LA VERGOGNOSA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON L'AFFERMAZIONE, FALSA, DELL'ESISTENZA AGLI ATTI DI DOCUMENTI "PROBANTI" MAI ESISTITI, COME BENE EMERGE DALLA LETTURA DEI VERBALI STENOTIPICI E DALLA CONSTATAZIONE CHE I "DOCUMENTI PROBANTI" PRODOTTI DALLA DIFESA PROVANO INVECE, IN MANIERA INCONTESTABILE, CHE I MAGISTRATI DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI SI SONO RESI GRAVEMENTE RESPONSABILI DEL REATO DI CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI.
 
N. 1991/95 Reg. Ins.                                                                 
Depositata in CancelleriaDepositata in Cancelleria
N. 972/95 Reg. Gen.                                                                                       il 24-11-1995
                                                                                                                           Divenuta irrevocabile
Udienza del 20.11.95                                                                                    5-01-1996                                                                                                                                                       

                                                                                                                   

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA

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La Corte di Appello Bari III Sezione Penale Composta dai Magistrati:

      1) Dott. Aldo D'INNELLA Presidente relatore
      2) Dott. Aldo NAPOLEONE Consigliere
      3) Dott. Giuseppe SANNONER Consigliere
Con l'intervento del P.M. rappresentato dal Sig. Dott. Mario CICCARELLI
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica con l'assistenza della Sig.ra

Elisa DE NICOLÒ’ ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

    1) MADARO Nicola, n. a Sammichele di Bari 22.7.36 ed ivi res.te via Don
    Minzoni C.N., dom.leg.; libero presente
    dif. di fid. avv.ti prof.ri Gaetano Contento e Giuseppe Ruggiero da Bari.

     

    2) VAVALLE Saverio, n. a Bari 27.12.48 e res.te in Acquaviva delle Fonti
    trav. Lucarelli C.N. , dom.leg.; libero presente
    dif. di fid. avv.ti Michele De Pascale da Bari e Vito Savino da Sammichele di Bari,

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Appellanti gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Bari emessa il 21.12.94 che li dichiarava colpevoli del delitto di cui agli artt. 117, 317 C.P. loro in concorso ascritto e, con la attenuante di cui all'art. 323 bis C.P. e le attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione ciascuno e dichiarava entrambi di imputati interdetti dai pubblici uffici per durata pari a quella delle pena detentiva; pena, principale ed accessoria, sospesa per entrambi e non menzione;

In Acquaviva delle Fonti in epoca antecedente e prossima al 27.12.82.

Conclusioni

Il P.G. chiede, ritenuto il reato di corruzione, dichiararsi il reato estinto per avvenuta prescrizione.

I difensori tutti chiedono la assoluzione per entrambi gli imputati.

Fatto a diritto

Con sentenza in data 21 dicembre 1994, il Tribunale di Bari condannava Madaro Nicola e Vavalle Saverio alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione ciascuno, oltre all’interdizione per entrambi dai pubblici uffici per la durata pari alla pena detentiva, con la concessione delle attenuanti generiche e di quella ex art. 323-bis c.p. nonché dei doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ritenendoli responsabili di concussione, perché, in concorso tra loro e con il senatore Cirielli – deceduto -, il Madaro quale presidente della USL BA/14 ed in Vavalle quale compartecipe materiale, avevano costretto ed indotto Broglio Montani Mario a versare loro una somma pari al 20% (L. 2.500.000) di una fornitura fatta alla suddetta USL di macchine da scrivere elettriche e di altro materiale per ufficio (in Acquaviva delle Fonti in epoca antecedente e prossima al 27.12.1982).

Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati. Entrambi hanno chiesto, in via principale, l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, previa, ove del caso, rinnovazione parziale del dibattimento per acquisire nuovi documenti e per esaminare nuovi testimoni su circostanze specificatamente indicate; in via gradata, qualificare il fatto come corruzione con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e comunque contenere la pena nei minimi edittali con riconoscimento della massima diminuzione per le concesse attenuanti, in considerazione della minima entità del fatto e delle stato di incensuratezza degli imputati.

Al pubblico dibattimento, presenti gli imputati, P.G. e difensori concludono come da verbale.

La lettura di questa sentenza desta non poca meraviglia, sol che si consideri che per una vicenda risalente ad oltre dieci anni fa e che, indipendentemente dal titolo del reato, è sicuramente di entità modesta rispetto a situazioni molto più pesanti verificatesi nelle stesso periodo e successivamente, sia stato profuso un tale impegno intellettivo con decine di pagine iniziali spese a richiamare meri stereotipi concettuali sul significato e valore della prova testimoniale offerta dalla parte offesa. Quando poi si passa alle valutazioni del materiale probatorio acquisito al processo, tutto quell’impegno risulta scarsamente apprezzabile in quanto inquinato da una considerazione iniziale suggestivamente preconcetta dell’intera vicenda.

Il processo nasce da un’esposizione di fatti contenuta in un promemoria che Broglio Montani Mario, in procinto di essere dichiarato fallito, invia nel maggio 1992 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari per tentare di spiegare le ragioni che hanno portato la sua azienda a quello stato di decozione.

Tra gli altri fatti il Broglio riferisce anche di un episodio di concussione del quale sarebbe stato vittima verso la fine del 1982; nessun riferimento vi è nello scritto a persone individualmente nominate. Sennonché, il giudice delegato, ravvisando nel fatto ipotesi di reato, trasmette il tutto alla competente Procura, presso la quale il Broglio, opportunamente ascoltato, ribadisce la storicità dell’episodio indicando per la prima volta i nomi dei personaggi coinvolti. E così vien fuori questa concussione, ordita dal senatore Cirielli, quale principale ispiratore, con la partecipazione concorsuale di Madaro Nicola – il presidente della USL BA/14 dell’epoca, che fece riaprire i termini della gara per la fornitura delle macchine da scrivere, ammettendo appunto il Broglio, che se l’aggiudicò – e di Vavalle Saverio, indicato come colui che si recò presso l’ufficio del Broglio per ritirare dalle mani di questi la "tangente" di L. 2.500.000 pari al 20% dell’intera fornitura. Fin qui i fatti esposti. A questo punto, come è ovvio, i giudici si sarebbero dovuti limitare ad analizzare nella maniera più serena ed obiettiva possibile il materiale probatorio offerto dalle parti (NDR - Leggere "materiale probatorio prodotto dal difensore Prof. Gaetano Contento, luminare del Foro Barese),  traendone conclusioni; sennonché appare evidente la scelta di campo in chiave accusatoria fatta dai primi giudici nella valutazione di quel materiale, influenzati da una suggestione iniziale: non vi è ragione plausibile perché il Broglio abbia sentito la necessità di denunciare (ndr - falso: sono stato convocato su disposizione del P.M. a seguito di un "Promemoria" trasmesso al Tribunale Fallimentare) persone a distanza di dieci anni se non che i fatti sono veri.

Non sarebbe altrimenti spiegabile questo comportamento, che viene così tradotto in sentenza dai primi giudici: " Può quindi osservarsi che non solo le parti non sono riuscite ad evidenziare alcun interesse del teste (il Broglio) a mentire, ma nemmeno il Tribunale, in via logica, è in grado di ipotizzarne alcuno" (pag. 53, 2° cpv.); e quando il Tribunale cerca di darsi ragione del perché il Broglio abbia sentito la necessità a distanza di tanti anni, la risposta del Tribunale è ancora una volta sorprendente: "la dignità ferita di un imprenditore che si vede prossimo al fallimento dopo aver cercato per tutta la vita di lavorare onestamente e in maniera pulita, e che ancora (dopo dieci anni!) soffre l’umiliazione di aver dovuto piegarsi, univa volta nella sua vita, all’imposizione del pagamento di una tangente" (pag. 55, metà del I° periodo). Le spiegazioni logiche, si sa, assumono rilevanza nel campo penale quando il materiale probatorio non è sufficiente a spiegare certe condotte; in questo caso invece la giustificazione logica è assunta a criterio valutativo per stabilire con certezza l’attendibilità del teste, altrimenti non dimostrabile.

Ed allora, restando ancorati alla realtà processuale, è opportuno riesaminare il materiale probatorio acquisito, che, per la sua ritenuta esauriente valenza ai fini decisionali, ha comportato la esclusione di ulteriori acquisizioni probatorie, richieste dalle parti con la rinnovazione parziale del dibattimento.

L’esame non può che partire dall’accertamento della fondatezza dell’accusa, ravvisata dal Tribunale nell’attendibilità intrinseca della deposizione testimoniale della parte offesa e nella deposizione a conforto della segretaria all’epoca dei fatti del Broglio, Dalena Vita Anna. Per quanto riguarda la verifica dell’attendibilità intrinseca di una deposizione uno dei criteri maggiormente adottati dalla giurisprudenza è quella della coerenza logica; stabilire cioè che i fatti esposti trovino una giustificazione plausibile in certe condotte. Orbene, non pare che il comportamento della parte offesa sia stato coerente con quanto da lui denunciato. Innanzitutto, è pacifico, per averlo ammesso lo stesso Broglio, che egli di malavoglia accettò quella imposizione tangentizia, e che comunque non avrebbe più accettato in futuro di pagare tangenti ("D.: L’unica volta in cui dalla USL avrebbe avuto questa richiesta è stata quella? R.: Sì, esattamente dal senatore Cirielli, quella è l’unica tangente che ho pagato nella mia vita" – pag. 39 del verbale stenot.).

Resta a questo punto inspiegabile il perché egli abbia mantenuto fede a quella "promessa", tenuto conto che la fornitura gli era stata assegnata, che il pagamento gli era stato corrisposto, e che egli non aveva intenzione di continuare su quella strada. Ma soprattutto resta inspiegabile perché, pur avendo ottenuto in seguito altre forniture da quella USL, nessuno dei tre concussori gli si sia più rivolto per chiedergli qualcosa (ad espressa domanda egli ha risposto che nulla gli era stato chiesto per le altre forniture e che, dopo questo episodio, non ebbe più occasione di vedere o sentire il Madaro ed il Vavalle, - pag. 39 del verbale stenot.). E così, inspiegabile appare l’episodio riferito dal teste Palmisano Giuseppe – all’epoca dei fatti incaricato del servizio economico-finanziario della USL BA/14 ed amico intimo del Broglio – di aver presentato "per la prima volta" a questi nel 1985 il Madaro, da lui non conosciuto ("D.: Lei sa se il presidente – il Madaro – avesse conosciuto prima di quando lei ebbe ad informare il signor Broglio Montani? R.: Non credo, ed è particolare il fatto, perché io glielo ho presentato personalmente nel 1984 – il Madaro era candidato alle elezioni regionali - … gli dissi "Mario, a proposito, tu non hai conosciuto il presidente della USL" dice "No, non l’ho mai conosciuto!" …., accompagnai Mario Broglio Montani al secondo piano … il Presidente si alzò e quindi lo conobbe in quella occasione" – pag. 79-80 del verbale stenot.). Di fronte a questa circostanza, riferita dal teste sotto giuramento, il Broglio non ha fatto alcuna contestazione, ammettendone quindi implicitamente la verità. (ndr - Il Presidente estensore dovrebbe spiegare come il Broglio avrebbe potuto contestare la falsità del teste trovandosi, su invito del Presidente del Tribunale, fuori dall'aula). Come si concili questa conoscenza avvenuta nel 1985 con i fatti riferiti dal Broglio al 1982 la sentenza di primo grado non lo dice; resta però la sicura convinzione di un’ulteriore incrinatura nell’attendibilità della deposizione della parte lesa.

Ma altre crepe si rilevano nella presunta monoliticità dell’attendibilità dell’accusa, se si dà il giusto valore probatorio alla deposizione resa dall’avv. Marangelli – chiamato a deporre dal Tribunale (in base ai poteri ex art. 507 cpp.) – ingiustificatamente ed irriguardosamente liquidato dai primi giudici nella sua qualità di testimone.

Sorprende non poco il giudizio espresso dal Tribunale su questo testimone; un giudizio ancora una volta inquinato da quella premessa preconcetta, fondata sulla presunta inattaccabile attendibilità della parola del Broglio. Questi infatti ha riferito che fu l’avv. Marangelli a consigliarlo nel 1982 di non denunciare il fatto ai carabinieri ("mi disse ‘questo è il sistema’, ti devi adeguare se no puoi cambiare lavoro’) e successivamente nel 1992 di togliere i nomi dei presunti concussori dal promemoria. Tanto è bastato ai primi giudici per sentenziare: " Già si è anticipato che se il Broglio Montani è generalmente credibile, ben deve credersi che il Marangelli possa essersi espresso nei termini ricordati dalla parte offesa….; sicché del teste Marangelli dovrebbe dubitarsi senza necessità di ipotizzare una cosciente falsità. Tale ultima ipotesi non può peraltro neppure escludersi, essendo ravvisabile una palese interesse del teste a mentire….; è sicuramente di poca edificazione morale e professionale per un legale essere riconosciuto quale consenziente ad un simile sistema. Ne consegue che, a fronte di una comprovata attendibilità del Broglio Montani, ed un comprovato interesse a mentire del Marangelli, e comunque di una sua inattendibilità soggettiva, non sussiste alcuna ragione di porre in dubbio la credibilità del teste di accusa (pag. 56-57 del verbale stenot.). Con questo giudizio (più oltre lapidariamente sintetizzato come "indifferenza etica e morale alla concussione in atto" da parte del teste) la deposizione del Marangelli, ritenuta necessaria dallo stesso Tribunale per un riscontro ai fini del vaglio di credibilità della parte offesa, viene liquidata.

In tal modo è venuto meno e un sereno giudizio sull’attendibilità di questa e l’obbligo di valutazione unitaria della prova, imposto dall’art. 192 co 1° cpp, e tanto più sol perché quella deposizione non ha soddisfatto le aspettative dei primi giudici, impegnati essenzialmente a ricercare ed apprezzare prove di sostegno all’accusa.

Ciò che ha riferito questo testimone è di non aver mai appreso dal Broglio – suo cliente – di richieste di tangenti dallo stesso ricevute dal senatore Cirielli presso il di lui studio, né di aver mai visto o sentito parlare di quel promemoria inviato dal Broglio al giudice fallimentare, precisando anzi di non averlo mai assistito nella procedura fallimentare né prima né dopo la dichiarazione di fallimento. Di fronte a queste categoriche affermazioni del teste ("Non mi sono mai interessato", "No, assolutamente", "No, escludo nella maniera più assoluta"), che non hanno trovato smentita, il Tribunale ha ritenuto di dare maggiore credito alla parola della parte offesa, probabilmente perché "moralmente" più apprezzabile!.

Ed allora, l’unico elemento di riscontro veramente significativo per cercare di stabilire l’attendibilità della parte offesa rimane la circostanza – risultata vera – della riapertura dei termini per l’ammissione a quella gara per la fornitura di macchine da scrivere, aggiudicatasi dal Broglio. Su questo punto – tralasciando le valutazioni fideistiche e ripristinando le regole processuali, che impongono soprattutto la valutazione del materiale probatorio acquisito – è opportuno partire dalla deposizione di Palmisano Giuseppe – teste estraneo alla vicenda ed amico del Broglio -, il quale ha riferito che, verso la fine di ottobre 1982 e inizi di novembre, si recò da lui il Broglio, il quale, lamentandosi per non essere stato invitato a quella gara, lo informò che la posizione delle tre ditte ammesse non era molto regolare, in quanto tutte e tre facevano capo a Bari ad una società in comune (erano state invitate quale ditte concessionarie di zona della Olivetti), per cui sostanzialmente risultava come se fosse stata ammessa una sola ditta; egli immediatamente riportò la notizia al Madaro, il quale rimase sorpreso e, prima di aprire le buste per aggiudicare quella fornitura, informò il Comitato di questa circostanza, e tutti furono d’accordo nel riaprire i termini per consentire l’invito di altre 3-4 ditte; furono fatti gli inviti a tre ditte: una non presentò l’offerta; un’altra la mandò fuori termine; la terza – quella del Broglio – si aggiudicò la gara perché risultò la migliore offerta (operò il massimo ribasso).

Alla luce di questa esposizione dei fatti, appare evidente che nessun abuso è stato commesso dal Madaro per consentire l’ammissione alla gara del Broglio e successivamente l’aggiudicazione. Ma questi ha aggiunto di suo l’episodio della presunta concussione, e quindi dell’imposizione patita nel versare quella tangente. Su questo punto la domanda che ci si pone è: trattasi di un episodio che il Broglio si è totalmente inventato, oppure è vero solo in parte con successivo arricchimento di particolari che dovevano servire a conferirgli il crisma dell’attendibilità? Dall’esame delle risultanze probatorie si è più propensi a ritenere che l’episodio non sia vero; ma, volendo seguire per un momento la versione della parte offesa, non poche perplessità si colgono nella sicura individuazione del Madaro e del Vavalle come compartecipi della presunta concussione.

(ndr - nel  paragrafo sopra si attesta il falso! Non ci sono inviti  oltre quello inviato alla STILE UFFICIO di Mario Broglio Montani. Non esiste quindi l'offerta arrivata fuori termine, non c'è alcun 'invitato che" che non presentò l'offerta e la comparazione delle offerte riguarda solo ed esclusivamente le tre offerte "concertate" dei tre concessionari Olivetti presentate un mese prima e quella del sottoscritto presentata dopo la riapertura dei termini).

Il Broglio, nel riferire l’incontro avvenuto nella casa del senatore Cirielli, parla della partecipazione del Madaro e del Vavalle in questi termini: "… durante il discorso con il senatore, né il Madaro nè il Vavalle sono mai intervenuti nella discussione … non hanno parlato …, silenziosi non hanno aperto bocca"; a detta dello stesso Broglio, egli non avrebbe mai più visto il Madaro, ed il Vavalle sono in occasione della consegna della busta. Se questi sono i fatti, una domanda sorge spontanea: si può essere sicuri che i due personaggi presenti nella casa del Cirielli fossero stati effettivamente il Madaro ed il Vavalle? Non è possibile che il senatore Cirielli, per rendere più incisiva la sua azione, abbia presentato due persone sconosciute – e per questo silenziose ed appartate – per Madaro e Vavalle (presidente e consigliere della USL)? Gli sviluppi successivi a questa vicenda (non essersi le parti più incontrate; non essere stata rivolta dai due alcuna richiesta di tangente per altre forniture dal Broglio aggiudicatesi) inducono a ritenere non del tutto assurda questa ipotesi. Soprattutto se si tien conto di quanto riferito dal Palmisano sui rapporti esistenti all’epoca dei fatti tra il Cirielli ed il Madaro: " Personalmente devo dire che i rapporti non erano buoni, non correva buon sangue….Questo rapporto si è incrinato ancor di più in una circostanza che è intervenuta verso la fine del 1981 – gennaio 1982, quando sorse la necessità che la USL avesse una sede …. Il senatore Cirielli offrì che la USL prendesse in fitto dei locali che pare fossero di proprietà del genero…. La proposta non fu supportata dal presidente (il Madaro)". Il che conferma conferma quanto dichiarato dallo stesso Madaro ("Era mio concorrente politico nella zona"). Naturalmente tutto questo va poi raccordato con l’altra circostanza riferita sempre dal Palmisano dell’incontro avvenuto per la prima volta nel 1985 tra il Madaro ed il Broglio, e del quale si è già parlato innanzi.

Ne può essere trascurata la documentazione ufficiale offerta dal Vavalle e tesa a dimostrare la ininterrotta presenza in ufficio dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del giorno 27.12.1982 < ndr - attestato dell'Ospedale del 1994> (e quindi l’impossibilità di essersi potuto recare la mattina di quel giorno nell’ufficio del Broglio a ritirare la busta). Di fronte ad un’accusa che ha sostenuto il contrario, il Vavalle, a distanza di oltre dieci anni dal fatto, ha offerto a sostegno della sua difesa una prova documentale, che il Tribunale ha valutato non in grado di contrastare la parola del Broglio, sol perché non sarebbe stato difficile per un impiegato allontanarsi dal luogo di lavoro senza permesso ("possibilità da ritenersi sicuramente sussistente"). E così, pur di affermare l’intangibilità della parola del Broglio, il Tribunale ha liquidato una prova documentale formulando un’ipotesi possibilista di contrasto. Rimanendo sempre aderenti alla realtà processuale, con serena convinzione si può affermare che l’interrogativo iniziale appare tutt’altro che assurdo.

Resta a questo punto la domanda cruciale sul perché il Broglio abbia messo fuori questa vicenda a distanza di oltre dieci anni. Si è già vista la risposta moralistica data sul punto dai primi giudici (la dignità ferita del Broglio per aver dovuto subire quell’imposizione), che hanno quindi escluso qualsiasi altro concreto interesse. La risposta non appare soddisfacente, apparendo fin troppo tenue come spinta motivazionale "la dignità ferita" per un episodio avvenuto altre dieci anni prima. E’opportuno invece rivalutare attentamente l’occasione che ha determinato il Broglio a quella denuncia; questi espose la vicenda, non ancora specificata in tutti i suoi elementi, in un promemoria indirizzato al giudice fallimentare prima che fosse dichiarato fallito. Il Tribunale ha escluso che vi potesse essere un interesse ad evitare la dichiarazione di fallimento "atteso che lo stato d’insolvenza non poteva di certo essere ritenuto conseguenza della concussione di sole L. 2.500.000 circa subita dieci anni prima!" Sennonché, non ha tenuto conto il Tribunale che quel promemoria probabilmente aveva un’altra finalità, e cioè quella non già di evitare la dichiarazione di fallimento ma piuttosto di fornire un’immagine "pulita" di se quale imprenditore, vittima talvolta di sfortunate circostanze riconducibili a colpe di altri (vedi la concussione), e tanto all’ulteriore scopo di evitare una sempre possibile incriminazione per bancarotta fraudolenta.

Una spiegazione questa non certamente peregrina, che, se il Tribunale se la fosse data come possibile, lo avrebbe certamente determinato ad una valutazione più serena ed obiettiva del materiale probatorio.

Alla stregua di queste considerazioni ed in riforma dell’impugnata sentenza, si ritiene pertanto di assolvere entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.

Questa conclusione è assorbente sull’altra, soltanto avanzata in via subordinata dalle difese, della diversa qualificazione giuridica del fatto come corruzione (soluzione questa non infondata) con conseguente estinzione del reato per prescrizione.

P.T.M.

Applicato l’art. 605 cpp., in riforma della sentenza in data 21.12.1994 del Tribunale di Bari, appellata da Madaro Nicola e Vavalle Saverio, assolve gli stessi dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Bari, 20 Novembre 1995

                                                                                                                                                                              Il Presidente estens.
                                                                                                                                                                            f.to Aldo D’INNELLA