Esposto-Denuncia - Integrazione n. 2 al dossier "Giustizia in
Puglia" del 20.12.1996
Il sottoscritto Mario BROGLIO
MONTANI nato a Roma il 9 Dicembre 1937, con residenza
anagrafica in Putignano (Bari) presso la Casa di Riposo "Donna Giulia
Romanazzi-Carducci" sita in Contr. Piturno N.C. ma attualmente
domiciliato presso la propria sorella Adalgisa BROGLIO MONTANI in
Fiumicino (Roma) via Giorgio Giorgis n. 38 (Tel. 06-6522923)
espone quanto appresso
affinché codesto Consiglio della Magistratura disponga ogni opportuna
indagine su fatti e circostanze che integrano quanto già rappresentato
con gli esposti-denunce datate 7 e 15 Marzo 1996 <"D" 13 - lettere
a-b-c> per verificare ed eventualmente configurare ogni ipotesi di
reato penalmente perseguibile a carico dei sotto indicati magistrati:
(N.d.R. - Poiché il
contributo che mi accingo a fornire ha come base il più volte citato
dossier "Giustizia in Puglia" il rimando a quegli Allegati viene
individuato dalla lettera "D" seguito dal Numero ed eventuale lettera).
TRIBUNALE DI BARI:
Dott. Giovanni LEONARDI, Giudice
Istruttore, e magistrati componenti la IV Sezione Penale della Corte
di Appello di Bari Dott. Bartolomeo DE RISI, Presidente,
Giacomo ANTONUCCI, Consigliere e Crescenzo AMBROSIO,
relatore, in relazione al
Procedimento N. 208/A/86 RGGI (1.1 <Alleg.
1a,b,c e 2a,b,c,d,e>);
Dott. Aldo D’INNELLA, Presidente relatore,
Aldo NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER,
componenti tutti della III°
Sezione Penale della Corte di Appello in relazione alla Sentenza N.
972/95 R.G. ("D" 7)
perché, con il presunto concorso
del Prof. Gaetano CONTENTO, difensore del principale imputato MADARO
Nicola, si sono resi responsabili dei reati di falsità materiale
<art. 476 C.P.> e falsità ideologica <art.479 C.P.> e di quanto
penalmente rilevante potrà emergere dal proseguo delle indagini;
Dott. Giovanni
COLANGELO, P.M., in relazione al Procedimento N. 2945/92/21, per
violazione dell’art. 55 C.P.P. non avendo disposto indagini su
segnalati illeciti nel settore della informatizzazione degli
Istituti Statali Superiori e per omissione di atti di ufficio in
relazione ai Procedimenti N. 427/94/21 ("D" 4 a,b,c,d,e, e "D" 5) e
6968/94 R.G.N.R. ("D" 8). Importanti aspetti che riguardano ipotesi
di omissione gravi di atti di ufficio a carico del predetto Dott.
COLANGELO e del Dott. Gaetano DE BARI, più sotto nominato, sono
stati già rappresentati al Comando Generale della Guardia di Finanza
di Roma con esposto-denuncia datato 26 Agosto 1997 ad integrazione
del dossier "Giustizia in Puglia" e viene inserito nel presente
esposto, escluso quello di pertinenza del Comando Generale della
GG.FF. in indirizzo perché già acquisito lo stesso giorno 26.08.’97.
(Alleg. 10-b);
Dott. Gaetano
DE BARI, P.M., in relazione ai Procedimenti N. 6713/93/21 e
7705/93/21 (Agli Atti del Proc. N. 3852/94R Procura della Repubblica
di Roma) riguardanti il Provveditore agli Studi di Bari, i soci
della Computer Levante s.a.s. di Bari, e loro referenti presso il
Ministero della Pubblica Istruzione; ed inoltre per il Procedimento
N. 8808/93/21 riguardante il Concessionario Olivetti di Putignano
Sig. Vittorio SPEDICATI (Agli Atti del Procedimento N. 438/94/21 R.G.
Procura della Repubblica di Potenza);
Dott. Vincenzo
MARIA BISCEGLIA, P.M. e G.I.P. Dott. Emilio MARZANO, in
relazione al pregresso Procedimento N. 1561/89 R.G. P.M. riguardante
turbative d’asta da parte del suddetto Vittorio SPEDICATI presso
l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte (" D" 11-a,b,c,d,e,f,g);
quest’ultima documentazione, con le deduzioni in proposito riportate
nella parte introduttiva <pag. 10 - punto 4.0 -a,b,c,d,e,f,g,> e <pag.
14 - punto 4.1> consente, con sufficiente chiarezza, di addebitare
al P.M. procedente gravissime negligenze, non escluse diverse e
maggiori ipotesi di reato penalmente perseguibili;
S.E. Dott.
Giuseppe D’ALOISIO, Procuratore Generale della Repubblica di
Bari, per aver disatteso l’Appello-Denuncia datato 25.12.1995
(trasmesso alle ore 09,45 del giorno 27.12.’95 dal Posto Telefonico
Pubblico di Putignano ("D" 14) mirante ad ottenere un auspicato
ricorso <ndr - per essere, allo stato, l’unico legittimato>
avverso la Sentenza di Assoluzione degli imputati MADARO e VAVALLE.
Per aver ignorato, inoltre, l’Esposto-Denuncia datato 7 Marzo 1996
("D13-a) al medesimo indirizzato <depositato in Cancelleria il
giorno 8.3.1996> per la parte di sua competenza ed infine per non
aver dato seguito all’esposto datato 16 Settembre 1996 con il quale,
fra l’altro, si chiedeva di esaminare l’opportunità di disporre
eventuali revoche di sentenze istruttorie di proscioglimento e
quant’altro che, nell’ambito delle sue competenze, potesse essere
deciso a tutela di quelle garanzie di onestà, obiettività e
indipendenza della Magistratura. (alleg. 6-c);
TRIBUNALE DI POTENZA
Dott. Erminio
RINALDI e G.I.P. d.ssa Anna Maria LOPRETE in relazione al
procedimento N. 438/94/21 contro i P.M. Gaetano DE BARI e Vincenzo
Maria BISCEGLIA e del Consigliere relatore della IV° Sezione Penale
Crescenzo AMBROSIO, magistrati tutti del Tribunale di Bari,
prosciolti su richiesta dello stesso P.M. del 28.08.1994 (alleg.
8-a);
Dott. Paolo
SEVERINI, P.M., in relazione al procedimento N. 268/96/45 aperto
a carico dei già citati componenti della III Sezione Penale della
Corte di Appello di Bari sulla base dell’Appello-Denuncia del 25
Dicembre 1995: Per grave negligenza, infatti, ha ritenuto
infondata la notizia di reato e ciò esaminando la sola sentenza
di assoluzione e non anche la sentenza di primo grado che pure
risulta acquisita dagli Organi di P.G. (Carabinieri) di Potenza (alleg.8-b);
In conseguenza
dell’avvenuta archiviazione, pertanto, il P.M. Dott. Paolo
SEVERINI ha chiesto al G.I.P. il rinvio a giudizio del
"denunciante" per il reato di cui all’art. 368 c.p., processo
auspicato e formalmente richiesto dal sottoscritto in sede di
udienza preliminare. Si producono copie della richiesta di
archiviazione e del relativo Decreto a firma del G.I.P. Pasquale
MATERI, di Rinvio a Giudizio e del successivo Decreto che Dispone il
Giudizio" emesso dal G.I.P. d.ssa Cinzia APICELLA nell’udienza del
20.05.1997 (Alleg. 8-c).
TRIBUNALE DI ROMA
Dott. Piero DE
CRESCENZO e, con riserva, il G.I.P. dott. Francesco MONASTERO,
in relazione al Procedimento N.R.P.M. 3852/94R (N. GIP 3629/95) a
carico del Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA
(in attesa di autorizzazione all’estrazione di copie dai Fascicoli
<1+3 voluminosi Faldoni> si inseriscono copie delle richieste
avanzate alla Procura di Roma, delle motivazioni addotte dal G.I.P.
in relazione alle richieste stesse, nonché le sole copie autorizzate
ed estratte dal Fascicolo (richiesta di archiviazione del P.M. e
Decreto di Archiviazione del G.I.P.) <Alleg. 9-b>.
INTRODUZIONE
Premesso che con gli
esposti-denunce di cui sopra si era anche rappresentata l’esigenza a
che il Ministro di Grazia e Giustizia (destinatario anch’esso delle
citate denunce) disponesse opportune ispezioni ministeriali presso
i Tribunali di Bari e Potenza e che tale espressa esigenza non sembra
sia stata ritenuta meritevole di alcuna considerazione, il
sottoscritto, pur con le notevoli difficoltà incontrate
nell’acquisizione di documentazione riguardante Procedimenti già
archiviati, si sforzerà di rendere quanto più possibile chiara ed
inequivocabile, la preesistente, precaria situazione
dell’Amministrazione Giudiziaria in terra di Puglia dove, "l’emergenza
giustizia", richiede ora un forte richiamo da parte degli Organi
Vigilanti per mettere fine a situazione scandalose, a sempre maggiori
e temerarie complicità tra difensori di personaggi "potenti" e
magistrati disponibili a vendere sentenze, alla conseguente
proliferazione dovuta "al passa parola", tutto ciò a favore e in
ossequio alle diverse lobbies legate al passato consociativismo.
Contrariamente a
quanto avvenuto nella Procura della Repubblica di Roma, nulla risulta
essere stato fatto alle Procure della Repubblica di Bari e di Potenza
per impedire che magistrati compiacenti siano ancora in" servizio
permanente effettivo" a disposizione di vecchi e nuovi potenti. E si
tenga ben presente che la cosiddetta definita "emergenza giustizia" è
nata in Italia dopo che personaggi di grosso calibro del mondo
politico, economico e giudiziario sono stati presi con le mani nel
sacco da giudici che, per la loro assoluta probità (e tra questi
non posso non citare i componenti della III° Sezione Penale del
Tribunale di Bari Dott. Michele CRISTIANO, Presidente, Dott.ssa
Francesca LA MALFA e Dott. Stefano SERNIA) si sono resi
insensibili ad ogni allettante proposta e quindi assolutamente
"non comprabili".
Prima di esporre e
documentare la vicenda riguardante alcuni alti magistrati in servizio
presso il Tribunale di Bari, indescrivibilmente indegni della toga che
indossano, e di altri che, per motivi che non sta al sottoscritto
accertare, dimostrano di avere in scarsa considerazione i sacrosanti
diritti di giustizia che vengono impunemente calpestati in contrasto
con i doveri propri del magistrato (si vedrà che questi
appartengono non solo ai Tribunali di Bari e Potenza ma, anche al
cosiddetto "porto delle nebbie" della capitale) cercherò di
riassumere nella seguente, breve introduzione quello che, in assenza
di urgenti provvedimenti da parte di codesto C.S.M. e del Sig.
Ministro di Grazia e Giustizia, porterà il Tribunale di Bari ad essere
"servo" assoluto al servizio di alcuni luminari del Foro che, per la
loro ottima introduzione nell’ambiente dei magistrati corrotti,
corruttibili e/o comunque condizionabili, riescono quasi sempre, nei
procedimenti di Appello, a far assolvere con formula piena tutti
coloro che potendo permettersi di pagare laute parcelle (soprattutto
politici e amministratori che hanno depauperato beni della
collettività per i propri tornaconti personali) si sono affidati e si
affidano al loro patrocinio.
Per quanto
personalmente consta allo scrivente e che in minima parte è stato già
rappresentato nel citato dossier "Giustizia in Puglia" si può in tutta
tranquillità affermare che l’amministrazione della giustizia in Puglia
e Basilicata viene ancora "gestita" alla vecchia maniera, con ricorso
frequente ai soliti agganci tra giudici "ben disposti" che, ove
occorra, chiudono entrambi gli occhi pur di rendere non gratuito
ossequio a personaggi in vista del mondo economico, politico e
finanziario. Molte, troppe sono le iniquità commesse da magistrati
infedeli al giuramento prestato! Tantissimi procedimenti, civili e
penali, dovrebbero essere quanto prima esaminati e chiariti dagli
Organi Giurisdizionali competenti.
Oltre a quelli che
sono oggetto della presente memoria, infatti, potrebbero risultare
interessanti molti fascicoli del Tribunale Fallimentare,
particolarmente quelli della Quinta Sezione: intrighi vergognosi tra
giudici, avvocati, curatori, periti (tipo il pluri inquisito
Geom. Madaro <già ex Presidente della U.S.L. BA/14 ed ex Sindaco del
Comune di Sammichele - quest’ultima carica risulta però tuttora
esercitata ancorché in modo occulto> scampato all’arresto nel 1988
grazie alla "benevolenza" del G.I. dott. Giovanni LEONARDI e
successivamente "graziato" nel 1990 dalla IV° Sezione Penale della
Corte di Appello; condannato per concussione a danno del sottoscritto
il 21 Dicembre 1994 e, a novembre 1995, in riforma di una "inattaccabile,
esemplare sentenza" di ben 69 pagine, nuovamente assolto dalla III°
Sezione della Corte di Appello presieduta dal dott. Aldo D’INNELLA
<Presidente e relatore> e ciò grazie all’ottima introduzione del Prof.
Avv. Gaetano CONTENTO nell’ambiente dei magistrati corrotti e/o
corruttibili) che fanno da prodromo, solo ed esclusivamente per
chi "può pagare", a sentenze preconfezionate e ciò in barba ad ogni
codice (penale, civile, morale, etico ecc.). Altra opportuna
verifica potrebbe essere quella presso la Sezione del Lavoro della
Pretura Circondariale dove, pur avendo torto, si poteva facilmente
avere ragione attraverso "l’intercessione" di buoni amici del
magistrato dott. DE PEPPO, responsabile di tale Sezione.
Verificare per
credere: Le procedure fallimentari "appetitosamente" interessanti sono
appannaggio quasi sempre degli stessi curatori, di noti Principi del
Foro barese nonché baroni dell’Università. Le aste giudiziarie sono
quasi sempre riservate ad un ristrettissimo circolo al quale
corrisponde un altrettanto ristretto giro di prestanome. Alla Sezione
del Lavoro moltissimi lavoratori si sono visti denegare ogni giustizia
sol perché gli imprenditori, controparte, sono "entrati" direttamente
o indirettamente, nelle grazie del suddetto Dott. DE PEPPO. Viceversa,
imprenditori onesti, non raccomandati, si sono trovati perdenti
in ogni sacrosanta rivendicazione che li vedeva danneggiati per gravi
inadempimenti da parte di dipendenti che, ricorsi al sindacato
notoriamente ben "introdotto" nella Sezione del Lavoro, hanno ottenuto,
in aperta violazione ad obblighi e norme di legge, il riconoscimento
di diritti inesistenti!
Quanto sopra è ben
noto nell’ambiente giudiziario barese ma, per evidenti interessi di
bottega, si preferisce glissare; si mormora, nello stesso ambiente,
che alcuni avvocati sarebbero imparentati con giudici dello stesso
distretto e questo non sembra possa essere di giovamento ad una sana
ed onesta amministrazione della giustizia. Si constata che molti
magistrati inquirenti e giudicanti sono "locali" e, in regioni come la
Puglia e la Basilicata dove il potere politico, economico e
giudiziario ha fatto del clientelismo e della corruzione il suo
cavallo di battaglia, è impossibile, per il magistrato barese,
foggiano o potentino, operare al di fuori di tutti quei
condizionamenti riconducibili a raccomandazioni, reciproci scambi di "cortesie",
favori più o meno leciti, ricatti ecc.ecc.
Sintetizzato il
quadro che emerge dalla conoscenza indiretta di fatti certamente in
contrasto con molte norme dei codici penale e civile ma per i quali
non ho possibilità, per tutti, di fornire riscontri testimoniali e
documentali, ritengo utile e doveroso esporre in maniera più
dettagliata fatti e circostanze caduti sotto la personale conoscenza
del sottoscritto che, pur trattate nel citato dossier "Giustizia in
Puglia", abbisognano di elementi concreti di supporto alla
consequenzialità logica e cronologica dei fatti esposti e, ovviamente,
anche di conferme e riscontri di natura documentale.
Tutto ciò premesso,
la sentita esigenza di rappresentare e rendere quanto più agevole la
comprensione dei fatti oggetto dei citati esposti-denunce del 7 e 15
Marzo 1996, mi impone di suddividere questo mio contributo alla lotta
contro magistrati indegni della toga che indossano, iniziando dai
fatti più gravi oggetto di Procedimenti al Tribunale Penale di Bari,
alla scarsa "attenzione" dedicata dalla Procura della Repubblica di
Potenza competente a indagare sulle denunciate "connivenze" di
magistrati baresi per finire al Tribunale Penale di Roma dove
un’inchiesta promossa dal sottoscritto, malgrado i gravi indizi e
riscontri certamente acquisiti, è stata chiusa con un Decreto di
Archiviazione.
- 1.0
- TRIBUNALE DI BARI
A seguito di
Promemoria datato 25 Maggio 1992 ("D" 1) la Procura della Repubblica
apriva il Procedimento n. 2945/94/21 affidato al P.M. dott. Giovanni
COLANGELO. Il G.I.P. con decreto emesso in data 21 Febbraio 1994
dispose il rinvio a giudizio per concussione dei sigg. MADARO Nicola e
VAVALLE Saverio all’epoca rispettivamente Presidente e Consigliere
della U.S.L. BA/14. Il processo, dibattuto alle udienze del 27 Ottobre
e 21 Dicembre 1994 si concludeva, pur in assenza di costituzione di
parte civile e quindi senza un avvocato che mi rappresentasse, con la
sentenza N. 962 (alleg. "D" 6) depositata al limite dei 45 giorni
previsti e cioè il successivo 4 Febbraio 1995.
Avverso tale
Sentenza che aveva condannato gli imputati alla pena di anni uno e
mesi undici di reclusione per il reato p. e p. dall’art. 317 c.p., gli
imputati proponevano appello con l’assistenza per il MADARO degli
Avv.ti Prof. Gaetano CONTENTO, Paolo LATERZA, e Prof. Giuseppe
RUGGIERO e, per il VAVALLE, degli Avv.ti Gaetano SCAMARCIO (ex
senatore del P.S.I. condannato, salvo omonimia, per concussione),
Michele DE PASCALE e Vito SAVINO.
In data 20 Novembre
1995, la III Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, composta
dai magistrati dott. Aldo D’INNELLA, Presidente relatore, dott. Aldo
NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER, Consiglieri, in riforma dell’appellata
Sentenza del 21.12.1994, assolveva gli imputati "dal reato loro
ascritto per non aver commesso il fatto" ("D" 7).
In merito a
questo Processo si ritiene importante che codesto Consiglio Superiore
della Magistratura valuti attentamente il contenuto dei seguenti, "molto
significativi" documenti, facenti parte del Fascicolo del P.M.:
a) -
Promemoria a firma del sottoscritto datato 4 Dicembre 1993 e
depositato il successivo 6 Dicembre 1993 alla Segreteria del P.M.
dott. Giovanni COLANGELO ("D" 5 - b);
b) -
Raccomandata datata 28 Ottobre 1994 (con allegato Promemoria del
20 Novembre 1993) indirizzata al Sostituto Procuratore della
Repubblica d.ssa Anna Maria TOSTO (N.d.R. - in sostituzione del P.M.
COLANGELO) da parte di tale Francesco BUSTO di Sammichele di Bari
("D" 5 - c);
c) -
Comunicazione datata 15 Marzo 1994, a firma del sopra citato BUSTO
Francesco, indirizzata all’allora Prefetto di Bari dott. Corrado
CATENACCI e, per conoscenza, al Signor Ministro degli Interni
dell’epoca Nicola MANCINO (questo documento, che non fa parte del
Fascicolo processuale, trovasi inserito sotto l’alleg. <"D" 5 -
e>)
d) -
Appello-Denuncia datato 25 Dicembre 1995 inviato a tutte le
Istituzioni della Repubblica ( "D" 14) nonché trasmesso a mezzo Fax
alle ore 09,45 del giorno 27 Dicembre 1995 al Signor Procuratore
Generale della Repubblica di Bari, unico legittimato a proporre
impugnazione prima della scadenza dei termini. In assenza di ciò,
infatti, la Sentenza di Appello è stata dichiarata irrevocabile il
successivo 5 Gennaio 1996;
e) -
Esposto-Denuncia/Autodenuncia datato 7 Marzo 1996 nei confronti dei
componenti della III° Sezione Penale della Corte di Appello di Bari,
del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario CICCARELLI e dell’Avv.
Gaetano CONTENTO difensore del Madaro. Tale esposto, indirizzato
anche al Procuratore della Repubblica di Potenza e iscritto al N.
258/96/45, risulta trasmesso alla Procura della Repubblica di
Salerno in data 24 Settembre 1996 ("D" 13 - a);
Orbene, considerato
che la Procura della Repubblica di Potenza, chiamata più volte ad
indagare su presunte coperture accordate dai magistrati di Bari agli
imputati MADARO e VAVALLE (Sentenza 972/95 R.G. N. e pregressa
208/A/86 RG G.I Bari), SPEDICATI Vittorio, Concessionario Olivetti di
Putignano e Giuseppe BRIENZA, Provveditore agli Studi di Bari (Fascicolo
N. 8808/93/21 R.G. Bari confluito, per competenza, nel
Procedimento N. 438/94/21 R.G. <P.M. dott. Erminio RINALDI>) non
ha potuto (per mie carenti rappresentazioni dei fatti costituenti
reato) o voluto (per non aver esaminato i procedimenti
richiamati <il 208/A/86 P.M. dott. MAGRONE per il cosiddetto processo
MADARO ed il Fascicolo N. 1469/89-569/90/21 P.M. dott. Vincenzo Maria
BISCEGLIA>) fare "chiarezza" , ho ritenuto di farmi carico, solo
ed unicamente per onore della verità e per i superiori interessi di
giustizia, di dimostrare come i gravi comportamenti dei sopra citati
magistrati abbiano influito sulla reiterazione dei reati e sulla
temerarietà dei soggetti indiziati e, come la perdurante preoccupante
condizione della giustizia, minacci quel minimo di fiducia che la
società civile pensava di aver ritrovato e, soprattutto, accentui lo
sconforto di tutto coloro che nei vari organi di polizia giudiziaria
(Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), con
molto entusiasmo, si erano impegnati con serietà e spirito di servizio
all’inderogabile necessità di combattere ogni tipo di illegalità e
ripristinare un minimo di giustizia in questa Italia considerata,
immeritatamente, "culla del diritto".
1.1 - ANTEFATTO
- Fasc. 208/A/86 Reg. G. gen. G.I.
- N. 1057/A/87 Reg. gen. P.R. - P.M. dott. MAGRONE
- Procedimento
Penale contro MADARO Nicola, VAVALLE Saverio più altri 8, tutti
- componenti del
Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14 di Acquaviva delle Fonti.
Con Esposto datato
26 Marzo 1985, alcuni
componenti del gruppo comunista in seno all’Assemblea della Unità
Sanitaria Locale BA/14, denunciarono alla Procura della Repubblica di
Bari, gravissime violazioni a Leggi vigenti, da parte dei componenti
del Comitato di Gestione della stessa U.S.L. e, in particolare modo,
del suo Presidente MADARO Nicola (alleg. 1-a);
In data 24 Settembre
1985, il Presidente MADARO
invia alla Procura della Repubblica ed alle altre istituzioni
destinatarie dell’esposto del gruppo comunista, le sue giustificazioni,
terminando il documento con la testuale affermazione (alleg. 1-b);
"Sulle
presunte illegittimità, la parola agli atti, dato che sono stati
adottati con adamantina coerenza alla normativa e nel rispetto delle
diverse competenze".
I denuncianti,
venuti a conoscenza dei chiarimenti forniti dal Presidente MADARO,
rimettono al Sostituto Procuratore dott. Carlo CURIONE (in data
successiva a me imprecisata ma, da quanto risulta dal documento da me
reperito, risulta protocollata al N. 3803 della Procura) una
circostanziata memoria per contestare ogni assunto difensivo del
MADARO (allegato 1-c);
L’Ufficio Istruzione
Penale del Tribunale di Bari, in data I° Febbraio 1988, (alleg.
2-a) trasmette al Procuratore della Repubblica in sede gli atti del
rapporto datato 28 Gennaio 1988 con preghiera di voler "eventualmente
provvedere a formulare i nuovi capi di imputazione". Segue, a quattro
giorni di distanza, il seguente documento (che per comodità si
trascrive) con firma illeggibile ma che (come segnalato nel
Promemoria al P.M. dott. COLANGELO del 4.12.1993 * Pag. 3-2° Paragr.*
("D" 5b) si ritiene possa essere quella dell’allora Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari dott. Nicola
MAGRONE (alleg. 2-b)
PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
B A R I
Al Cons. Istruttore
Bari
Le ritrasmetto (?) gli
atti (v. Sua Nota 1/2/88) pregandoLa di procedere formalmente nei
confronti dell’imputato n. 1 (N.d.R. - MADARO Nicola) anche per i
reati di cui ai capi C-D-E nonché nei confronti dell’imputato n. 11 (N.d.R.
- ZEMA Elio) per il reato di cui al capo F).
A mio parere, la
gravità dei fatti, la spregiudicatezza dell’ "operazione", la dimostrata
attitudine dell’imputato ad inquinare e addirittura a sottrarre elementi
di prova, l’entità del "favore" concesso allo ZEMA, impongono la
contestazione dei reati:
all’imputato n. 1 con
mandato di cattura.
Mi riservo di
esprimermi sulle modalità di contestazione del reato allo ZEMA.
F.to illeggibile
5/2/88
RISPOSTA (alleg. 2-c)
- TRIBUNALE CIVILE PENALE BARI
- UFFICIO ISTRUZIONE
- N. 208/A/86 RGGI -
- N/1057/87/A RGPM
-
- IL GIUDICE ISTRUTTORE
- LETTA la richiesta del P.M. di
contestazione con mandato di cattura dei reati ascritti a MADARO Nicola;
-
- RITENUTO che, pur in presenza di una
sostanziale gravità delle imputazioni contestate, non sembrano
sussistere gli elementi richiesti dalla legge per l’emissione del grave
provvedimento richiesto;
- CHE in particolare non sembra
sussistere, ne un concreto pericolo di fuga, ne l’esigenza di tutela
della collettività essendo l’imputato privo di qualsiasi precedente
penale ed inserito stabilmente in una attività lavorativa.
- RITENUTO, d’altra parte, che, di
fronte agli elementi già acquisiti, non sembra prospettabile neppure un
effettivo pericolo di inquinamento probatorio.
- P. Q. M.
- ORDINA che la contestazione dei reati
ascritti al MADARO avvenga con mandato di comparizione.
- Si notifichi al P.M.
-
- Bari, 17/11/1988
- f.to - Il Giudice Istruttore -
- (Dott. Giovanni LEONARDI)
-
Valuti dunque codesto
Consiglio Superiore della Magistratura e/o comunque l’Organo
giurisdizionale competente, la grave circostanza che, ad una richiesta di
emissione di mandato di cattura formulata dal P.M. in data 5 Febbraio 1988
e motivata dalla "gravità dei fatti, la spregiudicatezza dell’ "operazione"
la dimostrata attitudine dell’imputato ad inquinare e addirittura a
sottrarre elementi di prova" ecc., il Signor Giudice Istruttore dia
riscontro dopo oltre 9 mesi (per l’esattezza 285 giorni!)
ordinando "che la contestazione dei reati ascritti al MADARO avvenga
con mandato di comparizione".
Al Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Bari dott. Giovanni LEONARDI saranno poi necessari
ulteriori 18 mesi (18 Maggio 1990) per dichiarare "chiusa la
formale istruzione e, su difformi richieste del P.M."
pronunciare, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,
la sentenza nei confronti del Presidente MADARO Nicola e dei componenti
tutti del Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14 e dell’imputato n. 11.
(Copia di questa Sentenza viene inserita sotto l’Allegato "alleg. 2-d);
Questa "benevolissima"
sentenza che ha derubricato diverse imputazioni a carico del MADARO
estinguendole per intervenuta amnistia, non soddisfa l’onesto
Presidente della U.S.L. Nicola MADARO che, in ossequio alla sua
"adamantina coerenza", ricorre fiducioso ai suoi "onestissimi" protettori
politico-legali-giudiziari proponendo appello per un proscioglimento
maggiormente liberatorio che lo rendano, nell’ipotesi di qualche altro
"incidente giudiziario", limpidamente esente da precedenti penali.
Ed è la IV° Sezione
Penale della Corte di Appello di Bari, composta dai Signori Bartolomeo DE
RISI, Presidente, Giacomo ANTONUCCI Consigliere e Crescenzo AMBROSIO
relatore, ad assolvere l’appellante Nicola MADARO per insussistenza dei
fatti o per non aver commesso il fatto! Sentenza più che tempestiva
se si considera che il pronunciamento della Corte di Appello è giunto a
meno di 5 mesi dalla Sentenza del Giudice Istruttore (alleg. 2-e);
L’esposizione della
sopra riportata vicenda che non riguarda assolutamente lo scrivente ma
che, come si vedrà in appresso ha in comune con la vicenda del
sottoscritto elementi di reato e ben 3 dei 10 componenti del Comitato di
Gestione della USL BA/14 (oltre al MADARO e VAVALLE il Sen. Silvio
CIRIELLI, nel frattempo deceduto) conferma pienamente le "intuizioni"
che il P.M. dott. Nicola MAGRONE espresse al G.I. il 5.02.1988. Ciò
premesso, si ritiene utile e opportuno, per una serena valutazione dei
fatti, analizzare le Sentenze che mi riguardano personalmente e cioè
quella di primo grado del 21 Dicembre 1994 (condanna degli imputati MADARO
e VAVALLE ad anni uno e mesi undici di reclusione) e quella di Appello del
20 Novembre 1995 che ha assolto con formula piena gli stessi imputati.
- 1.2
- SENTENZA del 21 Dicembre 1994 - N.
395/94 Reg.Gen. - ( "D" 6)
L’unica inesattezza
rilevata nelle 69 pagine della Sentenza è quella nella quale mi viene
attribuita la precisazione "di non aver fatto nomi nell’esposto presentato
al giudice delegato alla procedura fallimentare, in quanto ciò gli era
stato sconsigliato dall’avvocato Marangelli e da altre persone" (che gli
avevano suggerito che i nomi avrebbe potuti sempre farli nel momento in
cui lo avessero chiamato a dare chiarimenti. cfr folio 30) <Sentenza: Pag.
30 da riga 5 a riga 13>.
In effetti dalla lettura
del verbale d’udienza del 27 Ottobre 1994, pagina 29 riga n. 24 e segg.,
risulta che alla domanda dell’avvocato SCAMARCIO (difensore del VAVALLE)
...."Lui dice di aver dato il 20 per cento nelle mani del consigliere
socialista, senza fare il nome in questo promemoria. Si ricorda che il
consigliere socialista si chiamava Vavalle il 21 Giugno quando venne
sentito dai carabinieri. Perché questa dimenticanza per iscritto"? il
sottoscritto abbia risposto citando l’avvocato Marangelli e il signor
Michele Lucente e anche l’avvocato di quest’ultimo. Se ciò è realmente
quello che risulta dal verbale stenotipico devo chiedere venia al mio ex
avvocato ed ex amico Nino Marangelli per questo lapsus. La verità, infatti,
è che i nomi dal promemoria originario vennero da me eliminati su
consiglio dell’ex amico Michele Lucente, confortato in ciò dal suo legale
avv. Modesto Garofano di Bari. Per il resto, non posso non confermare
l’assunto riportato a pagina 16 della relazione introduttiva al dossier "Giustizia
in Puglia" - Punto 5.3 lettera "e" ;
- 1.3
- SENTENZA di APPELLO del 20.11.1995 -
( "D" 7)
All’analisi già
esplicitata con il dossier "Giustizia in Puglia" è necessario ch’io
aggiunga e precisi, in modo quanto più chiaro possibile, importanti
elementi di riscontro. Ritengo ciò necessario anche a difesa del collegio
giudicante di prima istanza e soprattutto dell’estensore dott. Stefano
SERNIA dopo aver letto le prime 2 pagine delle 56 totali che il "galantuomo"
avvocato ed ex senatore socialista (condannato per concussione) ha scritto
nei motivi di appello a favore del suo assistito Saverio Vavalle
(socialista anch’esso) e che non posso esimermi dal trascrivere:
-
- AVV. GAETANO SCAMARCIO
- PATROCINANTE IN CASSAZIONE
MOTIVI DI APPELLO omissis
per
omissis
avverso
sentenza emessa dalla
Terza sezione del Tribunale di Bari in data 21 Dicembre 1994 - 4
Febbraio 1995, con la quale si condannava l’odierno appellante alla pena
di anni uno e mesi undici di reclusione per il reato di cui all’art. 317
del Codice penale, previo accredito dell’attenuante di cui all’art. 323
bis C.P., nonché delle attenuanti generiche.-
=========================================
-
"Il Dott. Saverio Vavalle è INNOCENTE
come COLUI che patì le sofferenze
chiodate ad opera di un collegio
di giudici sacerdoti che inviarono
a morte CHI in nulla aveva operato
per meritarsela.-
IUSTITIA OMNIUM EST DOMINA ET REGINA
VIRTUTUM (Cicerone)
e se la Giustizia è per davvero la
migliore e la più sublime di tutte le verità,
ESSA
non può essere
amministrata col cipiglio autoritario da "signore della prova" senza il
travaglio del dubbio; etichettando come mentitore un teste chiamato a tale
incombenza dallo stesso Collegio; rovistando nelle carte processuali alla
ricerca solo ed esclusivamente di elementi di rilevanza accusatoria
sistematicamente obliando solidi ed inconfutabili argomenti difensivi;
bacchettando anche "le difese costituitesi nel giudizio" colpevoli di non si
sa ancora di che; gestendo, infine, in maniera impropria il materiale
probatorio con una doviziosità di riferimenti dottrinari la cui scienza non
può che rendere onore al giovane Giudice che della sentenza è l’Estensore,
ma che in nulla si appartengono in fattispecie.-
"Amministrare giustizia è
più facile che fare GIUSTIZIA" (è ancora l’Arpinate a scriverlo), e di certo
non si può "fare giustizia" occupando per più della metà del proprio impegno
professionale in una disquisizione dottrinaria, a binario di sola andata,
nell’intento di demolire e sopprimere le ragioni difensive dando il brevetto
di bugiardi a due testi, a due galantuomini (Marangelli e Palmisano),
colpevoli di essersi contrapposti - loro, davvero, scevri da qualsiasi
interesse in posta - alla solitaria voce accusatoria della parte lesa (?),
costituitasi anche parte civile, anzi, NON costituitasi parte civile per
meglio offrire .... prova di equidistanza dal risultato del processo penale,
offrendo .... visiva estraneità agli esiti conclusionali di esso e dare, nel
contempo, la possibilità di scrivere" come la deposizione
"sia stata resa da persona
realmente terza rispetto "alle parti" (pag. 20 della sentenza appellata).-
Di certo non vi è "uno
strumento taumaturgico od una ricetta miracolosa per la scoperta della
verità" (De Luca), ma la "verità processuale" - le molte volte differente o
contrapposta a quella "fattuale" - è frutto di un rovello interiore, di un
travaglio di coscienza, di oscillazione del dubbio, della paura di un errore,
di passi felpati nei meandri probatori della carte processuali, di una
passeggiata tra cespugli di rovi di contrapposti interessi, a volte
delimitanti ed invadenti sfere di libertà e dignità umana.-
La "umiltà della decisione"
è, del tutto, estranea ad alcuni Giudicanti, che all’umiltà sostituiscono la
"superbia" della decisione:-
ANZI,
proprio dall’espressione
usata al sesto rigo della facciata sesta del dictum di primo grado ("questo
Giudicante") si coglie l’orgogliosa solitudine di CHI decide con la certezza
intellettuale che la Sua e solo la Sua è la parola di giustizia:
SOLIPSISMO.-
omissis fino a pagina 55
ILLUSTRI GIUDICI DI
APPELLO
Forse siamo andati oltre
il nostro compito professionale - certo abbiamo errato nel tediare le loro
Signorie, ma a ciò siamo stati indotti solo dal timore di non essere in
grado di difendere
UN INNOCENTE
La sentenza della terza
Sezione penale del Tribunale di Bari non può che essere cancellata in ogni
sua espressione accusatoria perché supportata da interpretazioni errate in
termini di diritto, da richiami giurisprudenziali inesistenti, da una
valutazione testimoniale e di tutto il materiale probatorio acquisito
traducentesi in veri e propri travisamenti di fatto, nonché processuali.-
La "valenza autoritaria"
nella valutazione della prova si porta quasi ai confini della "prova libera"
che intrecciandosi con il rivendicato "libero convincimento", ha prodotto
una sentenza di condanna immotivata, ingiusta che non ha tenuto in alcun
conto i motivi a difesa addotti dall’odierno appellante.-
Ne abbiamo potuto leggere
l’enunciazione delle ragioni per le quali i Giudici di primo grado non hanno
ritenuto attendibili le prove offerte dagli imputati (art. 546, primo comma
lettera E).-
Pertanto
si conclude
voglia, l’Ecc.ma Corte di
Appello di Bari, in accoglimento dei presenti motivi di gravame, in riforma
della sentenza adottata dalla terza Sezione del Tribunale di Bari del 21
dicembre 1994 - 4 febbraio 1995, mandare assolto il Dott. Saverio Vavalle
dal reato di concussione per non averlo commesso.-
In via subordinata si chiede la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (art. 603 primo comma C.P.P.)
per sentire il Dott. Franco Maselli sulle tre posizioni articolate a pag. 49 (1) e sulle altre due posizioni articolate a pag. 52.- (2)
Salvezze illimitate. Bari 7 marzo 1995
f.to Avv. Gaetano Scamarcio
(1) - Rendere attendibile
il documento prodotto nell’udienza del 27.10.1994 dall’avv. Scamarcio.
Trattasi dell’attestato rilasciato in data 25 Ottobre 1994 dal Capo
Ripartizione Personale dell’Ospedale di Casamassima dott. Michele NARDI che
"certifica" l’orario di servizio dei giorni 24 e 27 Dicembre 1982 (cioè 12
anni prima) da parte dell’imputato Saverio Vavalle che, in quegli stessi
giorni, "... non risulta che nel corso del suddetto servizio il Dr.
Vavalle abbia richiesto ed ottenuto dei permessi brevi per assentarsi
dall’ufficio". (alleg. 3-a)
(2) - Contraddizione tra
quanto deposto alla P.G. a pag. 3 del verbale del 21.6.1992
<....una busta contenente la somma di lire 3.800.000> e quanto invece
riferito a pag. 25 del verbale di causa <....dovevano essere sui
duemilioni e mezzo> Il difensore però ha trascurato quanto riportato in
calce al verbale del successivo 23.06.1992 (pag. 91 del Fascicolo P.M.)
laddove si legge: (alleg. 3-b)
"L’UFFICIO DA’ ATTO CHE
ALLE ORE 10,45 DEL 23.06.1992 RIAPRE IL PRESENTE VERBALE PERCHÉ’ IL SIG.
BROGLIO MONTANI MARIO, SOPRA GENERALIZZATO, INTENDE PRECISARE QUANTO
APPRESSO: "Per quanto concerne la tangente versate, l’ammontare di essa è
stata pari al 20% della somma indicata nella copia della fattura del
20.12.1982 che vi ho consegnato, e non di lire 3.800.000 circa come
erroneamente vi ho riferito il giorno 21.06.1992. Non ho altro.
L.C.S.
- f.to - Mario Broglio Montani
- f.to - Brig. Berardo Toscano
-
Dalla dichiarazione e
contestuali motivi di appello dell’Avv. Vito SAVINO, difensore di fiducia
dell’imputato VAVALLE Saverio rilevo:
- a pagina 4 - rigo 10 -
si afferma che la domanda di iscrizione all’albo dei fornitori della U.S.L.
prevedeva l’inserimento del nominativo tra le ditte di arredi ed
attrezzature. Come risulta dalla domanda datata 22 Luglio 1981 spedita con
la raccomandata A.R. in pari data (Fascicolo P.M. pagina 92)
l’istanza riguardava la fornitura di prodotti e/o servizi come sotto
specificati (alleg. 3-c):
- Macchine per scrivere
manuali, elettriche ed elettroniche;
calcolatrici elettroniche scriventi e video-scriventi; copiatrici a carta
comune, duplicatori ed incisori elettronici; mobili e arredamenti completi
per uffici; accessori per ufficio ((nastri dattilografici, rotoli per
calcolatrici, carta comune ed elettrostatica, toner ecc.).
- Servizio tecnico
assistenza, nell’ambito della
Regione, per manutenzioni e riparazioni di macchine per ufficio di
qualsiasi genere tipo.
La contraddizione circa
la pregressa affermata iscrizione (pag. 37 verbale di udienza) è
pertinente ma l’errore è che si trattava dell’Ospedale Regionale "Miulli"
e non della U.S.L. BA/14 (non ancora istituita) sempre con sede in
Acquaviva delle Fonti.
Tutto ciò premesso,
occorre ora approfondire alcuni aspetti che riguardano il processo di
appello.
- 1.4
- VERBALE DI DIBATTIMENTO IN GRADO DI
APPELLO (alleg. 4-a)
Si evidenzia, da questo documento datato
20 Novembre 1995, che alle ore 11,30, davanti alla Corte di Appello
di Bari - Sez. 3° - composta dai Magistrati
- 1) Dott. Aldo D’INNELLA - rel.
Presidente
- 2) Aldo Napoleone - Consigliere
- 3) Giuseppe Sannoner - Consigliere
si apre la trattazione del processo n.
972/95 a seguito dell’appello proposto dagli imputati.
Sono presenti:
1) - Il Pubblico Ministero Dott. Mario
Ciccarelli
2) - Gli imputati Madaro
Nicola assistito dagli avvocati di fiducia Prof. Gaetano Contento e Giuseppe
Ruggiero (presente il dr. Gioacchino GHIRO dello studio Ruggiero) e
Vavalle Saverio assistito di fiducia dagli avvocati Michele De Pascale e
Vito Savino.
I difensori insistono
nella rinnovazione parziale del dibattimento per produrre i documenti
già allegati ai motivi di appello.
Su questa richiesta il
P.G. non si oppone
La Corte
ne dispone la
acquisizione agli atti del processo.
Si dà atto che il Dott.
D’INNELLA (Presidente delegato) fa la relazione ai sensi dell’art. 602
c.p.p.
Gli imputati
dichiarano di volersi riportare entrambi alle dichiarazioni già
rilasciate.-
Il Pubblico Ministero
conclude e chiede, ritenuto il reato di corruzione, dichiararsi il reato
estinto per avvenuta prescrizione.-
I difensori degli
imputati richiedono la assoluzione - Si da atto che l’avv. Ruggiero ha
anche depositato memoria che viene allegata al presente verbale -
Il Presidente esaurita
la discussione, dichiara chiuso il dibattimento e la Corte alle ore
....(?) si ritira in Camera di Consiglio per Deliberare
La Corte ritorna
nell’aula d’udienza alle ore .....(?) e il Presidente dà lettura del
dispositivo di sentenza che viene allegato al presente verbale -
Il presente verbale
viene chiuso alle ore 12,15
Orbene, dal descritto
Verbale di dibattimento in Grado di Appello, si evince che sono stati
sufficienti al collegio giudicante complessivi, soli 45 minuti per
l’espletamento, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, delle seguenti esigenze
processuali che più propriamente appaiono, all’occhio di chi ben conosce la
verità, come la recita di un copione mal concertato tra l’Avv. Prof. Gaetano
CONTENTO, il Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario CICCARELLI e, in
primis, del Presidente Dott. Aldo D’INNELLA. Ciò che più sconcerta è la
superficialità dimostrata dai suddetti tanto da far seriamente pensare che
costoro si sentano talmente "protetti" da poter impunemente trasgredire ai
propri doveri senza un minimo di preoccupazione. Prodromo, il tutto, della "vergognosa"
sentenza di assoluzione che, come si dimostrerà più avanti, risulta
confezionata e condita di gravi affermazioni e falsità dal parte del
Presidente relatore:
1 Relazione del Presidente sulla appellata
sentenza (N.d.R. - costituita da ben 69 pagine!) giunta al
termine di due udienze che hanno impegnato le intere giornate;
1 Intervento del Pubblico Ministero (Dott.
Mario Ciccarelli) che, ignorando le motivazioni della sentenza di I°
grado, ha temerariamente sostenuto l’inesistenza del reato di
concussione in quanto il sottoscritto, non essendo più all’epoca
Concessionario Olivetti, non aveva diritto a partecipare a quella gara
che, avendo per oggetto l’acquisto di prodotti Olivetti, era da
considerarsi aperta ai soli concessionari Olivetti. Tutto ciò per
giungere alla derubricazione del reato di "concussione" a quello di "corruzione"
per dichiararlo non più perseguibile per avvenuta prescrizione;
In proposito, Il P.M.
dott. Ciccarelli ed il Collegio Giudicante, dovrebbero spiegare come sia
conciliabile che la rete dei "Concessionari Esclusivisti Olivetti",
unici da loro "legittimati" alla partecipazione alla gara potessero, se
non in presenza di preventiva concertazione delle offerte per poco
leciti scambi non solo di cortesia, presentare preventivi ad Enti e
Istituzioni non rientranti nel territorio di loro pertinenza. Un minimo
di acume e perspicacia ma, forse, più propriamente di onestà e
osservanza al giuramento prestato, avrebbe evidenziato alcune "eclatanti
anomalie" in quelle stesse offerte che, per la Corte di Appello,
erano le sole da riconoscersi come aventi diritto alla licitazione.
Premesso che la stessa
sentenza di I° grado ha accertato che i tre Concessionari Olivetti
risultavano peraltro soci tutti della società SYSTEM s.r.l. di Bari,
occorre precisare come, nella vicenda oggetto del processo (ma anche
in tutte le altre gare "concertate" dai medesimi presso altri Enti)
si possono rilevare imperdonabili leggerezze che, nella fattispecie, non
possono non considerarsi significativi, obiettivi riscontri. Il
Concessionario competente per il territorio ove ha sede la Unità
Sanitaria Locale (N.d.R. - la ditta Carlo CRIACCI di Gioia del Colle
è infatti competente anche per la zona di Acquaviva delle Fonti, sede
della U.S.L. BA/14) infatti, formalizza la sua offerta
facendo preciso riferimento a data e numero di protocollo della
richiesta da parte della U.S.L. Analizzando tale documento si rileva
("D" 6-c):
w - Nel corpo dell’offerta (composta da
3 intere pagine) dattiloscritta con una macchina elettrica Olivetti
Editor 4 carattere "Baltea", ogni prodotto viene dettagliatamente
descritto per caratteristiche e prestazioni e completato del relativo
prezzo unitario e complessivo;
w
- Vengono allegati i depliants illustrativi e le schede tecniche dei
prodotti offerti;
w - Vengono infine precisati i termini
di consegna, di validità dell’offerta, di garanzia e di pagamento;
Viceversa, le offerte
formulate dalle Concessionarie Esclusiviste Olivetti per la zona di
Monopoli e di Putignano risultano, inspiegabilmente, composte da
una sola pagina (copie prodotte dall’avv. Contento nell’udienza del
27.10.1994 <"D" 6-a/b>) ed evidenziano:
à
Nessun riferimento riconduce al N.° di Protocollo ed alla data della
richiesta inviata dalla U.S.L. BA/14;
à Vengono indicate le solo sigle dei prodotti
con prezzi unitari e complessivi. Nulla sulle caratteristiche e
prestazioni dei prodotti offerti;
à Nessun depliants illustrativo attinente ai
prodotti offerti, risulta allegato all’offerta e ciò malgrado la
espressa indicazione che le stesse, "pena la nullità, dovevano
essere accompagnate da depliants con scheda tecnica relativa anche alle
funzioni della macchina";
à Non risultano precisati (ed è assurdo che
nessuno se ne sia accorto!) i termini di consegna, di garanzia,
di pagamento e, limitatamente all’offerta della Olivetti di
Monopoli ("D" 6-a) si è precisata solamente la validità dell’offerta. Ne
risulta si sia ottemperato a quanto, pena la nullità, doveva
essere espressamente dichiarato nel corpo della stessa offerta e
più precisamente:
a) - di accettare ed
approvare espressamente ed integralmente tutte le clausole e condizioni
stabilite nella lettera di richiesta del preventivo offerta;
b) - che il preventivo
- offerta è irrevocabile ed ha una validità non inferiore a 120 giorni
dalla data di scadenza per la sua presentazione;
c) - che si offre
esplicita garanzia di buon funzionamento delle macchine da calcolo e da
scrivere, con la esatta indicazione dei termini e condizioni di
garanzia.
d) - che il materiale
deve intendersi reso franco magazzino della U.S.L. BA/14, montato e
collaudato negli appositi locali che indicherà l’Ente, da personale
della ditta fornitrice medesima.
Si osserva, in proposito,
che le offerte di cui alle lettere a e b dell’allegato "D" 6 (in ambiente
Olivetti normalmente definite di "appoggio") risultano scritte entrambe
con una macchina per scrivere elettronica (Olivetti ET 121) e con lo stesso
carattere (eletto) il che non esclude che si tratti della stessa macchina ET
121 in uso presso la Concessionaria Olivetti di Gioia del Colle che, a tal
uopo, ha utilizzato le scorte di carta intestata scambiate con gli allora
soci della System s.r.l. DEL GIUDICE e SPEDICATI rispettivamente
concessionari Olivetti di Monopoli e Putignano;
1 Intervento dei difensori che
insistono e confidano che l’Ecc.ma Corte di Appello, "previa rinnovazione
parziale del dibattimento, per acquisire i nuovi documenti ecc.ecc." (carte,
tante inutili carte per contestare inesistenti contraddizioni - verificare
per credere!) vorrà assolvere gli imputati per insussistenza dei fatti
o, gradatamente, per non aver commesso i fatti. E non meraviglia che sia
proprio il difensore del MADARO Prof. CONTENTO a disquisire sulla
regolarità o meno della mia partecipazione alla gara affermando (3° Paragr.
foglio 44 motivi di Appello):
"Si aggiunge, infine,
che, anche a voler tutto concedere, neppure in punto di diritto la
sentenza (N.d.R. - di condanna) appare correttamente motivata, poiché,
come è chiaro, ipotizzando che sia stato promesso al Broglio il
compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (fargli vincere
la gara a qualunque prezzo) si sarebbe trattato di corruzione, e non
di concussione: tanto più che il preteso "diritto" del Broglio a
partecipare alla gara era del tutto insussistente, in realtà, ne egli
poteva dolersi del mancato invito."
1 Chiusura del dibattimento e
ritiro in camera di consiglio per deliberare e redigere il dispositivo
della sentenza;
1 Rientro della Corte nell’aula
d’udienza per la lettura del dispositivo;
1 Ore 12,15: Chiusura del verbale.
La Ecc.ma Corte di
Appello di Bari, dunque, in soli 45 minuti di orologio ha liquidato e
riformato, perché iniqua, una esemplare sentenza di I° grado di
ben 69 pagine (ben motivata in
fatto e in diritto) giunta dopo oltre 25 mesi di indagini. E
mi è assai difficile pensare che gli stessi componenti il collegio
giudicante non fossero a conoscenza dei precedenti e della pericolosità
sociale soprattutto del MADARO. I fatti e le circostanze ricostruite nel
presente documento non possono considerarsi come "semplici errori di
valutazione delle prove da parte di magistrati" ma vanno inquadrati in
quel contesto di conniventi complicità che, inevitabilmente,
trasferiscono il tutto nel mercato della contrattazione dove i "potenti"
possono acquistare, in spregio ad ogni norma del vivere civile, iniqui
ribaltamenti di Sentenze di condanna emesse da giudici onesti e ciò
anche con grave nocumento per il prestigio e l’onore dell’Ordine
Giudiziario.
Lo scrivente, pur
penalizzato da una scarsa dimestichezza con problemi giudiziari, da qualità
intellettive ben lontane da quelle dell’illustre docente di diritto penale
Prof. Avv. Gaetano Contento e degli illustri magistrati componenti la III
Sezione Penale della Corte di Appello, dall’impossibilità di avvalersi anche
solo di un avvocato di fiducia, dalle tante difficoltà a reperire documenti
utili all’accertamento della verità (compito, questo, delegato
all’Ufficio del P.M. che può avvalersi dei poteri propri degli organi di
Polizia Giudiziaria) non può - per quanto più sopra esposto e per tutto
quello, ben più grave, che verrà rappresentato e documentato in seguito -
non confermare appieno la premessa al dossier "Giustizia in Puglia" laddove,
testualmente, afferma di essere "rimasto raccapricciato per l’estrema
superficialità con la quale le indagini sono state dirette ed esperite,
tanto da non far escludere che ufficiali di P.G., magistrati inquirenti e
alti magistrati della Corte di Appello di Bari che hanno trattato tali
vicende, potessero essere stati colpiti da grave patologia agli organi
visivi".
Quanto sopra obbliga il
medesimo a richiamare quanto riportato a pag. 15 - punto 5.2 - del dossier "Giustizia
in Puglia" e ad allegare al presente esposto-denuncia integrativo i seguenti
documenti cronologicamente raccolti sotto l’allegato "4":
b) - Copia Raccomandata
datata 21 Luglio 1977 indirizzata alla Ing. C.Olivetti;
c) - Copia della
comunicazione datata 30 Ottobre 1977 inviata a tutta la propria clientela
e riproducente la copia del telegramma trasmesso dall’Ufficio Postale di
Putignano ai soli Enti Locali, Istituzioni e grandi aziende del
territorio;
d) - Copia della lettera
datata 25/06/1982 (ndr - precede di alcuni mesi le iniziative dal
sottoscritte attuate presso la U.S.L. BA/14 sita in Acquaviva delle Fonti
<feudo del concessionario, sig. Carlo CRIACCI> e la cui vicenda ha portato
alla condanna per concussione del Presidente MADARO e del Consigliere
VAVALLE) inviata dal Concessionario Esclusivista Olivetti per la zona
di Gioia del Colle al Presidente della U.S.L. BA/17 Avv. Giuseppe NOCCO
con allegata copia della comunicazione Olivetti datata 21 Maggio 1980;
e) - Copia della
comunicazione datata 9 Giugno 1980 indirizzata dal sottoscritto alla
Direzione Amministrativa della Soc. Olivetti in riscontro della sopra
citata "diffida" del 21 Maggio 1980;
f) - Copia della
comunicazione datata 21 Luglio 1982 inviata dal sottoscritto al Presidente
della U.S.L. BA/17, Avv. NOCCO, in relazione ai contenuti del punto
precedente;
g) - Copia "volantino"
stampato dalla Tipografia JANNONE di Gioia del Colle per conto della ditta
Carlo CRIACCI e diffuso in quel periodo e in gran quantità nel territorio
della sua concessionaria Olivetti per contrastare la legittima, corretta
ed onesta attività promozionale da parte della ditta del sottoscritto. E’
significativo che l’ "oggetto" del volantino sia il medesimo ripreso nei
motivi di appello dell’Avv. Contento e sviluppato, per "suo ordine e conto"
dal P.M. Dott. Mario CICCARELLI;
h) - Documento
attestante le norme di garanzia riconosciute dalla STILE UFFICIO di Mario
BROGLIO MONTANI a tutte le macchine di produzione Olivetti.
i) - Copia del
comunicato diffuso più volte a mezzo stampa nel periodo 1979-1982 per
rispondere alle campagne diffamatorie e calunniose degli ex colleghi
concessionari Olivetti che diffondevano, ciascuno nella propria zona, la
notizia che i prodotti commercializzati dalla mia ditta erano di "dubbia
provenienza", oppure usati rimessi a nuovo e/o comunque diversi da quelli
da loro commercializzati che erano "accompagnati dalla garanzia rilasciata
direttamente dalla Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. di Ivrea" (ndr - in
violazione di legge, limitata a soli sei mesi e con tutte le restrizioni
rilevabili dal documento di cui alla lettera "h");
1.5
Sentenza di Appello del 20
Novembre 1995 ( "D" 7)
Seri motivi di salute e
raccomandazioni mediche (si veda documentazione del Reparto di
Cardiologia dell’Ospedale G.B. Grassi del 30 Agosto 1997 che si allega sotto
il N. 5) impongono lo scrivente a ridurre l’analisi di detta sentenza ai
fatti e alle circostanze più gravi e significative che possono senz’altro
già risultare sufficienti all’invalidazione della sentenza stessa.
Il Presidente relatore
dopo la necessaria premessa così afferma nella citata sentenza (da pag. 1
rigo 28 a pag. 2 rigo 10):
"La lettura di questa
sentenza desta non poca meraviglia, sol che si consideri che, per una
vicenda risalente ad oltre dieci anni fa e che, indipendentemente dal
titolo di reato, è sicuramente di entità modesta rispetto a situazioni
molto più pesanti verificatesi nello stesso periodo e successivamente,
sia stato profuso un tale impegno intellettivo con decine di pagine
iniziali spese a richiamare meri stereotipi concettuali sul significato
e valore della prova testimoniale offerta dalla parte offesa. Quanto poi
alle valutazioni del materiale probatorio acquisito al processo, tutto
quell’impegno risulta scarsamente apprezzabile in quanto inquinato da
una considerazione iniziale suggestivamente preconcetta dell’intera
vicenda".
ed ancora ( pag. 3
rigo 26 a pag. 4 rigo 3):
"Ed allora, restando
ancorati alla realtà processuale, è opportuno riesaminare il
materiale probatorio acquisito, che, per la sua ritenuta esauriente
valenza ai fini decisionali, ha comportato la esclusione di ulteriori
acquisizioni probatorie, richieste dalle parti con la rinnovazione
parziale del dibattimento".
Il Presidente relatore
Dott. Aldo D’INNELLA, dunque, ha ritenuto sufficiente il materiale
probatorio acquisito agli atti per firmare, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,
l’iniqua sentenza di assoluzione. Richiamando quanto già in proposito
rappresentato nell’esposto-denuncia datato 7 Marzo 1996 (Alleg. 13-a del
dossier "Giustizia in Puglia) nonché quanto già espresso alle pagine 14 e
segg. della relazione del dossier datato 20 Dicembre 1996 limito questo mio
modesto contributo nell’interesse e per il prestigio dello stesso Ordine
Giudiziario, alle incontestabili verità che invece emergono dalla lettura e
dall’analisi della documentazione in atti.
A pagina 7 e segg. (dal
rigo 7 pag. 7 a rigo 15 di pag. 8) il Presidente relatore così prosegue:
"Ed allora, l’unico
elemento di riscontro veramente significativo per cercare di stabilire
l’atten-dibilità della parte offesa rimane la circostanza - risultata vera
- della riapertura dei termini per l’ammissione a quella gara per la
fornitura di macchine da scrivere, aggiudicatasi dal Broglio. Su questo
punto - tralasciando le valutazioni fideistiche e ripristinando le regole
processuali, che impongono soprattutto la valutazione del materiale
probatorio acquisito - è opportuno partire dalla deposizione di Palmisano
Giuseppe - teste estraneo alla vicenda ed amico del Broglio -, il quale ha
riferito che, verso la fine di ottobre 1982 o inizi di novembre, si recò
da lui il Broglio, il quale, lamentandosi per non essere stato invitato a
quella gara, lo informò che la posizione delle tre Ditte ammesse non
era regolare, in quanto tutte e tre facevano capo a Bari ad una società in
comune (erano state invitate quale Ditte concessionarie di zona), per
cui sostanzialmente risultava come se fosse stata ammessa una sola ditta;
egli immediatamente riportò la notizia al Madaro, il quale rimase sorpreso
e, prima di aprire le buste per aggiudicare quella fornitura,
informò il Comitato di questa circostanza, e tutti furono d’accordo nel
riaprire i termini per consentire l’invito di altre 3 - 4 Ditte; furono
fatti gli inviti a tre Ditte: <ndr - quindi da aggiungersi alle 3
già pervenute> una non presentò l’offerta; un’altra la mandò fuori
termine; la terza - quella del Broglio - si aggiudicò la gara perché
risultò la migliore offerta (operò il massimo ribasso). Alla luce di
questa esposizione dei fatti, appare evidente che nessun abuso è stato
commesso dal Madaro per consentire l’ammissione alla gara del Broglio e
successivamente l’aggiudicazione. Ma questi ha aggiunto di suo l’episodio
della presunta concussione, e quindi dell’imposizione patita nel versare
la tangente. Su questo punto la domanda che ci si pone è: trattasi di
un episodio che il Broglio si è totalmente inventato, oppure è vero
in parte con successivo arricchimento di particolari che dovevano
servire a conferirgli il crisma dell’attendibilità? Dall’esame delle
risultanze probatorie si è più propensi a ritenere che l’episodio non sia
vero; ma, volendo seguire per un momento la versione della parte
offesa, non poche perplessità si colgono nella sicura individuazione del
Madaro e del Vavalle come compartecipi della presunta concussione".
Orbene, stando a quanto
afferma il Presidente relatore, nel cosiddetto materiale probatorio
dovrebbero trovarsi cinque distinte offerte: tre riferite al primo
invito alle tre concessionarie Olivetti (con riferimento alla richiesta
della U.S.L. BA/14 datata 13.10.1982 - N° Prot. 6351) - e precisamente
quella del concessionario di zona ditta Carlo CRIACCI di Gioia del
Colle, le altre due <cosiddette di appoggio, tanto da non precisare termini
di pagamento, di consegna, di garanzia ecc.> dell’allora "Concessionaria
Esclusivista Olivetti" di Monopoli ditta dr. Gaetano Del Giudice e quella
della "Concessionaria Esclusivista Olivetti" di Putignano ditta Vittorio
Spedicati <ma sa o no il Presidente estensore,
che le figure di "concessionari esclusivisti" sono quelle che le ditte
mandanti attribuiscono alle aziende concessionarie per impegnarle
reciprocamente ad operare solo ed esclusivamente nel proprio
territorio ?> (ndr
- anche se oggi tale tipo di contratto è in contrasto con leggi della
Comunità Europea).
Il Presidente estensore
dott. D’INNELLA, dunque, scrive nella Sentenza di Assoluzione da lui
stesso firmata, che a seguito delle lamentele del sottoscritto, e
prima di aprire le buste per aggiudicare quella fornitura, il Presidente
Madaro "informò il Comitato di questa circostanza, e tutti furono d’accordo
nel riaprire i termini per consentire l’invito di altre 3 - 4 Ditte; "....
furono fatti gli inviti a tre ditte: una non presentò l’offerta; un’altra la
mandò fuori termine; la terza - quella del Broglio - si aggiudicò la gara
perché risultò la migliore offerta (...)" Stando a questa ricostruzione,
il materiale probatorio di cui parla il Presidente relatore Dott.
D’INNELLA, dovrebbe almeno comprendere, in assenza di altre
offerte oltre quelle acquisite (allegato "D" 6 <sentenza> 6-a, 6-b, 6-c,
6-d <preventivi>) la documentazione relativa agli inviti spediti dopo la
riapertura dei termini. Purtroppo, per il non tanto onesto Presidente che
ha sicuramente firmato un documento da altri redatto, così non è! Già la
documentazione inserita nel dossier "Giustizia in Puglia" è sufficiente a
chiarire la realtà dei fatti. Tuttavia, l’incredulità per siffatte,
gravissime affermazioni da parte del Presidente relatore, hanno portato il
sottoscritto, più per scetticismo che per scrupolo, a visionare tutti i
documenti acquisiti agli atti del procedimento per ricercare traccia di
questi tre nuovi inviti o, almeno, la copia dell’offerta che, stando alla
ricostruzione del Presidente relatore, pur risultando giunta fuori
termine, farebbe o dovrebbe fare parte del materiale probatorio
acquisito.
Non avendo trovato alcun
riscontro documentale alle affermazioni del Presidente relatore, il
sottoscritto si è visto quindi costretto a richiedere copia dei verbali di
interrogatorio redatti in forma stenotipica dove, in merito alla
questione della riapertura dei termini di gara, si legge e si riporta:
Udienza del 27.10.1994 - Giudice a latere al teste
Palmisano - (alleg. 6-a pp. 90/93 e 95/100).
DOMANDA:
Riferì (ndr - al
Presidente Madaro) sia lamentele in ordine al mancato invito a lui
personalmente, sia la notizia in ordine al collegamento fra le tre
ditte che avevano già presentato l’offerta. L’avevano già presentata o
no?
RISPOSTA:
Mi pare che arrivano
qualche giorno prima, mi pare nei primi giorni di Novembre arrivarono
le offerte delle tre ditte.
DOMANDA:
Lei prima ci ha
detto che una di queste non aveva presentato l’offerta.
RISPOSTA:
No. Quando furono
riaperti i termini delle altre tre ditte, una non la presentò, una la
presentò in ritardo e l’altra, Stile Ufficio, la presentò nei termini.
DOMANDA:
E quindi a seguito
di questa sua segnalazione, cosa aveva deciso di fare il Madaro? cioè
di estendere oltre ai concessionari, anche ai rivenditori autorizzati?
RISPOSTA:
Sì. Esatto.
DOMANDA:
Quanti rivenditori
autorizzati Olivetti c’erano in quella zona?
RISPOSTA:
Mi sa soltanto a
Putignano la Stile Ufficio.
DOMANDA:
C’era un solo
rivenditore autorizzato?
RISPOSTA:
Sì, altrimenti
bisognava allargarsi o a Bari o andare in altre zone.
DOMANDA:
Quindi oltre alle
tre concessionarie che avevano già partecipato?
RISPOSTA:
Sì, che erano state
già invitate.
DOMANDA:
Perché dovevano
presentare una nuova offerta?
RISPOSTA:
No. Le prime tre
ditte concessionarie invitate fecero pervenire le loro offerte. Dal
momento della trattativa al momento in cui le buste dovevano essere
aperte ed era previsto per il 12 Novembre, il 12 Novembre argomento
iscritto all’ordine del giorno per discutere l’aggiudicazione della
trattativa, avevo già anticipato al Madaro quello che era successo col
Broglio, per cui in quella seduta, visto questo ragionevole dubbio che
era insorto si decise di riaprire i termini. La riapertura dei termini
portò ad invitare altri concessionari e il rivenditore autorizzato
Stile Ufficio.
DOMANDA:
Quindi diventavano
valide le offerte già in precedenza ricevute?
RISPOSTA:
Sì. quelle
rimanevano sempre valide, erano buste chiuse.
DOMANDA:
Chi erano gli altri
concessionari oltre i tre che avevano inviato la busta? diventavano
sei, chi sono i sei?
RISPOSTA:
No sei. I primi tre
erano: un concessionario di Gioia; uno di Putignano e l’altro non
ricordo di dove era
INTERVENTO DELLA DIFESA -
... di Monopoli.
RISPOSTA:
Gli altri tre
fra i quali c’era Stile Ufficio come
rivenditore autorizzato.
DOMANDA:
Stiamo parlando di
concessionari, che c’entrano i rivenditori autorizzati?
RISPOSTA:
Stiamo parlando
delle tre offerte, gli ulteriori tre inviti fatti dopo la
riapertura dei termini.
DOMANDA:
Erano sempre
concessionari Olivetti.
RISPOSTA:
Mi pare che due
erano concessionari, dopo la riapertura alle 3.
DOMANDA:
Delibera 12 Novembre.
RISPOSTA:
Esatto.
DOMANDA:
Si parla sempre di
concessionari?
RISPOSTA:
Con la riapertura
dei termini furono invitati due altri concessionari e un rivenditore
autorizzato.
DOMANDA:
Si parla di
concessionarie esclusiviste, quali sono oltre le tre che avevano già
inviato le loro offerte?
RISPOSTA:
Non lo ricordo.
DOMANDA:
Poiché nella
delibera non si dicono i nomi, si dice soltanto "le concessionarie
esclusiviste" che erano quelle che erano già state invitate con questo
termine, io volevo sapere quali sono le altre?
RISPOSTA:
Non ricordo. A
distanza di tanti anni ricordare tanti nomi insomma ....
DOMANDA:
Ho visto che ha
buona memoria.
Tra Pubblico Ministero e
imputato (ndr - Madaro) - <da pag.
95 rigo 20 a pag. 100 rigo 6>
DOMANDA:
Vorrei sapere se
delle riunioni del Comitato di Gestione veniva redatto un processo
verbale della Seduta?
RISPOSTA:
Sì, il processo
verbale consisteva in una prima delibera della Seduta ... o la prima o
l’ultima.
DOMANDA:
In genere, quando si
riuniva il Comitato di Gestione si predisponeva un verbale?
RISPOSTA:
Sì, il segretario
del Comitato di Gestione faceva l’appello dei presenti, poi siccome si
era 9 inizialmente, poi con la modifica in 7, bastava contarci e si
sapeva ...
DOMANDA:
Si faceva l’appello
o si faceva il verbale?
RISPOSTA:
No, si faceva
l’appello, non si faceva il verbale vero e proprio. Il segretario del
Comitato di Gestione...
DOMANDA:
Non c’era una
documentazione che raccogliesse le presenze?
RISPOSTA:
C’era un atto
deliberativo finale che raccoglieva le presenze e quindi si dava atto
se durante la Seduta un componente si fosse allontanato o meno e si
dava atto di tutti gli atti deliberativi assoluti in quella Seduta.
DOMANDA:
Di chi interveniva
in quella seduta si dava atto?
RISPOSTA:
No.
DOMANDA:
Si dava atto degli
ordini del giorno?
RISPOSTA:
Sì.
DOMANDA:
Di quali argomenti
erano stati trattati?
RISPOSTA:
Sì, per quanto
riguarda l’ordine del giorno, io come Presidente spedivo ai componenti
del Comitato di Gestione tre giorni prima l’elenco dei documenti.
DOMANDA:
Nella seduta del 12
Novembre 1982, quando fu deciso di riaprire i termini per questa
benedetta offerta, quale fu la indicazione che lei offrì in qualità di
Presidente in ordine alle ragioni per le quali soprassedere ...
Intanto era prevista l’apertura delle buste?
RISPOSTA:
Sì.
DOMANDA:
Era all’ordine del
giorno?
RISPOSTA:
Sì.
DOMANDA:
Perché non si è
proceduto?
RISPOSTA:
Perché il dottor
Palmisano mi aveva preavvertito del colloquio testè riferito con il
signor Broglio Montani, il cui cognome l’ho saputo solo l’anno scorso,
durante questo colloquio mi era stato riferito che questi tre si
mettevano d’accordo tra di loro per cui è come se avessimo fatto una
trattativa privata con una sola persona. Sinceramente non me la sono
bevuta eccessivamente questa storia dei tre, perché uno è
concessionario di Gioia del Colle, l’altro è concessionario di
Putignano e l’altro di Monopoli. Disgraziatamente però tra i tre c’era
il concessionario di Gioia del Colle che era fornitore della mia
macchina da scrivere, di alcuni mobili d’ufficio nel mio studio in
Sammichele di Bari, per cui per non correre rischi dissi che ero
venuto a conoscenza di questa notizia, che ero del parere di estendere
gli inviti ad altre ditte, anche concessionarie. Ci fu riferito in
quella sede che concessionarie in zona c’era solo quella Stile Ufficio
di Putignano e pretesi che insieme alla Stile Ufficio, quello mi
pare risulterà dal verbale, venissero invitate almeno altre due
ditte e in particolare le U.S.L. più vicine, perché la serie del 17 e
18 erano Putignano, Monopoli e Gioia del Colle, poi le U.S.L. più
vicine da quest’altra parte erano Altamura e Bitonto e furono
invitate anche le concessionarie di Altamura e di Bitonto.
DOMANDA:
Di questa sua
indicazione vi è traccia nel processo verbale della Seduta?
RISPOSTA:
No, nella delibera
.... si dà atto certamente nel deliberato finale di estendere gli
inviti a queste altre tre.
DOMANDA:
Il deliberato finale...
RISPOSTA:
Del Comitato di
Gestione.
DOMANDA:
La motivazione
conteneva la ragione per la quale il Comitato aveva deciso in questo
senso?
RISPOSTA:
No, perché erano
voci che questi si mettevano d’accordo, nel deliberato non potevamo
andare a dire che corrono voci che questi si mettono d’accordo,
correvamo il rischio pure di prenderci una querela dai tre se non
fosse stato vero.
DOMANDA:
Lei, la motivazione
per la quale ha disposto riaprire i termini, sia pure di una
trattativa privata, implica una ragione, una motivazione sia pure
formale, quale fu la motivazione formale di questa riapertura dei
termini per presentare le offerte?
RISPOSTA:
La motivazione era
nel fatto che essendo pervenute le tre offerte c’era un errore in
quella occasione, anche se forse non risulta, certamente non risulterà
dal verbale, si seppe che si trattava di circa 10 milioni di
fornitura. Quando invece indicemmo la gara, forse nessuno di noi
era pratico, si pensava a qualche milioncino e quando si trattava di
qualche milioncino la gara veniva limitata perché trattative private a
tante persone non ne abbiamo mai fatto, l’abbiamo fatta almeno a tre
persone. Quando si trattava di qualche milioncino si invitavano almeno
tre ditte; avendo saputo che, tra l’altro, oltre al fatto particolare
che correva questa voce su una delle tre ditte che era mio fornitore,
avendo saputo che trattavasi di una fornitura di un certo importo, di
circa 10 milioni circa, dicemmo: "è meglio estenderla ad altre
ditte, perché dobbiamo fare gli interessi della U.S.L., più ditte
partecipano, più probabilità di avere sconti abbiamo".
Orbene, appare evidente
che nulla del "materiale probatorio" relativo agli inviti ed alle
offerte, citato dal Presidente relatore Dott. Aldo D’INNELLA, trova
riscontro documentale. La difesa ha prodotto, e fatto acquisire nella
udienza del 27 Ottobre 1994, le tre offerte dei concessionari (soci tutti
della System s.r.l. di Bari) nonché l’unica offerta richiesta dalla U.S.L.
BA/14 con Prot. N. 7215 del 22 Novembre 1982, richiesta pervenuta solo e
unicamente alla ditta del sottoscritto a seguito della riapertura dei
termini. Come si è rappresentato, dunque, non solo non c’è traccia nel "materiale
probatorio acquisito" dell’offerta che sarebbe pervenuta "fuori termine" ma
neanche dei rispettivi inviti trasmessi dalla U.S.L. BA/14 alle
concessionarie Olivetti di Altamura e di Bitonto. Anzi, come si è visto più
sopra, a domanda del Pubblico Ministero che chiedeva se della decisione di
estendere gli inviti alle concessionarie Olivetti di Altamura e di Bitonto
vi fosse traccia nel processo verbale della Seduta, l’ex Presidente della
U.S.L. Madaro ha risposto:
"No, nella delibera
... si dà atto certamente nel deliberato finale di estendere gli
inviti a queste altre tre." ...
Precisato quanto attinente
alla questione "offerte" non ci si può esimere dal rilevare la palese
contraddizione del Madaro laddove più sopra parla dell’iniziale, prevista
irrilevanza della fornitura e, per giustificare la riapertura dei termini,
della elevatezza del valore della commessa di cui prima non si era reso
conto. In proposito si riporta testualmente quanto si legge nella
sentenza di primo grado - <da pag. 48 rigo 3 a pag. 49 rigo 15> (alleg. "D"
6):
"A prescindere dalla
assoluta implausibilità di tale ultima argomentazione (ed invero,
dalla motivazione della delibera 517/82, con cui fu bandita la gara,
risulta che l’oggetto della commessa era stato individuato proprio in
base ad una valutazione economica, sicchè appare ben strano che fosse
ignoto il valore approssimativo della fornitura da assegnarsi),
occorre rilevare come una esaustiva motivazione delle ragioni della
riapertura della gara si sarebbe sicuramente imposta se l’intento fosse
stato quello di assicurare la regolarità della procedura ed evitare
l’insorgenza di contestazioni, che sarebbero state sicuramente legittime
da parte delle ditte che avevano già inviato le loro offerte in una gara
i cui termini erano già scaduti, e che venivano riaperti senza adeguata
motivazione, introducendo ulteriori concorrenti prima non legittimati".
"Sicchè, è proprio
il rilievo della mancata formulazione di opposizioni di sorta da parte
delle tre ditte originariamente invitate che rafforza la attendibilità
del Broglio Montani in ordine al collegamento tra le stesse, nel
mentre la immotivata riapertura della gara adduce importanti elementi di
riscontro alla deposizione della p.o., manifestando con chiarezza la
strumentalità della suddetta riapertura a consentire la partecipazione
del Broglio Montani alla gara, e quindi il pagamento, da parte dello
stesso, della somma pattuita".
"Ed invero, nella
rappresentazione fornita dal Broglio Montani, la riapertura dei termini,
con invio anche a lui dell’invito a partecipare alla gara, si poneva
come tassello logicamente necessario al piano concussivo, che altrimenti
non avrebbe potuto trovare attuazione, essendo la riapertura dei termini
condizione necessaria alla partecipazione alla gara, alla sua vittoria,
e quindi al pagamento della fornitura ed al conseguente pagamento della
"tangente" in mani del Vavalle".
"Sicchè, la
mancanza di diverse plausibili spiegazioni in ordine ai motivi di tale
riapertura non può fungere da riscontro logico e fattuale alla
deposizione del Broglio Montani, la cui attendibilità - sinora peraltro
intatta - risulta conseguentemente rafforzata".
Tutto quanto fin qui
rappresentato, consente già agli Organi Giurisdizionali competenti di poter
accertare, in modo inequivocabile, che il comportamento posto in essere dal
Presidente della III Sezione della Corte di Appello dott. Aldo D’INNELLA,
dai magistrati Consiglieri Dott. Aldo NAPOLEONE e Giuseppe SANNONER nonché
del P.M. Dott. Mario CICCARELLI, ha comportato la stesura di atti e di
provvedimenti giudiziari che non possono rientrare nell’attività di
interpretazione di norme di diritto ne di valutazione dei fatti e delle
prove. Nella fattispecie emerge chiaramente che i suddetti magistrati,
concordemente e con l’aggravante della premeditazione, con dolo e colpe
gravissime commesse nell’esercizio delle loro funzioni, hanno negato
avventatamente, al sottoscritto, ogni diritto di giustizia. Ammesso e non
concesso che i comportamenti posti in essere dai medesimi non siano
riconducibili a fatti di corruzione, non può tuttavia negarsi che, nella
fattispecie, ci sono tutti gli elementi per affermare che le gravi
violazioni di legge si siano determinate da negligenze inescusabili: Non
può non riconoscersi, infatti, che nella Sentenza assolutoria ci si richiama
a "materiale probatorio" agli atti, la cui esistenza è invece "incontrastabilmente
esclusa dagli atti del procedimento".
E infine, prima di
rievidenziare più sotto le stranezze procedurali già trattate nella
relazione introduttiva al dossier "Giustizia in Puglia" <Punto 5.3, 5.3 a-b>
un richiamo all’ultima pagina della sentenza di assoluzione:
(.....) "Alla stregua
di queste considerazioni, ed in riforma dell’impugnata sentenza, si
ritiene pertanto di assolvere entrambi gli imputati per non aver
commesso il fatto.
Questa conclusione è
assorbente sull’altra, soltanto avanzata in via subordinata dalle difese,
della diversa qualificazione giuridica del fatto come corruzione (soluzione
questa non infondata) con conseguente estinzione del reato per
prescrizione".
Ringraziato doverosamente
l’estensore della sentenza per l’affermazione "soluzione questa non
infondata" si trascrive integralmente quanto scritto al Punto 5.3 -
dell’introduzione al dossier:
"5.3 - Dall’esame
della Sentenza di assoluzione della III° Sezione Penale della Corte di
Appello di Bari emessa nell’Udienza del 20.11.1995, mi limito ad
evidenziare alcune incongruenze e stranezze procedurali che contrastano
con la consuetudine di codesto Tribunale (redazione delle sentenze
rese quasi sempre al limite del termine - la I° sentenza, quella di
condanna emessa dalla III° sezione Penale il 21 Dicembre 1994, risulta
infatti depositata in data 4 Febbraio 1995, esattamente il 45° giorno
dall’udienza);
a) - Ad eccezione
della prima pagina, elaborata da un personal computer e stampata a mezzo
di stampante laser (ritengo
di dotazione del Tribunale) la sentenza risulta battuta con
una obsoleta macchina per scrivere Olivetti e sarebbe curioso sapere da
chi e in quale studio è stata dattiloscritta;
b) - Strana e sospetta
appare la circostanza che a soli tre giorni dall’udienza, la Sentenza di
Assoluzione (peraltro non elaborata e stampata al computer se si
eccettua la prima copia di copertina)
<ndr - perché solo la prima copia e
non tutte?> sia stata depositata in cancelleria già nella
mattinata del 24.11.1995.
Non può allo stato non
riconoscersi che tutte le circostanze ed il "materiale probatorio" agli atti
provino già, in maniera certa e inconfutabile, tutto il contrario di
quanto scritto dal relatore e comporti, pertanto, la penale
responsabilità dei citati magistrati componenti la III Sezione Penale della
Corte di Appello di Bari. Le "incongruenze e stranezze procedurali" sopra
richiamate che il sottoscritto riteneva a torto "prova di colpevolezza",
rafforzano invece, per il loro logico e fattuale riscontro, ogni assunto
sulla precostituita sentenza, sulla sua "iniquità" e pertanto della
necessità da parte del Presidente relatore ed estensore di provvedere quanto
più sollecitamente al suo deposito, per renderla altrettanto rapidamente
, "irrevocabile".
2.0
Vicenda Piano Nazionale per
l’Informatica
Nel Promemoria datato 25
Maggio 1992 (Alleg. "D" 1) trasmesso al Tribunale Fallimentare presso il
Tribunale di Bari e da questi rimesso alla Procura e per essa al P.M. Dott.
COLANGELO si rappresentava, nel primo dei quattro telefax rimessi alla
propria Associazione <tutti allegati al detto promemoria> quanto
integralmente si riporta:
TELEFAX
- DA: STILE UFFICIO di Mario BROGLIO
MONTANI
- A: COMUFFICIO - MILANO - attenzione
sig. Presidente
- Data: 16 Novembre 1991
- Oggetto: Piano Nazionale di
Informatica
"Da informazioni
giunteci in via strettamente confidenziale abbiamo appreso che la ditta
COMPUTER LEVANTE s.a.s. di Bari sta organizzando, a più riprese, incontri
con i Capi di Istituto e Segretari degli istituti Superiori interessati al
Piano Nazionale di Informatica Capi di Istituto e Segretari degli Istituti
Superiori interessati al Piano Nazionale di Informatica.
Tutto sarebbe regolare
se tali incontri fossero finalizzati alla presentazione
dell’Organizzazione e dei prodotti da essa commercializzati. Purtroppo,
però, in tali incontri si fa chiaramente capire che il finanziamento da
parte del Ministero della Pubblica Istruzione per l’attuazione del P.N.I.
potrà considerarsi certo e sollecito soltanto per gli Istituti che si
affideranno alla COMPUTER LEVANTE.
Tra l’altro, in uno dei
suddetti incontri tenutosi a Castellamare di Stabia nei giorni 12 e 13
Novembre u.s., sarebbe stato presente un funzionario del Ministero della
Pubblica istruzione.
Riteniamo ciò, qualora
tale notizia risultasse vera, estremamente grave e lesivo degli interessi
di quelle aziende che, come la nostra, hanno investito in questo settore
notevoli risorse.
Mentre Vi preghiamo di
voler prendere in esame la questione soprattutto per quanto riguarda
l’eventuale connivenza a livello di Ministero della Pubblica Istruzione,
ci riserviamo di acquisire e trasmetterVi ulteriori informazioni nei primi
giorni della prossima settimana.
Vi ringraziamo per
l’attenzione che vorrete riservare alla presente nostra comunicazione e
porgiamo, con l’occasione, i nostri migliori saluti.
f.to Mario Broglio Montani
-
- Orbene, il P.M. Dott. Giovanni
COLANGELO, titolare del Procedimento N. 2945/92/21 R.G.N.R.,
- rimette in data 16/6/1992 al
Comandante della Sezione di P.G. - Carabinieri - S e d e la seguente
comunicazione (alleg. 7-a):
"Trasmetto copia dell’esposto
presentato da Mario Broglio Montani il 6/6/92, con preghiera di convocarlo,
ai sensi dell’art. 370 C.P.P., presso i Vostri uffici al fine di assumere
sommarie informazioni sui fatti da egli denunciati ed acquisire maggiori
dettagli e specificazioni che possano confortare gli assunti accusatori
prospettati; in particolare voglia, la S.V. raccogliere ulteriori elementi,
possibilmente documentati, relativi all’episodio svoltosi presso li studio
di un Senatore, in Acquaviva delle Fonti, nel 1985; nonché ulteriori notizie
e dettagli relativi alla vicenda dei corsi di formazione, svoltosi presso le
aziende del denunciante ed alla vicenda della induzione al proprio
fallimento compiuta da alcuni suoi dipendenti".
Ringrazio.
Bari, 16/6/92
IL S. PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA
f.to (dott. Giovanni
Colangelo)
Dunque, in ottemperanza a
quanto richiesto dal P.M., il sottoscritto viene convocato negli Uffici di P.G.
del Tribunale di Bari il giorno 21.06.1992 per rendere sommarie informazioni (pagg.
84-90 fascicolo P.M.). L’Ufficiale di P.G. Brig. TOSCANO Berardo, che redige
il verbale, si attiene però alle disposizioni a lui impartite dal P.M. e, a
proposito dei fatti denunciati nel primo fax <quello sopra riportato> e
di altre circostanze rappresentate nei successivi tre documenti rimessi sempre
alla propria associazione, riferisce che il P.M. procedente non ritiene "giurisdizionalmente
competente" il Tribunale di Bari ed anzi "suggerisce" di insistere affinché
sia la stessa associazione a denunciare ogni eventuale illecito che, a suo
avviso, sarebbe di competenza del Tribunale di Roma (Alleg. 7-b)
Il sottoscritto, come il
citato Brig. Berardo TOSCANO potrà confermare, ha più volte insistito con il
medesimo, affinché la Procura di Bari aprisse una opportuna indagine tantopiù
che, come riportato a pag. 2 del successivo fax del 20/11/91 il sottoscritto,
testualmente, affermava:
(.....) " Alla luce della
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione N. 348 del 16.12.1986
inviata ai Provveditori agli Studi e relativa alle norme di attuazione
dell’allora istituendo Piano Nazionale di Informatica non escludiamo che
il Ministero della P.I. possa risultare estraneo alla vicenda e che pertanto
tutto avvenga a livello locale con la complicità di qualche funzionario del
Provveditore agli Studi di Bari.
La conferma di questa
nostra ipotesi potrebbe aversi verificando se le sopra segnalate richieste
di finanziamento, corredate del parere e delle eventuali osservazioni da
parte del Provveditorato agli Studi (come peraltro previsto dalla
sopracitata circolare ministeriale) sono o no state trasmesse, come dovuto,
alla Direzione generale per l’Istruzione Tecnica - Divisione VI - del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Siamo ben certi che lo
stesso impegno profuso dall’Associazione nella lotta contro il fenomeno
delle estorsioni e della criminalità in generale, sarà da Voi dedicato a
questo altrettanto grave problema.
Mentre ci riserviamo di
inviarVi ogni altra possibile documentazione non appena in nostro possesso,
restiamo a Vostra disposizione e porgiamo, con l’occasione, i nostri
migliori saluti.
f.to Mario Broglio Montani
2.1
(Comportamenti del P.M. dott.
Gaetano DE BARI)
Il sottoscritto che, come
già detto, era all’epoca completamente a digiuno delle norme previste dai
codici penale e civile vigenti e, in particolare dell’art. 55 C.P.P. <che,
se applicato dal P.M. dott. Colangelo, avrebbe consentito di evitare "inquinamenti"
e sottrazione di fonti di prova necessari all’individuazione dei responsabili
per l’applicazione della legge penale> dopo ulteriori personali indagini
mirate ad acquisire ulteriori elementi sulla vicenda afferente i finanziamenti
del Piano Nazionale per l’Informatica, considerato che emergevano pesanti
indizi di colpevolezza del Provveditore agli Studi di Bari Dott. Giuseppe
BRIENZA in concorso con alti funzionari del Ministero della Pubblica
Istruzione, rimetteva, in data 12 Novembre 1992, un documentato promemoria-esposto
all’On. Rosa RUSSO JERVOLINO, all’epoca Ministro della P.I. (Alleg. "D" 2)
Il successivo 5 Marzo 1993,
dunque, a seguito della missiva suggerita il giorno precedente dal Dott.
Gaetano DE BARI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Bari, il predetto acquisiva, con verbale redatto dall’Ufficiale di P.G.
Ispettore LUIU, copia integrale dell’esposto e della documentazione allegata
già rimessa al Ministro della P.I. ("D" 2 - Lettera al P.M. DE BARI del
4.03.1993).
La decisione di affidare il
tutto al citato P.M. scaturì dalla notizia pubblicata dalla Gazzetta del
Mezzogiorno nella edizione dello stesso 4 Marzo in relazione ad altre ipotesi
di reato che il predetto P.M. stava conducendo nei confronti del Provveditore
agli Studi Dott. BRIENZA, ma soprattutto fu dettata dalla consapevolezza che
il da me denunciato Provveditore agli Studi era a piena conoscenza del
contenuto del mio esposto. Il sottoscritto espresse "chiaramente" al P.M. la
propria preoccupazione per possibili inquinamenti e sottrazione di prove.
La risposta, rassicurante, fu che i suoi poteri gli consentivano di agire con
tempestività anche a Roma!
Il successivo 12 Giugno
1993, con esposto indirizzato al Procuratore della Repubblica di Bari (Alleg.
"D" 3) si lamentava che illiceità in passato segnalate non avevano dato luogo
a nessuna indagine e, soprattutto (Pag. 2, I° Paragr.), che una circostanziata
denuncia presentata alla Procura della Repubblica da due Consiglieri Comunali
oltre tre anni prima e che vedevano coinvolto il Concessionario Olivetti di
Putignano in turbative presso l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte,
non aveva avuto alcun seguito. La verità, amara, può leggersi nella
documentazione inserita nel dossier "Giustizia in Puglia" (Alleg. 11 - 11a,b,c,d,e,f,g).
Va aggiunto che il
Procedimento N. 8808/93/21 aperto a seguito del citato esposto del 12 Giugno
‘93 e affidato al medesimo P.M. Dott. DE BARI è stato del pari archiviato e
gli atti del procedimento, trasmessi alla Procura di Potenza dopo
l’opposizione al G.I.P. del 5 Gennaio 1994 (giustificata con la "irreperibilità"
al R.G. di due istanze inoltrate al Giudice Delegato della Sezione
Fallimentare in data 30 Novembre e 14 Dicembre 1993) hanno originato
l’apertura presso quella Procura del Procedimento N. 438/94/21 parimenti,
ingiustamente archiviato.
In attesa che il
sottoscritto (dopo le richieste inoltrate alla Procure di Potenza e di Roma)
possa prendere finalmente visione di tutti gli atti istruttori compiuti a Bari
e colà trasmessi dopo l’istanza di opposizione all’archiviazione, si possono
però citare alcuni incontestabili fatti e circostanze:
- Al P.M. dott. DE BARI, in
concomitanza con l’acquisizione <5 Marzo 1993> di copia integrale dell’esposto
inviato all’On. JERVOLINO (Alleg. "D" 2) venne dal sottoscritto rappresentato
che, sicuramente, il Provveditore agli Studi di Bari aveva goduto e godeva di
adeguate "coperture" presso la Procura ed il medesimo, nell’anticipare a breve
una convocazione da parte della P.G., invitò il sottoscritto a riferire tutto
quanto potesse ricondurre alle presunte, lamentate coperture del Provveditore
BRIENZA all’interno del Tribunale. Ed ecco, in sintesi, quanto accaduto di li
a qualche settimana, nell’ufficio del responsabile di P.G. dott. DE PAOLA:
All’inizio
dell’interrogatorio il suddetto (dopo avermi avvertito che potevo
incorrere nel grave reato di calunnia), alla presenza dell’Ispettore
LUIU che verbalizzava, chiese subito per quale motivo il sottoscritto
riteneva che i soci della Computer Levante s.a.s. SCHERILLO Maria Rosaria e
ANGIERI Annunziata, entrambe nate a Napoli rispettivamente nel 1962 e 1966,
contitolari dell’azienda costituita a Bari nel 1987, fossero da me indicate
come probabili prestanome del Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe
BRIENZA. Dopo aver premesso che l’attività imprenditoriale del sottoscritto
nel settore informatico ebbe inizio dopo una esperienza di ben 14 anni
trascorsi in aziende del gruppo Olivetti, replicai all’interrogativo postomi
con un’altra domanda, e cioè se poteva ritenersi "normale" che una società
che prevedeva inizialmente un fatturato di circa dieci miliardi annui, fosse
stata creata da due giovanissime ragazze che, all’epoca della costituzione
della società, avevano da poco raggiunto la maggiore età (25 e 21 anni).
Seguì, immediatamente
dopo, un acceso scontro allorquando venne al sottoscritto richiesto di
riferire le generalità delle persone che avevano fornito la documentazione e
qualche informazione posta a base dell’esposto, circostanze tutte peraltro
facilmente riscontrabili dalla P.G. perché verificate e ricondotte a
testimonianze che confermavano (senza il coinvolgimento di persone amiche
che avevano operato a soli fini di giustizia) ogni assunto.
Al termine
dell’interrogatorio tuttavia, alla domanda se c’era qualcos’altro da
riferire, replicai che, relativamente alle presunte coperture, circolava la
voce che la figlia del Procuratore Capo della Repubblica sarebbe stata
favorita, per una assunzione, proprio per l’interessamento del Provveditore
agli Studi dott. BRIENZA e ciò non senza aver prima premesso che avendo
"casualmente" appreso tale notizia e non essendo in grado di precisarne la
fonte, tale informazione andava opportunamente verificata. Energica e dura
la reazione del dott. DE PAOLA a questa affermazione tanto che, alzatosi di
scatto, ordinò all’ispettore verbalizzante di non chiudere il verbale ed al
sottoscritto di attendere, in quanto avrebbe chiamato il Procuratore della
Repubblica dott. DE MARINIS per verbalizzare la citata ultima circostanza.
Ritornato da solo nel
proprio ufficio, essendo il Procuratore già andato via, il dott. DE PAOLA
avvertì il sottoscritto di tenersi pronto perché molto probabilmente
l’indomani sarei stato riconvocato per un proseguo di interrogatorio. Invitò
quindi l’ispettore verbalizzante sig. LUIU a chiudere il verbale con "l’accenno"
a presunte malignità riferite dal sottoscritto sul conto del Procuratore della
Repubblica.
Di fatto (e molto
stranamente) non ci furono altre convocazioni e, proprio a seguito di questa
circostanza, il sottoscritto si premurò di chiedere udienza al P.M. dott. DE
BARI per lamentare il coinvolgimento e gli interrogatori (abbastanza
intimidatori) cui i propri amici erano stati sottoposti e chiedere, nel
contempo, se fosse venuto a conoscenza di quanto avvenuto nell’Ufficio di P.G..
Il P.M. replicò di essere ben a conoscenza delle resistenze poste alla
richiesta di fornire i nomi delle persone amiche ma, alla replica se fosse
stato informato dal dott. DE PAOLA sulla circostanza riguardante il
Procuratore Capo della Repubblica, rispose negativamente per cui fu giocoforza
parlargliene. Il suo maggiore interesse fu quello di sapere se era stato
specificato il nome del Dott. DE MARINIS e, alla replica del sottoscritto che
precisava che le "voci" facevano riferimento alla benevola copertura del
Provveditore BRIENZA da parte (come figura) del Procuratore Capo, obiettò che,
per quanto a sua conoscenza, una figlia risultava assunta <se male non ricordo>
al Banco di Napoli ..... - Al P.M., subito interrotto, il sottoscritto precisò
che non aveva alcun interesse a sapere dove e da chi la figlia del Procuratore
fosse stata assunta e che l’informazione venne fornita proprio per l’invito
dal medesimo rivolto, affinché agli Organi di P.G., fosse stata partecipata
ogni informazione inerente le presunte coperture.
Non potendo fornire, al
momento, notizie e copie di documenti attinenti al Procedimento N. 6713/93/21
(e/o 7705/93/21) R.G. Bari affidato al P.M. dott. DE BARI e confluito nel
Fascicolo della Procura di Roma N. 3852/94/R <1 Fascicolo più 3 Faldoni> si
richiama qui, la grave e significativa circostanza riportata nell’istanza
datata 30 Novembre 1993 - (Alleg. "D" 4 - pag. 2, II° Paragr.):
"- che quanto
personalmente osservato lo scorso 5 Novembre presso il Tribunale di Bari
(in attesa di poter esporre al Dr. CHIECO quanto appreso sui precedenti
del MADARO e C., il magistrato dr. Gaetano DE BARI che segue l’inchiesta
P.N.I., incontrato nel corridoio della Procura alle ore 11,30, per ben tre
volte veniva salutato dal sottoscritto con un "dottore Buon Giorno" ma,
nonostante la distanza ravvicinata, veniva manifestamente e
inspiegabilmente ignorato, mentre riceveva poco dopo - ore 11,43 - il
Provveditore agli Studi di Bari dott. BRIENZA coinvolto dallo scrivente
nell’inchiesta P.N.I. , atteso all’ingresso del Tribunale e
affettuosamente salutato dal dott. DE PAOLA della P.G. che, accompagnato
da altro collega, si premurava di accompagnarlo nella stanza del dr. DE
BARI dove entrambi vi rimanevano fino alle ore 12,15, attesi all’esterno
dal terzo accompagnatore) non è compatibile con le aspettative di
giustizia che il sottoscritto si attendeva e si attende dalla Magistratura
di Bari;"
Orbene, non può non
chiedersi all’Organo Giurisdizionale competente di verificare se quanto
riferito trova riscontro in atti e se i comportamenti che in tali atti possono
trovare conferma, configurino precise ipotesi di reato a carico del P.M.:
- Al suddetto P.M., infatti,
in data molto antecedente al citato incontro con il Provveditore BRIENZA, era
stata indirizzata una missiva su foglio non intestato per trasmettergli,
opportunamente, (ndr - il fascicolo acquisito con il verbale del 5 Marzo
‘93 non risultava registrato al R.G.) copia della comunicazione a firma
del Ministro della P.I. On. JERVOLINO al sottoscritto indirizzata, dove lo si
informava che copia dell’esposto datato 12 Novembre 1992 al medesimo inviato,
era stata trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma
fin dal 28 Novembre 1992 e che la stessa Procura, in data 9 Marzo 1993, aveva
richiesto al Ministero della P.I. copia della relazione sulle risultanze della
indagine ispettiva esperita disposta dall’Ufficio Affari Generali ed
Amministrativi del Ministero. Tale comunicazione (inserita Alleg. "D" 4)
concludeva che (...) "Tanto si comunica per doverosa informazione, in
attesa degli ulteriori sviluppi delle iniziative giudiziarie intraprese".
Dunque, in base a
questa notizia, la Procura della Repubblica di Roma ha in corso indagini
preliminari a carico della stessa persona e per i medesimi fatti in relazione
al quale lo stesso P.M. DE BARI sta procedendo. Ciò premesso, si chiede:
à Il P.M. DE BARI, come aveva assicurato allo
scrivente in occasione dell’acquisizione dell’esposto, aveva o no
considerato eventuali contrasti negativi quali quelli previsti dall’Art. 54
C.P.P.?
à In caso negativo, considerato che la
comunicazione del Ministro On. JERVOLINO gli fu recapitata presumibilmente
nella prima decade del mese di Ottobre ‘93, aveva o no l’obbligo (Art.
54-bis C.P.P.), senza ritardo , di informare il P.M. della Procura di
Roma per richiedergli la trasmissione degli atti a norma dell’art. 54 comma
I° ?
à Avendo convocato nel suo ufficio, per il 5
Novembre ‘93, il Provveditore BRIENZA <non poteva trattarsi di
casuale visita di cortesia se il medesimo, come più sopra ricordato, era
atteso all’ingresso del Tribunale dal responsabile dell’Ufficio di P.G. dott.
DE PAOLA - e forse proprio a questa circostanza può ricondursi "l’inspiegabile",
maleducato comportamento del P.M. che evidentemente temeva l’incontro del
sottoscritto proprio in concomitanza dell’arrivo del suo "protetto" -
doveva o no il P.M. redigere un
regolare verbale, posto che il medesimo, con il Dott. DE PAOLA, responsabile
di P.G. ed il Provveditore agli Studi BRIENZA sono rimasti nel suo ufficio
dalle ore 11,43 alle ore 12,15?
à
Perché al Provveditore BRIENZA, malgrado il suo coinvolgimento
nell’inchiesta P.N.I., è stato consentito di candidarsi al Senato della
Repubblica (dopo l’esclusione da Forza Italia dal collegio di Bari, a
seguito ai contatti avuti dal sottoscritto con il coordinatore regionale del
movimento dr. Piergiorgio FRANCI) per essere poi eletto nel collegio di
Rionero in Vulture (PZ) nella lista "Polo di Destra" ?
à
A quali "incomprensioni" può farsi risalire la circostanza che la Procura di
Bari trasmette per competenza il Fascicolo 6713/93/21 a Roma in data
22.02.1994 e la Procura di Roma, viceversa, invia per competenza alla
Procura di Bari, il successivo 14.12.1994, il fascicolo 8584/94N. Perché dei
suddetti fascicoli non si trovava più traccia nelle Procure di Bari e di
Roma (Il R.G. di Bari riferiva di non avere più nulla, perché trasferito
p.c. a Roma e, del pari, il R.G. di Roma comunicava di non avere più nulla
perché trasferito, p.c. alla Procura di Bari) e soltanto nella prima
decade di agosto ‘97 il tutto di Bari e Roma <1 Fascicolo + 3 Faldoni> è
riesumato, sotto il N. 3852/92R dopo la consegna al Registro Generale del
Tribunale di Roma dell’Attestato rilasciato in data 31.07.1997 dal
funzionario responsabile del Registro Generale di Bari (Alleg. 9-a);
- 2.2
- TRIBUNALE DI ROMA
- P.M. dott. Piero DE CRESCENZO e, con
riserva, il G.I.P. dott. Francesco MONASTERO in relazione
- all’inchiesta P.N.I. e Provveditore
agli Studi di Bari dott. Giuseppe BRIENZA
Il Promemoria-Denuncia dal
sottoscritto inviato il 12 Novembre 1992 all’allora Ministro della P.I. On.
Rosa Russo JERVOLINO, venne trasmesso dal Ministro della P.I. alla Procura
della Repubblica di Roma in data 28 Novembre ‘92 e affidato al P.M. Piero DE
CRESCENZO.
Il giorno 19 Giugno 1993, in
diretta radiofonica con RADIOUNO <Radio Zorro> trasmissione condotta dal
giornalista Oliviero BEHA che si avvaleva della partecipazione dell’Avv. Nino
MARAZZITA e del corrispondente del Corriere della Sera dott. Carlo VULPIO il
sottoscritto, facendo riferimento all’esposto rimesso alla On. JERVOLINO,
lamentava che un certo Dott. TRAINITO (Capo di Gabinetto del Ministro e geloso
custode della documentazione) si era sempre negato ad ogni richiesta di
colloquio, anche telefonico. Il motivo, appreso successivamente e
documentalmente accertabile, è che il citato Dott. TRAINITO faceva parte, al
pari del Provveditore agli Studi di Bari Dott. BRIENZA, del "Comitato per
l’Automazione" costituito con Decreto del Ministro della P.I. in data 16
Maggio 1991 e questo spiega il perché il BRIENZA, attraverso la Computer
Levante s.a.s. a lui riconducibile <una contitolare era notoriamente
conosciuta come sua amante e di questo potrà, forse, trovarsi traccia nei
fascicoli processuali> poteva far convocare, nelle varie riunioni organizzate
dalla Computer Levante, i Presidi degli Istituti Superiori che già avevano
inoltrato "Progetti per le Aule Informatiche" per renderli consapevoli della "esclusiva
opportunità" che
il finanziamento afferente
alla realizzazione dei Progetti di Informatizzazione, poteva "considerarsi
certo e sollecito soltanto per gli Istituti che si affideranno alla Computer
Levante" (primo del quattro fax agli atti, riportato al precedente punto
2.0);
Per quanto attiene presunte
omissioni di atti di ufficio ed eventuale favoreggiamento nei confronti del
BRIENZA, il sottoscritto trascrive, di seguito, copia della missiva datata 19
Dicembre 1994, rimessa a mezzo Fax al P.M. dott. DE CRESCENZO e, per
conoscenza, al Procuratore della Repubblica di Roma ("D" 8 - ultimo fg).
-
MARIO BROGLIO MONTANI
c/o Casa di Riposo
PUTIGNANO (Bari)
- Al Sostituto
Procuratore della Repubblica di Roma
- dr. DE CRESCENZO
- Fax 06/65274990
- Al Procuratore Capo della
Repubblica di Roma
- Fax 06/39736135
- Fascicolo N. 10004/92 Deleghe
- Promemoria del 12/11/1992 a firma del
sottoscritto
- rimesso al Ministro della P.I. Rosa
Russo Jervolino
Leggo su repubblica di oggi
(Pagina 11 dell’inserto Affari e Finanza) sotto il titolo "PIANETA IMPRESA" -
2° paragrafo dell’ultima colonna - le seguenti gravissime affermazioni da
parte di tal Bruno BARILLA’:
....."
Poi Barillà butta la sua
versione. << Ci sono in Italia 15 mila scuole che compravano computer e
software per un mercato di un migliaio di miliardi all’anno. Se il
Ministero non decideva di gestirle dal Centro, acquistando Hardware e
Software, sarebbero rimaste in balia dei privati e avrebbero pagato molto di
più i prodotti o ne avrebbero comprati di inutili. Nel 90 il Ministro
decise di non farsi più mungere e lo comunicò ai piccoli imprenditori del
settore, che avrebbero avuto il tempo di riconvertirsi, ma evidentemente non
si rassegnano a farlo>>"
La Computer Levante e per
essa il Dr. Giuseppe BRIENZA Provveditore agli Studi di Bari che hanno sempre
vantato forti appoggi al Ministero della P.I. per la deliberazione e la rapida
erogazione dei finanziamenti afferenti al P.N.I. ha avuto dalla Procura di
Bari (dr. De Paola dirigente della Polizia di Stato e dal dr. De Bari
Sostituto Procuratore della Repubblica) la massima "benevolenza" tanto che
al Provveditore si è consentito, non emettendo alcun avviso di garanzia, di
candidarsi e farsi eleggere al Senato della Repubblica ed al sottoscritto,
invece, di perdere tre amici carissimi che hanno avuto il solo torto di
fornirmi notizie e documentazione sui vergognosi intrallazzi del medesimo.
Le suddette circostanze,
portate dal sottoscritto a conoscenza del Prefetto di Bari, sono ora all’esame
del Tribunale di Potenza.
Al sottoscritto però,
interessa avere anche notizie del fascicolo N. 6713/93/21 trasmesso per
competenza alla Procura della Repubblica di Roma in data 22/2/1994. Il Dr.
BRIENZA infatti, oltre che essere entrato a far parte della Commissione
Cultura del Senato, risulta tuttora tra i componenti del "Comitato per
l’Automazione" costituito con Decreto del Ministro della P.I. in data 16
Maggio 1991.
Poiché il Comitato suddetto
risulta essere quello che ha fissato gli indirizzi generali di politica
informatica, ritengo utile che l’inchiesta da me a suo tempo promossa venga
riunita a quella più recente avviata da questa Procura su denuncia dell’ex
collega Ing. Lucio DIGILIO, al fine di meglio comprendere questa vicenda che
ha, di certo, molti profili di natura penalmente rilevanti e che meritano
concreti, immediati approfondimenti.
In caso di necessaria mia
testimonianza mi si potrà convocare attraverso la locale Stazione dei
Carabinieri che provvederà ad avvisare la casa di riposo dove sono ospitato.
Con osservanza
Putignano, 19 Dicembre 1994
f.to Mario BROGLIO MONTANI
Nessuna attenzione il P.M.
dott. DE CRESCENZO dedicò a tale comunicazione se è vero, come è vero, che
il successivo 17 Gennaio 1995, alla mia presenza, pur ricordando l’avvenuta
ricezione del fax, non ne trovò traccia tra le tante carte che occupavano la
sua scrivania. Fu premura del sottoscritto, nell’occasione, fornirgliene
copia e informarlo che quasi certamente la persona che passò informazioni al
BRIENZA sul contenuto dell’esposto (copia della quale era gelosamente
custodita dal Capo di Gabinetto del Ministro) era proprio il dott. Giovanni
TRAINITO che, insieme al Provveditore agli Studi di Bari dott. Giuseppe
BRIENZA, faceva parte della Commissione che definì gli Indirizzi di Politica
Informatica del Ministero della Pubblica Istruzione.
In attesa che la Procura
della Repubblica di Perugia, alla quale l’esposto del sottoscritto del 15
Marzo 1996 è stato trasmesso per competenza, si pronunci sulle lamentate
omissioni di doveri d’ufficio e sull’eventuale ipotesi di favoreggiamento
nei confronti del Provveditore agli Studi di Bari, il sottoscritto invita
l’organo giurisdizionale competente a prendere visione del Fascicolo
iscritto al 3852/94R del N.R.P.M. <N.3629/95 G.I.P> presso la Procura di
Roma (1 Fascicolo + 3 Faldoni) nonché degli Atti relativi all’inchiesta
(Convenzione Ministero P.I. - FINSIEL - Computer per 854 miliardi)
aperta dalla stessa Procura su denuncia dell’Ing. Lucio DIGILIO nella sua
qualità di amministratore della società SISDATA di Bari.
Quest’ultima vicenda, come
reso noto da tutti gli organi di informazione, portò a suo tempo il
Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma Dott. GIORDANO a richiedere
il rinvio a giudizio per ben 68 persone, tra le quali figurerebbe anche il
già nominato Dott. Giovanni TRAINITO, già Capo di Gabinetto del Ministro
JERVOLINO, sicuramente ben a conoscenza del nominativo del Funzionario
del Ministero che, come riferito nel citato fax del 16 Novembre 1991,
era presente all’incontro organizzato dalla Computer Levante a Castellamare
di Stabia. Personaggio necessario, quest’ultimo, per conferire al
convegno il crisma dell’ufficialità e ottenere, conseguentemente, il
maggior ritorno possibile da parte dei molti Capi di Istituto
intervenuti.
Si allegano al presente
esposto, in relazione alla suesposte vicende che hanno visto il sottoscritto
perdente in ogni propria iniziativa, copia della "Lettera al Direttore"
pubblicata sul quindicinale pugliese MERIDIANO SUD nell’edizione del 15
Febbraio 1995 nonché copia dell’interrogazione parlamentare presentata il
mese successivo, in relazione alla sola vicenda dei "computer d’oro", dalla
senatrice MOLTISANTI (Alleg. 9-c).
Non risulta, a tutto il
mese di Luglio 1997, che i destinatari dell’Interrogazione Parlamentare (I
sigg. Ministri della Pubblica Istruzione, di Grazia e Giustizia e quello,
senza portafoglio, per la Funzione Pubblica e gli Affari Generali) abbiano
fornito, in merito, le richieste, doverose informazioni.
Parimenti senza riscontro
è rimasta la comunicazione che il sottoscritto ha trasmesso al Ministero di
Grazia e Giustizia (c.a. Capo
di Gabinetto del sig. Ministro) in data 6 Maggio 1997 avente per
oggetto l’Appello-Denuncia del 25.12.1995 ed il successivo Esposto-Denuncia
del 7.03.1996 (Alleg. 10-a).
CONCLUSIONI
Vogliano gli Organi
Istituzionali, giurisdizionalmente competenti per le Procure chiamate in
causa, verificare l’attendibilità o meno delle notizie di reato e, laddove si
ravvisino elementi e comportamenti penalmente perseguibili a carico dei
magistrati chiamati in causa, si provveda, ove possibile, alle revoche delle
sentenze istruttorie di proscioglimento e, per il caso più grave afferente la
Sentenza N. 972/95 emessa dalla III Sezione Penale della Corte di Appello di
Bari, se ne disponga la doverosa revisione in omaggio al supremo interesse di
GIUSTIZIA.
Viceversa, laddove il
competente organo giurisdizionale ravvisi, nei comportamenti dei magistrati
chiamati in causa dal sottoscritto, i requisiti della assoluta "onestà",
regolarità e trasparenza, si persegua giustamente e severamente il medesimo
per il reato punito e previsto dall’art. 368 c.p. e quant’altro configurabile
come reato dalla legge penale vigente.
Se è vero che, come temuto e
più volte rappresentato a chi di competenza, tutte le azioni dal sottoscritto
poste in essere per ottenere il riconoscimento di responsabilità, in sede
penale, del più diretto concorrente del sottoscritto (il Concessionario
esclusivista Olivetti di Putignano sig. Vittorio Spedicati) e miranti a
legittimare una richiesta di risarcimento danni per gravi violazioni all’art.
2598 - comma 3 -, sono state vanificate per diniego di giustizia a causa di
negligenze gravi, comportamenti dolosi o gravemente dolosi da parte di PP.MM.,
da falsità materiale e ideologica imputabile ai componenti della III Sezione
Penale della Corte di Appello di Bari e che, nelle more dei diversi
procedimenti promossi, le violazioni riconducibili al citato art. 2598
risultino oggi non più perseguibili per prescrizione dei termini, si rende
necessario valutare se, nella fattispecie, alla luce della Legge 13 Aprile
1988 n. 177 - art. 2 e 7 - sussistano o meno gli estremi per promuovere e
ottenere direttamente dallo Stato, il risarcimento degli ingentissimi danni
subiti.
Dubbi e perplessità sui
comportamenti di alcuni magistrati inquirenti, peraltro, furono lamentati e
segnalati con regolare esposto (Raccomandata del 5 Agosto 1993) alla Direzione
Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Bari ed allo stesso Consiglio
Superiore della Magistratura che, con Prot. -P-94-08375 del 12 Maggio 1994,
comunicò allo scrivente la deliberata archiviazione del medesimo "non
essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare" ("D" 3-c).
A tutte le Istituzioni della
Repubblica, inoltre, è stato trasmesso dal sottoscritto "UN APPELLO -
DENUNCIA" datato 25 Dicembre 1995 (Alleg N. 14 Dossier "Giustizia in Puglia")
che, allo stato, ha portato solo ed esclusivamente il sottoscritto a dover
rispondere del reato di calunnia nei confronti dei più volte citati componenti
della III° Sezione Penale della Corte di Appello di Bari (Alleg. 8-c).
Il sottoscritto chiede, ove
ritenuto utile e/o necessario all’accertamento dei fatti e circostanze che
meglio possono chiarire gli assunti sopra esplicitati, di essere personalmente
ascoltato e, ove possibile, di venire informato sugli sviluppi della complessa
vicenda.
In ogni caso, tuttavia, il
sottoscritto, ai sensi della legge vigente, intende essere preventivamente
informato su ogni nuova ipotesi di archiviazione.
Roma, 24 Ottobre 1997
f.to Mario Broglio
Montani
segue "Appendice" alla pagina
seguente
Allegati N. 11 - come da indice all’inizio
dell’esposto.
APPENDICE all’Esposto -
Denuncia 24 Ottobre 1997
1.0 - Il sottoscritto chiede
che, nell’ambito dei poteri demandati al Ministro di Grazia e Giustizia ed al
Consiglio Superiore della Magistratura, sia valutata l’opportunità di
partecipare alla Procura Generale presso la Corte dei Conti, sulla base dei
comportamenti ripetutamente denunciati, la quantificazione e la rivalsa dei
danni erariali causati, per dolo e/o colpa grave da alcuni magistrati chiamati
in causa. Vagliare, inoltre, se agli Alti Magistrati della Corte di Appello di
Bari (III° e IV Sezione Penale) che hanno pronunciato le Sentenze di
Assoluzione, possano addebitarsi i non indifferenti costi sostenuti nelle
varie fasi di giudizio <Istruzione, Dibattimenti in I° e II° grado con tutto
quanto ad essi connesso: consulenze e perizie varie disposte d’ufficio, costo
dell’apparato giudiziario ecc. ecc.>.
Ed ancora se, per le
notitiae criminis rappresentata dal sottoscritto in data 12 Novembre 1992
all’allora Ministro della Pubblica Istruzione On. Rosa RUSSO-JERVOLINO (Procedimenti
N. 6713/93/21 e 7705/93/21 Procura della Repubblica di Bari e N. 46028/92R
Tribunale di Roma - il tutto inserito nel Fascicolo N. 3852/94R del N.R.P.M.
<1+3 Faldoni> ) archiviata dalla Procura della Repubblica di Roma in data
17.06.1995, siano ipotizzabili omissioni gravi di atti di ufficio da parte del
P.M. o del G.I.P., comportamenti, questi, che hanno impedito di escludere, dai
circa 70 avvisi di garanzia emessi dal P.M. di Roma Andrea GIORDANO in
relazione allo scandalo del computer alle scuole, il Provveditore agli Studi
di Bari dott. Giuseppe BRIENZA, ora Senatore della Repubblica, pienamente
coinvolto nella vicenda unitamente al Capo di Gabinetto del Ministro della P.I.
Dott. Giovanni TRAINITO. Si ricorda, qui, che il solo accordo Ministero P.I. -
FINSIEL per l’iniziale informatizzazione delle Scuole Statali ha comportato
costi per 854 miliardi contro i circa 154 risultanti da perizie tecniche
effettuate. A tutto ciò si aggiungono i danni causati al Ministero della
Pubblica Istruzione dal comportamento "monopolistico" di alcune aziende (Computer
Levante s.a.s., Elettronica Veneta ecc.) che, con il concorso del Provveditore
agli Studi di Bari dott. Brienza, del Capo di Gabinetto del Ministro Dott.
TRAINITO e di altri alti funzionari dello stesso Ministero, hanno potuto
effettuare la quasi totalità delle forniture di Computer e Software alle
Scuole Statali e ciò a costi più che doppi a quelli di mercato.
1.1 - Alla luce di quanto
previsto dall’Art. 36 C.P.P. si valuti se il comportamento del Sostituto
Procuratore della Repubblica di Bari, Cons. Dott. Gaetano DE BARI, non sia in
contrasto con il comma <c>, posto che il medesimo, denunciato una prima volta
alla Procura della Repubblica di Potenza <si veda Richiesta e Decreto di
Archiviazione di cui all’ Alleg. 8 lettera a) e "ridenunciato" con formale
Esposto-Denuncia del 15 Marzo 1996 ("D" 13-b) ha ritenuto di richiedere il
rinvio a giudizio del sottoscritto per il reato di cui all’art. 2, secondo
comma, della Legge 516/82 (Alleg. 11-a)
Ritiene infatti il
sottoscritto che, sul fatto specifico, si possa chiaramente evidenziare sa
parte del suddetto P.M. un intento "intimidatorio". Poiché al suddetto
affluiscono buona parte dei procedimenti legati a intervenuti fallimenti,
essendo notoria la sua malleabilità e subalternità al potere politico ed
economico del barese, sarebbe opportuno che, al pari delle circostanze esposte
nella parte introduttiva - Pag. 2 e 3 -, si proceda ad ogni necessaria
verifica.
f.to Mario Broglio
Montani
Allegati N. 11 - come da
indice all’inizio dell’esposto.
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