In Acquaviva delle Fonti in epoca antecedente e prossima al
27.12.82.
Conclusioni
Il P.G. chiede, ritenuto il reato di corruzione, dichiararsi il
reato estinto per avvenuta prescrizione.
I difensori tutti chiedono la assoluzione per entrambi gli
imputati.
Fatto a diritto
Con
sentenza in data 21 dicembre 1994, il Tribunale di Bari condannava
Madaro Nicola e Vavalle Saverio alla pena di anni uno e mesi undici di
reclusione ciascuno, oltre all’interdizione per entrambi dai pubblici
uffici per la durata pari alla pena detentiva, con la concessione delle
attenuanti generiche e di quella ex art. 323-bis c.p. nonché dei doppi
benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione,
ritenendoli responsabili di concussione, perché, in concorso tra loro e
con il senatore Cirielli – deceduto -, il Madaro quale presidente della
USL BA/14 ed in Vavalle quale compartecipe materiale, avevano costretto
ed indotto Broglio Montani Mario a versare loro una somma pari al 20%
(L. 2.500.000) di una fornitura fatta alla suddetta USL di macchine da
scrivere elettriche e di altro materiale per ufficio (in Acquaviva delle
Fonti in epoca antecedente e prossima al
27.12.1982).
Avverso la
sentenza hanno proposto appello gli imputati. Entrambi hanno chiesto, in
via principale, l’assoluzione perché il fatto non sussiste o per non
averlo commesso, previa, ove del caso, rinnovazione parziale del
dibattimento per acquisire nuovi documenti e per esaminare nuovi
testimoni su circostanze specificatamente indicate; in via gradata,
qualificare il fatto come corruzione con conseguente dichiarazione di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e comunque contenere
la pena nei minimi edittali con riconoscimento della massima diminuzione
per le concesse attenuanti, in considerazione della minima entità del
fatto e delle stato di incensuratezza degli
imputati.
Al pubblico
dibattimento, presenti gli imputati, P.G. e difensori concludono come da
verbale.
La lettura
di questa sentenza desta non poca meraviglia, sol che si consideri che
per una vicenda risalente ad oltre dieci anni fa e che,
indipendentemente dal titolo del reato, è sicuramente di entità modesta
rispetto a situazioni molto più pesanti verificatesi nelle stesso
periodo e successivamente, sia stato profuso un tale impegno
intellettivo con decine di pagine iniziali spese a richiamare meri
stereotipi concettuali sul significato e valore della prova testimoniale
offerta dalla parte offesa.
Quando poi si passa alle valutazioni del
materiale probatorio acquisito al processo, tutto quell’impegno risulta
scarsamente apprezzabile in quanto inquinato da una considerazione
iniziale suggestivamente preconcetta dell’intera
vicenda.
Il processo
nasce da un’esposizione di fatti contenuta in un promemoria che Broglio
Montani Mario, in procinto di essere dichiarato fallito, invia nel
maggio 1992 alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Bari per tentare
di spiegare le ragioni che hanno portato la sua azienda a quello stato
di decozione.
Tra gli
altri fatti il Broglio riferisce anche di un episodio di concussione del
quale sarebbe stato vittima verso la fine del 1982; nessun riferimento
vi è nello scritto a persone individualmente nominate. Sennonché, il
giudice delegato, ravvisando nel fatto ipotesi di reato, trasmette il
tutto alla competente Procura, presso la quale il Broglio,
opportunamente ascoltato, ribadisce la storicità dell’episodio indicando
per la prima volta i nomi dei personaggi coinvolti. E così vien fuori
questa concussione, ordita dal senatore Cirielli, quale principale
ispiratore, con la partecipazione concorsuale di Madaro Nicola – il
presidente della USL BA/14 dell’epoca, che fece riaprire i termini della
gara per la fornitura delle macchine da scrivere, ammettendo appunto il
Broglio, che se l’aggiudicò – e di Vavalle Saverio, indicato come colui
che si recò presso l’ufficio del Broglio per ritirare dalle mani di
questi la "tangente" di L. 2.500.000 pari al 20% dell’intera fornitura.
Fin qui i fatti esposti. A questo punto, come è ovvio, i giudici si
sarebbero dovuti limitare ad analizzare nella maniera più serena ed
obiettiva possibile il materiale probatorio offerto dalle parti (NDR
-
Leggere "materiale
probatorio prodotto dal difensore Prof. Gaetano Contento, luminare del
Foro Barese), traendone conclusioni; sennonché appare evidente la scelta di campo in
chiave accusatoria fatta dai primi giudici nella valutazione di quel
materiale, influenzati da una suggestione iniziale: non vi è ragione
plausibile perché il Broglio abbia sentito la necessità di
denunciare
(ndr - falso: sono stato convocato su
disposizione del P.M. a seguito di un "Promemoria" trasmesso al
Tribunale Fallimentare)
persone a distanza di dieci anni se non che i fatti sono veri.
Non sarebbe altrimenti spiegabile questo comportamento, che viene così
tradotto in sentenza dai primi giudici: " Può quindi osservarsi che non
solo le parti non sono riuscite ad evidenziare alcun interesse del teste
(il Broglio) a mentire, ma nemmeno il Tribunale, in via logica, è in
grado di ipotizzarne alcuno" (pag. 53, 2° cpv.); e quando il Tribunale
cerca di darsi ragione del perché il Broglio abbia sentito la necessità
a distanza di tanti anni, la risposta del Tribunale è ancora una volta
sorprendente: "la dignità ferita di un imprenditore che si vede
prossimo
al fallimento dopo aver cercato per tutta la vita di lavorare
onestamente e in maniera pulita, e che ancora (dopo dieci anni!)
soffre
l’umiliazione di aver dovuto piegarsi, univa volta nella sua vita,
all’imposizione del pagamento di una tangente" (pag. 55, metà del I°
periodo). Le spiegazioni logiche, si sa, assumono rilevanza nel campo
penale quando il materiale probatorio non è sufficiente a spiegare certe
condotte; in questo caso invece la giustificazione logica è assunta a
criterio valutativo per stabilire con certezza l’attendibilità del
teste, altrimenti non dimostrabile.
Ed allora,
restando ancorati alla realtà processuale,
è opportuno riesaminare il
materiale probatorio acquisito, che, per la sua ritenuta esauriente
valenza ai fini decisionali, ha comportato la esclusione di ulteriori
acquisizioni probatorie,
richieste dalle parti con la rinnovazione
parziale del dibattimento.
L’esame non
può che partire dall’accertamento della fondatezza dell’accusa,
ravvisata dal Tribunale nell’attendibilità intrinseca della deposizione
testimoniale della parte offesa e nella deposizione a conforto della
segretaria all’epoca dei fatti del Broglio, Dalena Vita Anna.
Per quanto
riguarda la verifica dell’attendibilità intrinseca di una deposizione
uno dei criteri maggiormente adottati dalla giurisprudenza è quella
della coerenza logica; stabilire cioè che i fatti esposti trovino una
giustificazione plausibile in certe condotte. Orbene, non pare che il
comportamento della parte offesa sia stato coerente con quanto da lui
denunciato. Innanzitutto, è pacifico, per averlo ammesso lo stesso
Broglio, che egli di malavoglia accettò quella imposizione tangentizia,
e che comunque non avrebbe più accettato in futuro di pagare tangenti
("D.: L’unica volta in cui dalla USL avrebbe avuto questa richiesta è
stata quella? R.: Sì, esattamente dal senatore Cirielli, quella è l’unica
tangente che ho pagato nella mia vita" – pag. 39 del verbale stenot.).
Resta
a questo punto inspiegabile il perché egli abbia mantenuto fede a
quella "promessa", tenuto conto che la fornitura gli era stata
assegnata, che il pagamento gli era stato corrisposto, e che egli non
aveva intenzione di continuare su quella strada. Ma soprattutto resta
inspiegabile perché, pur avendo ottenuto in seguito altre forniture da
quella USL, nessuno dei tre concussori gli si sia più rivolto per
chiedergli qualcosa (ad espressa domanda egli ha risposto che nulla gli
era stato chiesto per le altre forniture e che, dopo questo episodio,
non ebbe più occasione di vedere o sentire il Madaro ed il Vavalle, -
pag. 39 del verbale stenot.). E così, inspiegabile appare l’episodio
riferito dal teste Palmisano Giuseppe – all’epoca dei fatti incaricato
del servizio economico-finanziario della USL BA/14 ed amico intimo del
Broglio – di aver presentato "per la prima volta" a questi nel 1985 il
Madaro, da lui non conosciuto ("D.: Lei sa se il presidente – il Madaro
– avesse conosciuto prima di quando lei ebbe ad informare il signor
Broglio Montani? R.: Non credo, ed è particolare il fatto, perché io
glielo ho presentato personalmente nel 1984 – il Madaro era candidato
alle elezioni regionali - … gli dissi "Mario, a proposito, tu non hai
conosciuto il presidente della USL" dice "No, non l’ho mai conosciuto!"
…., accompagnai Mario Broglio Montani al secondo piano … il Presidente
si alzò e quindi lo conobbe in quella occasione" – pag. 79-80 del
verbale stenot.). Di fronte a questa circostanza, riferita dal teste
sotto giuramento,
il Broglio non ha fatto alcuna contestazione,
ammettendone quindi implicitamente la verità. (ndr
- Il Presidente estensore dovrebbe spiegare come il Broglio avrebbe
potuto contestare la falsità del teste trovandosi, su invito del
Presidente del Tribunale, fuori dall'aula). Come si concili questa
conoscenza avvenuta nel 1985 con i fatti riferiti dal Broglio al 1982 la
sentenza di primo grado non lo dice; resta però la sicura convinzione di
un’ulteriore incrinatura nell’attendibilità della deposizione della
parte lesa.
Ma altre
crepe si rilevano nella presunta monoliticità dell’attendibilità
dell’accusa, se si dà il giusto valore probatorio alla deposizione resa
dall’avv. Marangelli – chiamato a deporre dal Tribunale (in base ai
poteri ex art. 507 cpp.) – ingiustificatamente ed irriguardosamente
liquidato dai primi giudici nella sua qualità di
testimone.
Sorprende
non poco il giudizio espresso dal Tribunale su questo testimone; un
giudizio ancora una volta inquinato da quella premessa preconcetta,
fondata sulla presunta inattaccabile attendibilità della parola del
Broglio. Questi infatti ha riferito che fu l’avv. Marangelli a
consigliarlo nel 1982 di non denunciare il fatto ai carabinieri ("mi
disse ‘questo è il sistema’, ti devi adeguare se no puoi cambiare
lavoro’) e successivamente nel 1992 di togliere i nomi dei presunti
concussori dal promemoria. Tanto è bastato ai primi giudici per
sentenziare: " Già si è anticipato che se il Broglio Montani è
generalmente credibile, ben deve credersi che il Marangelli possa
essersi espresso nei termini ricordati dalla parte offesa….; sicché del
teste Marangelli dovrebbe dubitarsi senza necessità di ipotizzare una
cosciente falsità. Tale ultima ipotesi non può peraltro neppure
escludersi, essendo ravvisabile una palese interesse del teste a
mentire….; è sicuramente di poca edificazione morale e professionale per
un legale essere riconosciuto quale consenziente ad un simile sistema.
Ne consegue che, a fronte di una comprovata attendibilità del Broglio
Montani, ed un comprovato interesse a mentire del Marangelli, e comunque
di una sua inattendibilità soggettiva, non sussiste alcuna ragione di
porre in dubbio la credibilità del teste di accusa (pag. 56-57 del
verbale stenot.). Con questo giudizio (più oltre lapidariamente
sintetizzato come "indifferenza etica e morale alla concussione in atto"
da parte del teste) la deposizione del Marangelli, ritenuta necessaria
dallo stesso Tribunale per un riscontro ai fini del vaglio di
credibilità della parte offesa, viene liquidata.
In tal modo
è venuto meno e un sereno giudizio sull’attendibilità di questa e
l’obbligo di valutazione unitaria della prova, imposto dall’art. 192 co
1° cpp, e tanto più sol perché quella deposizione non ha soddisfatto le
aspettative dei primi giudici, impegnati essenzialmente a ricercare ed
apprezzare prove di sostegno all’accusa.
Ciò che ha
riferito questo testimone è di non aver mai appreso dal Broglio – suo
cliente – di richieste di tangenti dallo stesso ricevute dal senatore
Cirielli presso il di lui studio, né di aver mai visto o sentito parlare
di quel promemoria inviato dal Broglio al giudice fallimentare,
precisando anzi di non averlo mai assistito nella procedura fallimentare
né prima né dopo la dichiarazione di fallimento. Di fronte a queste
categoriche affermazioni del teste ("Non mi sono mai interessato", "No,
assolutamente", "No, escludo nella maniera più assoluta"), che non hanno
trovato smentita, il Tribunale ha ritenuto di dare maggiore credito alla
parola della parte offesa, probabilmente perché "moralmente" più
apprezzabile!.
Ed
allora, l’unico elemento di riscontro veramente significativo per
cercare di stabilire l’attendibilità della parte offesa rimane la
circostanza – risultata vera – della riapertura dei termini per
l’ammissione a quella gara per la fornitura di macchine da scrivere,
aggiudicatasi dal Broglio. Su questo punto – tralasciando le valutazioni
fideistiche e ripristinando le regole processuali, che impongono
soprattutto la valutazione del materiale probatorio acquisito – è
opportuno partire dalla deposizione di Palmisano Giuseppe – teste
estraneo alla vicenda ed amico del Broglio -, il quale ha riferito che,
verso la fine di ottobre 1982 e inizi di novembre, si recò da lui il
Broglio, il quale, lamentandosi per non essere stato invitato a quella
gara, lo informò che la posizione delle tre ditte ammesse non era molto
regolare, in quanto tutte e tre facevano capo a Bari ad una società in
comune (erano state invitate quale ditte concessionarie di zona della
Olivetti), per cui sostanzialmente risultava come se fosse stata ammessa
una sola ditta; egli immediatamente riportò la notizia al Madaro, il
quale rimase sorpreso e, prima di aprire le buste per aggiudicare quella
fornitura, informò il Comitato di questa circostanza, e tutti furono d’accordo nel
riaprire i termini per consentire l’invito di altre 3-4 ditte; furono
fatti gli inviti a tre ditte: una non presentò l’offerta; un’altra la
mandò fuori termine; la terza – quella del Broglio – si aggiudicò la
gara perché risultò la migliore offerta (operò il massimo ribasso).
Alla
luce di questa esposizione dei fatti, appare evidente che nessun abuso è
stato commesso dal Madaro per consentire l’ammissione alla gara del
Broglio e successivamente l’aggiudicazione. Ma questi ha aggiunto di suo
l’episodio della presunta concussione, e quindi dell’imposizione patita
nel versare quella tangente. Su questo punto la domanda che ci si pone
è: trattasi di un episodio che il Broglio si è totalmente inventato,
oppure è vero solo in parte con successivo arricchimento di particolari
che dovevano servire a conferirgli il crisma dell’attendibilità?
Dall’esame delle risultanze probatorie si è più propensi a ritenere che
l’episodio non sia vero; ma, volendo seguire per un momento la versione
della parte offesa, non poche perplessità si colgono nella sicura
individuazione del Madaro e del Vavalle come compartecipi della presunta
concussione.
(ndr - nel paragrafo sopra si
attesta il falso! Non ci sono inviti oltre quello inviato alla
STILE UFFICIO di Mario Broglio Montani. Non esiste quindi l'offerta
arrivata fuori termine, non c'è alcun 'invitato che" che non presentò
l'offerta e la comparazione delle offerte riguarda solo ed
esclusivamente le tre offerte "concertate" dei tre concessionari
Olivetti presentate un mese prima e quella del sottoscritto presentata
dopo la riapertura dei termini).
Il Broglio,
nel riferire l’incontro avvenuto nella casa del senatore Cirielli, parla
della partecipazione del Madaro e del Vavalle in questi termini: "…
durante il discorso con il senatore, né il Madaro nè il Vavalle sono mai
intervenuti nella discussione … non hanno parlato …, silenziosi non
hanno aperto bocca"; a detta dello stesso Broglio, egli non avrebbe mai
più visto il Madaro, ed il Vavalle sono in occasione della consegna
della busta. Se questi sono i fatti, una domanda sorge spontanea: si può
essere sicuri che i due personaggi presenti nella casa del Cirielli
fossero stati effettivamente il Madaro ed il Vavalle?
Non è possibile
che il senatore Cirielli, per rendere più incisiva la sua azione, abbia
presentato due persone sconosciute – e per questo silenziose ed
appartate – per Madaro e Vavalle (presidente e consigliere della USL)?
Gli sviluppi successivi a questa vicenda (non essersi le parti più
incontrate; non essere stata rivolta dai due alcuna richiesta di
tangente per altre forniture dal Broglio aggiudicatesi) inducono a
ritenere non del tutto assurda questa ipotesi. Soprattutto se si tien
conto di quanto riferito dal Palmisano sui rapporti esistenti all’epoca
dei fatti tra il Cirielli ed il Madaro: " Personalmente devo dire che i
rapporti non erano buoni, non correva buon sangue….Questo rapporto si è
incrinato ancor di più in una circostanza che è intervenuta verso la
fine del 1981 – gennaio 1982, quando sorse la necessità che la USL
avesse una sede …. Il senatore Cirielli offrì che la USL prendesse in
fitto dei locali che pare fossero di proprietà del genero…. La proposta
non fu supportata dal presidente (il Madaro)". Il che conferma conferma
quanto dichiarato dallo stesso Madaro ("Era mio concorrente politico
nella zona"). Naturalmente tutto questo va poi raccordato con l’altra
circostanza riferita sempre dal Palmisano dell’incontro avvenuto per la
prima volta nel 1985 tra il Madaro ed il Broglio, e del quale si è già
parlato innanzi.
Ne può
essere trascurata la documentazione ufficiale offerta dal Vavalle e tesa
a dimostrare la ininterrotta presenza in ufficio dalle ore 08,00 alle
ore 14,00 del giorno 27.12.1982 < ndr - attestato
dell'Ospedale del 1994> (e quindi l’impossibilità di essersi
potuto recare la mattina di quel giorno nell’ufficio del Broglio a
ritirare la busta). Di fronte ad un’accusa che ha sostenuto il
contrario, il Vavalle, a distanza di oltre dieci anni dal fatto, ha
offerto a sostegno della sua difesa una prova documentale, che il
Tribunale ha valutato non in grado di contrastare la parola del Broglio,
sol perché non sarebbe stato difficile per un impiegato allontanarsi dal
luogo di lavoro senza permesso ("possibilità da ritenersi sicuramente
sussistente"). E così, pur di affermare l’intangibilità della parola del
Broglio, il Tribunale ha liquidato una prova documentale formulando
un’ipotesi possibilista di contrasto. Rimanendo sempre aderenti alla
realtà processuale, con serena convinzione si può affermare che
l’interrogativo iniziale appare tutt’altro che
assurdo.
Resta a
questo punto la domanda cruciale sul perché il Broglio abbia messo fuori
questa vicenda a distanza di oltre dieci anni. Si è già vista la
risposta moralistica data sul punto dai primi giudici (la dignità ferita
del Broglio per aver dovuto subire quell’imposizione), che hanno quindi
escluso qualsiasi altro concreto interesse. La risposta non appare
soddisfacente, apparendo fin troppo tenue come spinta motivazionale "la
dignità ferita" per un episodio avvenuto altre dieci anni prima.
E’opportuno invece rivalutare attentamente l’occasione che ha
determinato il Broglio a quella denuncia; questi espose la vicenda, non
ancora specificata in tutti i suoi elementi, in un promemoria
indirizzato al giudice fallimentare prima che fosse dichiarato fallito.
Il Tribunale ha escluso che vi potesse essere un interesse ad evitare la
dichiarazione di fallimento "atteso che lo stato d’insolvenza non poteva
di certo essere ritenuto conseguenza della concussione di sole L.
2.500.000 circa subita dieci anni prima!" Sennonché, non ha tenuto conto
il Tribunale che quel promemoria probabilmente aveva un’altra finalità,
e cioè quella non già di evitare la dichiarazione di fallimento ma
piuttosto di fornire un’immagine "pulita" di se quale imprenditore,
vittima talvolta di sfortunate circostanze riconducibili a colpe di
altri (vedi la concussione), e tanto all’ulteriore scopo di evitare una
sempre possibile incriminazione per bancarotta
fraudolenta.
Una
spiegazione questa non certamente peregrina, che, se il Tribunale se la
fosse data come possibile, lo avrebbe certamente determinato ad una
valutazione più serena ed obiettiva del materiale
probatorio.
Alla
stregua di queste considerazioni ed in riforma dell’impugnata sentenza,
si ritiene pertanto di assolvere entrambi gli imputati per non aver
commesso il fatto.
Questa
conclusione è assorbente sull’altra, soltanto avanzata in via
subordinata dalle difese, della diversa qualificazione giuridica del
fatto come corruzione (soluzione questa non infondata) con conseguente
estinzione del reato per prescrizione.
P.T.M.
Applicato
l’art. 605 cpp., in riforma della sentenza in data 21.12.1994 del
Tribunale di Bari, appellata da Madaro Nicola e Vavalle Saverio, assolve
gli stessi dal reato loro ascritto per non aver commesso il
fatto.
Bari, 20
Novembre 1995