TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I
COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art.
115.
Abrogato dall’articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art.
116.
Il Friuli-Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e
la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui
al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Art.
117.
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza;
sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell’ingegno;
s) tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali
e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela
e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art.
118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art.
119.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per
i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese
di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti
dagli stessi contratti.
Art.
120.
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero
quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art.
121.
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è
l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne
è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art.
122.
Il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art.
123.
Ciascuna Regione ha
uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la
forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato
e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale
legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo
di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art.
124.
Abrogato dall’articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
125.
Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art.
126.
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Il Consiglio regionale
può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta
dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto
a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art.
127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o
di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge
o dell’atto avente valore di legge.
Art.
128.
Abrogato dall’articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
129.
Abrogato dall’articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
130.
Abrogato dall’articolo
9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
131.
Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art.
132.
Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di
un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con
l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o
delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un’altra.
Art.
133.
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie
nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.