che i 55 mila abitanti della USL BA/14 sono
serviti da un grosso presidio ospedaliero dipendente dalla autorità ecclesiastica e
classificato Ospedale Generale Regionale "Miulli" con annessi poliambulatori
regolarmente convenzionati con la USL BA/14 (alle. 1),
E S P O N G O N O
8/6/81:
Il Comitato di Gestione con Delibera n. 66 istituisce un
poliambulatorio per ogni Comune della USL, Acquaviva compreso, che fruisce
dei poliambulatori dell'Ospedale Regionale convenzionato e classificato
"Miulli" (alleg. 2).
13.7.82:
l'Assemblea, in violazione dell'art. I della legge 12 del'82, invece di
procedere alla determinazione della pianta organica provvisoria alla data
del 30.4.81, approva (con l'astensione del gruppo comunista) con
deliberazione n. 23 la istituzione di 5 poliambulatori, uno per ogni
comune della USL, e relativa pianta organica (all. 3).
24.8.82:
la S.P.C., esaminando la deliberazione assembleare n. 23 dell'82, chiede
"elementi integrativi di giudizio alla competente USL, allo scopo di
acquisire le determinazioni di pertinenza dell'Assessorato Regionale alla
Sanità e interrompe l'esecutività del provvedimento.
17.9.82:
il Comitato di Gestione, con deliberazione n. 560 approva (in violazione
dell'art. 8 L.R. 51/80) l'utilizzazione della quota in conto capitale del
Fondo Sanitario Regionale 1980 (L. 350 milioni) per l'arredamento e le
attrezzature di un inesistente e mai autorizzato poliambulatorio di
Adelfia (all. 4).
15.11.82:
il CO.RE.CO. sospende l'esecutività della delibera del Comitato di
Gestione USL BA/14 n. 560/82 chiedendo gli estremi di esecutività della mai approvata delibera assembleare n. 23/82 (all. 5).
2.06.83:
il CO.RE.CO. senza che fossero stati forniti gli estremi di esecutività
della delibera n. 23/82 dell'Assemblea USL, in quanto non era stata (non è
stata) mai approvata, "stranamente" vista per presa d'atto la
deliberazione n. 75 del Comitato di Gestione del 2.3.83, autorizzando la
licitazione provata per l'arredamento e la fornitura di attrezzature
sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia. Fra l'altro, tale licitazione
fu aggiudicata stranamente alla ditta Elio ZEMA, ditta che no tratta
apparecchiature sanitarie (all. 6).
7.06.83:
il Commissario di Governo esaminando la deliberazione del Consiglio
Regionale n. 474/83 che ipotizzava un solo
poliambulatorio nell'USL BA7!$, osserva :...per la USL BA/14 si esorbitava dai limiti
propri di determinazione ricognitica creando organici poliambulatori...." e ne
sospendeva, quindi, l'esecutività per vizi di legittimità e chiedeva chiarimenti (all.
7).
Dunque,
ne la deliberazione n. 23/82 dell'Assemblea USL BA/14
che istituiva i cinque poliambulatori, ne la deliberazione n. 560/82 del
Comitato di Gestione con cui si utilizzava la quota in conto capitale 1980
per l'acquisto di arredo e attrezzature per il poliambulatorio di Adelfia,
ne la delibera del Consiglio Regionale n. 474/83
che ipotizzava un solo poliambulatorio nella USL BA/14
sono
mai state approvate.
Ciò nonostante, il Comitato di
gestione provvedeva all'acquisto di attrezzature e arredamenti per i poliambulatori di
Sammichele e di Adelfia,
poliambulatori ancor oggi inesistenti, per una spesa
complessi di L. 1.075.000.000 (delibera del Comitato di Gestione n. 446 del 9.7.83, n. 464
del 5.8.83, n. 597 del 30.9.83, n. 707 dell'8.11.83, nn. 405 e 406 del 4.7.84 che non si
trasmettono in allegato).
Tutto ciò, a parte i profili di
illegittimità amministrative, potrebbe, a parere degli esponenti,
rivestire estremi di
carattere penale nei confronti dei componenti del Comitato di Gestione della USL BA/14 per
aver sperperato denaro pubblico per L. 1.075.000.000 per attrezzare poliambulatori non
solo mai autorizzati dalla Regione e, quindi, non in grado di funzionare mancando la
relativa pianta organica;
ma anche, poliambulatori che a tutt'oggi non esistono;
usurpando deliberatamente le precise competenze dell'Assemblea dell'USL,
giusto art. 8 della legge regionale 51/80.
I sottoscritti fanno presente,
inoltre, che questa loro iniziativa è il risultato di una serie di ripetute azioni
tendenti al rispetto delle direttive nazionali e regionali per l'utilizzazione delle quote
in conto capitale del Fondo Sanitario Nazionale,
azioni che sono state ignorate da una
maggioranza sorda e manovrata.
L'assemblea ha, infatti, ignorato considerazioni si
semplice buon senso per quanto riguarda l'assurdità dell'acquisto di attrezzature
sanitarie soggette all'obsolescenza,
per le quali non esistevano, e non esistono, poliambulatori e che
giacciono quindi inutilizzate, a deteriorarsi, in locali di fortuna,
così come documentato da denunzie
del gruppo comunista che invitavano l'assemblea a fare il suo dovere.
I sottoscritti rassegnano pertanto
quanto sopra alle SS.LL. in indirizzo per quanto di specifica competenza e si dichiarano a
totale disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti necessari.
Bari 26/3/1985
f.to: Savino Vito - Jeva
Giuseppe - Caporusso Filippo - Mallardi Francesco - De Santis Carlo
- Al Sostituto Procuratore della Repubblica - Bari
- dott. Carlo Curione
I sottoscritti Savino Vito, Caporusso Filippo,
Jeva Giuseppe, venuti a conoscenza delle notizie in ordine all'esposto del gruppo
comunista dell'USL BA/14 inviate dal Presidente del Comitato di Gestione dell'USL BA/14
geom. Nicola Madaro, dichiarano quanto segue:
Le notizie fornite dal Presidente del Comitato di
Gestione dell''USL BA714, lungi dal dimostrare "l'adamantina coerenza alla normativa
ed il rispetto delle varie competenze", offrono validi riscontro a quanto sostenuto
dal gruppo del P.C.O.: si è sperperato più di un miliardo per arredare poliambulatori
inutili, mai autorizzati dalla Regione, le cui attrezzature sono state acquistate senza le
prescritte approvazioni del CO.RE.CO, e senza che a tutt'oggi, cioè a tre anni di
distanza, esistano le strutture pronte ad accoglierle.
Ma, al fine di documentare lo scempio di pubblico
denaro ed i motivi che hanno spinto il Comitato di Gestione ad esautorare l'Assemblea
dell'USL, è opportuno delineare il contesto e le dinamiche campanilistiche-clientelari in
cui sono avvenuti i fatti segnalati dal P.C.I.:
una USL di
55.000 abitanti, comprendente più di 5 Comuni con al centro
Acquaviva sede di Ospedale Ecclesiastico classificato Regionale
(cioè capace di servire 1
milione di abitanti)
e con annessi
19 ambulatori
(di cui al
BURP n. 66 del 27/7/81 che si allega)
a carico della
Regione, che paga a piè di lista il personale ed i cui introiti vanno
sottratti al calcoli della retta.
Per questo motivo l'Assessore Regionale alla Sanità con nota
24/12282/116/16 inviata al Presidente del Comitato di Gestione dell'USL
BA714 il 13/7/1982 -
prot. arr. n. 4803 del 10.7.82 (in allegato) - chiariva che le strutture
pubbliche al fine dell'assistenza specialistica, sia per quanto attiene il
profilo funzionale, sia per il termine di giorni 3 previsto dal comma 3°
dell'art. 3 della L. 12 del 26/1/1982.
Dunque, dal 1982 il Comitato di Gestione sapeva
che i 19 ambulatori dell'Ospedale Convenzionato Miulli "facevano capo alle strutture
pubbliche al fine dell'organizzazione specialistica" erano, cioè, al servizio della
popolazione della BA/14 ed erano in grado di soddisfare qualsiasi sua richiesta (cfr. nota
del Miulli allegata).
Perché l'Assemblea non è mai stata investita
delle localizzazioni degli ambulatori di Adelfia e Sammichele, con un vero e proprio abuso
di potere?
La risposta è semplice: perchè non erano sicuri
di ottenerne il voto favorevole, essendo un parte della stessa maggioranza e tutta
l'opposizione convinta dell'inutilità di creare dei doppioni di ambulatori pubblici, che
già esistevano e funzionavano al di sotto del loro regime ottimale presso l'Ospedale
Miulli.
Per quale motivo, inoltre, vecchi, consumati ed
esperti amministratori come Madaro, Cirielli e Ferrante hanno ignorato che un atto
amministrativo è eseguibile solo dopo "la presa d'atto" del competente Organo
di Controllo?
La risposta è facile: tentare di realizzare
qualche opera, anche se inutile, nei rispettivi paesi come segno tangibile del loro potere
utendi et abutendi della cosa pubblica, temendo di non essere più riconfermati in
occasione delle ultime elezioni amministrative.
Delineato il contesto e le dinamiche alla base
della distrazione di più di 1 miliardo di denaro pubblico da impieghi più fruttuosi e
produttivi, dando il via, per esempio, al processo di integrazione fra pubblico e
strutture convenzionate di cui alla L. 833
(il PCI aveva proposto, per esempio, l'acquisto
di una TAC da dare il gestione all'Ospedale Convenzionato Miulli, sprovvisto di questa
necessaria attrezzatura),
passiamo ad esaminare le argomentazioni del Presidente Madaro,
argomentazioni che aggravano le posizioni del Comitato di Gestione, il cui
comportamento, più che colposo, appare deliberatamente doloso.
Madaro afferma che non esiste violazione dell'art.
8 della L.R. 51 e che la localizzazione dei poliambulatori e l'acquisto di attrezzature
impegnavano un solo esercizio, perché l'Assemblea approva i programmi che impegnano più
esercizi; ma è Lui stesso poi, che fornisce la prova che gli esercizi impegnati sono il
1980, 1982 L. 300.000.000, 1983 L. 600.000.000 ed il 1985 e dà ragione al gruppo PCI.
Madaro non contesta l'evidenza dei fatti e non
può negare che solo nel marzo 1985 il Commissario di Governo vistò la deliberazione del
Consiglio Regionale n. 474 del 10.6.83 che autorizzava un solo poliambulatorio nella USL
BA714 e che è solo dopo i chiarimenti dati dal Consiglio regionale nella seduta del
28/2/1985 (dopo la denuncia del gruppo comunista dell'USL BA/14) che il CO.RE.CO. prende
atto della delibera A.G. 23/82 "nei limiti dell'organico per il poliambulatorio
previsto dalla delibera n. 474/83 del Consiglio Regionale".
Non può negare allora che sarebbe stato legittimo
e lecito dare il via alle procedure di arredamento di un solo poliambulatorio a partire
dal marzo 1985 e che tutto quanto è stato fatto prima ,
costituisce un abuso di potere in
atti di ufficio.
Non spetta a noi indagare, ma è ben
"strano" che il CO.RE.CO prende atto di deliberazioni che presuppongono
l'approvazione della delibera A.G. 23/82 sopraggiunta solo nel marzo 1985. Qualcuno,
certo, avrà omesso di ricordare che lo stesso CO.RE.CO. aveva sospeso l'esecutività
della deliberazione 23/82.
Per difendersi dall'accusa di spreco e sperpero il
Presidente afferma che "nulla vieta di distribuire in due Comuni la pluralità delle
branche riconosciute, anziché allocarle tutte e solamente in un Comune.
Ma una se pur sommaria lettura delle fatture
dimostra che sono state acquistate illegittimamente dotazioni per Medicina, Chirurgia,
Cardiologia, Ostetricia-ginecologia, Oculistica e Pediatria oltre a pezzi inutili e di
puro antiquariato; il che significa che si è comprato per due poliambulatori e che
l'approvazione delle deliberazioni A.G. 23/82 nel marzo '85 nei limiti di un solo
poliambulatorio non sana sotto il profilo amministrativo l'acquisto di metà dotazione e
integra forse un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Questo non
significa distribuire in due comuni la pluralità delle branche
riconosciute,
ma sperperare denaro pubblico specialmente se si considera la presenza
nell'USL BA/14 di ben 19 ambulatori del Miulli, pubblici a tutti gli
effetti!
Se poi si considera che le fatture,
pagate senza
che vi sia stato collaudo, erano comprensive di fornitura e posa in opera,
si chiede
dove e come possa essere stato messo in opera dal momento che il materiale giace
ammucchiato, essendo gli edifici ancora in fase di rudimentale apprestamento
(crf. foto
allegate) e come le ditte abbiano
potuto sottoscrivere l'attestazione "di
essersi recata sul posto ove debbono essere installati gli arredi e gli
attrezzi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito nella
determinazione dei prezzi, tali da consentire il ribasso che sta per fare"
(punto 2 della lettera d'invito alle ditte).
La conferma
dell'illegittimità commessa sta in un altro atto della USL BA714:
nell'inventario e situazione
patrimoniale al 31/12/1985 approvati dal Comitato di gestione con delibera
n. 1 del 15.1.1986, col voto contrario del componente comunista, mancano
sia i due immobili di Adelfia e Sammichele, in cui dovrebbero funzionare i
due poliambulatori, che le stesse attrezzature per un valore di 1 miliardo
e 75 milioni. Lo stesso presidente Madaro, nel replicare all'osservazione
del componente comunista, deve ammettere: "...le attrezzature dei due
detti poliambulatori non sono state riportate nell'inventario generale in
quanto all'epoca dell'inventario stesso
(dicembre '85!)
non risultavano
installate nei poliambulatori
(delibera CO.GE. n. 48 del 15.1.1986).
Quindi, sono state pagate le ditte per una messa
in opera mai avvenuta e senza alcun collaudo per le attrezzature come, invece, prevedeva
la stessa lettera di invito alla licitazione privata.
Quando, invece, il Presidente Madaro è costretto
a sfuggire all'evidenza dei fatti, ricorre al falso:
la decisione di
utilizzare L. 355.115.000 per l'inesistente poliambulatorio di Adelfia da
parte del Comitato di Gestione
(delibera n.
560 del 17/9/1982)
è ben
precedente alla delibera della G.M. n. 450 del 19/7/83 del Comune di
Adelfia, con cui si approvava il progetto di ristrutturazione dello
stabile da adibirsi a poliambulatorio comunale
(come precedente a tale deliberazione è anche la deliberazione CO.GE.
n. 75 del 3.2.83). Se si
aggiunge che l'importo del progetto generale all'epoca dell'approvazione
(29/7/83) era di L. 361.646.506 (compreso l'arredamento), si può capire
che la quota in conto capitale del F.S.R./80 concesso alla USL BA/14,
poteva essere utilizzato per la ristrutturazione e completamento dello
stabile di Via Rossini in Adelfia da destinarsi a sede del poliambulatorio
comunale.
E qui cade
l'altra giustificazione avanzata da Madaro sulla frettolosità a spendere
dei solleciti regionali e del pericolo di perdita del valore di acquisto:
il contributo poteva e doveva essere utilizzato per il completamento delle
strutture sanitarie, dall'entrata in vigore della L. 833 questo compito
era demandato alle USL ed i finanziamenti avvenivano, ed avvengono,
tramite i contributi in conto capitale del F.S.N.
L'altro falso del Presidente Madaro sta nell'affermazione dell'imminenza
della disponibilità di locali idonei:
basti sapere che il Consiglio
Comunale di Sammichele di Bari ha approvato solo il 26/1/1985 la I°
perizia suppletiva e di variante dei due primi lotti dei lavori di
costruzione del poliambulatorio comunale
e che non sono
stati reperiti ancora i finanziamenti per detti lavori;
lo stesso Comitato di gestione della USL BA/14 ha incaricato con delibera
n. 650 del 27/9/1985 di redarre il progetto per il 4° lotto dei lavori per
il completamento dei poliambulatorio di Sammichele.
Così come falso è affermare che
l'Assemblea del 27/8/85, con delibera n. 32, ha riconosciuto (con voto
favorevole del gruppo comunista) l'imminenza dell'avvio dei due
poliambulatori, vero è, invece, che il gruppo comunista ha proposto il
possibile e miglior utilizzo della attrezzature acquistate (come si
evince dalla richiesta di convocazione del 25/6/85 in allegato) e che
fossero rispettate le competenze della USL per quanto riguarda il
completamento e la gestione delle strutture sanitarie.
I sottoscritti fanno presente, pertanto, che
questa loro iniziativa è il risultato di una serie di ripetute azioni tendenti al
rispetto delle direttive nazionali e regionali per l'utilizzazione delle quote in
c/capitale del F.S.N., azioni che sono state ignorate da una Assemblea sorda e manovrata
da Cirielli, Ferrante e Madaro. L'Assemblea ha, infatti, ignorato considerazioni di
semplice buon senso per quanto riguarda l'assurdità dell'acquisto di attrezzature
soggette all'obsolescenza,per le quali non esistevano, e non esistono, poliambulatori e
che giaccio inutilizzate, a deteriorarsi in locali di fortuna, così come documentato da
denunzie del gruppo comunista che invitavano l'Assemblea a fare il suo dovere.
I sottoscritti, infine, di dichiarano a totale
disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti necessari.
f.to
Savino Vito - Caporusso
Filippo - Ieva Giuseppe
I° FEBBRAIO 1988 - IL G.I.
DOTT. GIOVANNI LEONARDI
TRASMETTE GLI ATTI ALLA PROCURA

- R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-
- Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di
Bari Dott. Giovanni LEONARDI
- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento penale
C O N T R O
-
MADARO NICOLA n. Sammichele 22.7.36 ivi res. Via
Don Minzoni c.n.;
-
CIRIELLI SILVIO n. Bari 9.3.25 res. Acquaviva Via
Giovanni 23° n. 23 - DECEDUTO -;
-
CRISTANTIELLI ELIGIO n. Casamassima 13.10.38 ivi
res. P.za Plebiscito n. 22;
-
GARGANO GIOVANNI n. Adelfia 25.6.31 ivi res. Via
Indipendenza n. 12;
-
PASTORE VINCENZO n. Tirana (Albania) 11.3.43 res.
Casamassima Via Galilei n. 4;
-
SPINELLI VITO n. Sammichele 5.10.29 res. Via
Buonarroti n. 7;
-
VAVALLE SAVERIO n. Bari 27.12.48 res. Acquaviva
Trav. Lucarelli c.n.;
-
VENEZIA LUIGI n. Bari 15.1.28 res. Cassano M. V.le
della repubblica c.n.;
-
BUSTO GIUSEPPE n. Acquaviva 7.12.52 ivi res. 1°
Trav. Maselli Campagna c.n.;
-
ZEMA ELIO n. Bari 20.2.41 ivi res. Via Matteotti n.
38.
IMPUTATI
dal 1° AL 9°: A) del delitto
di cui agli artt. 81 cpv 324 C.P., per avere, in qualità di componenti del Comitato di
gestione dell'USL BA/14, al fine di favorire la ditta aggiudicatrice, preso interessi in
atti di ufficio, facendo in modo che fossero approvate deliberazioni per l'acquisto di
attrezzature sanitarie e arredi da destinare ai poliambulatori dei Comuni di Adelfia e
Sammichele;
B) del delitto di cui agli artt.
81-314 C.P. per avere, nelle qualità innanzi indicate, disponendo l'utilizzo delle somme
di L. 330.0000.000 e 600.000.000, assegnate dal fondo sanitario per l'acquisto di
attrezzature e arredi - non necessarie e non adeguatamente utilizzabili - da destinare ai
poliambulatori di Adelfia e Sammichele, distratto somme di denaro dalla P.A. -
Acc.to in Bari denunzia del 26.3.85 data delle delibere;
C) del delitto p.e p. dagli artt.
110-81 cpv 477 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di
cui al capo D), falsificato l'elenco delle 20 ditte (compilato dal genio Civile di Bari e
da questo inviato alla USL BA/14, idonee alla partecipazione a due gare di appalto per la
fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia e per l'arredamento
degli uffici della USL BA/14 (appalti per un valore di 330.000.000 e di L. 211.528.250.),
sostituendo la ditta Zema (che non figurava e non aveva titolo alla partecipazione della
gara) ad altra ditta, che, invece, avendone titolo legittimamente figurava in
quell'elenco.
D) del delitto p. e p. dagli artt.
110-324 per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato negli atti di ufficio
del Madaro facendo aggiudicare le gare di appalto di cui al capo A) alla ditta Elio Zema
pur nelle illecite condizioni di cui al capo C);
- il 1°: E) del delitto p. e p. dall'art. 490
C.P. per avere distrutto e comunque sottratto dagli archivi di ufficio, la copia originale
(falsificata come da capo C) dell'elenco delle 20 ditte abilitate alle gare di cui allo
stesso capo C), inviato dal genio Civile di Bari alla USL BA/14;
- Acc.to in bari e Acquaviva dal 23.11. all'8.1.88.
-
- il 10°: F) di concorso nel delitto di cui
al capo C) D);
- Acc.to in Bari e Acquaviva dal 23.11.87 all'8.1.88)
=====================================================================================
- Letta la requisitoria del P.M. in data 19.10.89 con
la quale chiede:
- A) dichiari il G.I. chiusa la formale istruzione;
- B) rinvii a giudizio gli imputati dinanzi al
Tribunale di Bari perché vi rispondano dei reati loro ascritti;
OSSERVA
Con esposto del 26.3.85 tali SAVINO
Vito, JEVA Giuseppe, CAPORUSSO Filippo, MALLARDI Francesco e DE SANTIS Carlo, componenti
del gruppo comunista in seno alla assemblea della USL BA/14 di Acquaviva delle Fonti,
denunciavano alcune irregolarità commesse dai componenti del Comitato di gestione della
predetta USL.
In particolare, assumevano che in
data 8.6.81 con delibera n. 66, il Comitato di gestione aveva deciso l'istituzione di un
poliambulatorio per ogni comune della USL, compreso il Comune di Acquaviva che già
fruiva dei poliambulatori dell'Ospedale Regionale convenzionato "Miulli".
Inoltre, con la stessa delibera,
individuate le attrezzature necessarie per il funzionamento dei poliambulatori, si
autorizzava il presidente della USL ad avanzare all'Assessorato competente istanza di
finanziamento per L. 5.807.500.000, in ragione di L. 1.161.500.000 per ogni
poliambulatorio.
Successivamente, in data 13.7.1982,
con la delibera n. 23, l'assemblea della USL aveva approvato l'istituzione dei cinque
poliambulatori sopra indicati, ma l'organo di controllo sospendeva l'esecutività del
provvedimento chiedendo elementi integrativi di giudizio. Nel frattempo, il Comitato di
Gestione della USL, con la delibera n. 560 del 17.9.82, approvava l'utilizzazione della
quota in conto capitale del fondo sanitario regionale 1980, per l'acquisto
dell'arredamento e delle attrezzature di un poliambulatorio in Adelfia, nonostante questo
non fosse ancora formalmente autorizzato.
Il 15.11.82 il CO.RE.CO. sospendeva
l'efficacia della delibera 560/82 chiedendo gli estremi di esecutività della delibera
assembleare. 23/82 che in realtà non era mai stata ottenuta.
Il successivo 2 giugno 1983, lo
stesso CO.RE.CO., pur in mancanza degli estremi di esecutività richiesti, vistava per
presa d'atto la deliberazione n. 75 del Comitato di gestione del 3.2.83 che autorizzava la
licitazione provata per l'arredamento e la fornitura di attrezzature sanitarie per il
poliambulatorio di Adelfia, licitazione che poi veniva aggiudicata alla ditta Elio Zema i
Bari.
Secondo i denuncianti, quindi, ne la
deliberazione n. 23/82 dell'assemblea della USL BA/14, ne la deliberazione n. 560/82 del
Comitato di gestione, ne ancora la delibera del Consiglio regionale n. 474/83 erano mai
state approvate.
Ciò nonostante il Comitato di
gestione provvedeva ugualmente all'acquisto di attrezzature e arredamenti per i
poliambulatori di Sammichele le e di Adelfia che successivamente non venivano neppure
utilizzate per carenza di locali idonei.
La spesa relativa, pari a circa un
miliardo, era stata quindi sostenuta senza preventiva autorizzazione e con evidente
distrazione di pubblico denaro.
Disposte indagini in ordine al
contenuto dell'esposto, con rapporto del 7.5.85, i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti
confermavano i fatti posti a base della denuncia.
In data 7.2.86 il P.M. interrogava, a
conferma dell'esposto presentato, uno dei firmatari, precisamente il Savino, il quale
confermava in toto quanto già denunciato.
Con nota del 24.3. 86 il P.M.
disponeva la prosecuzione dell'istruttoria col rito formale, ipotizzando nel caso di
specie, i reati di interesse provato in atti di ufficio e peculato per distrazione.
Acquisita agli atti la documentazione
cui l'esposto si richiamava, ed inviate agli imputati le comunicazioni giudiziarie, in
data 2.10.87 venivano disposte ulteriori indagini a mezzo dei Carabinieri di questo Nucleo
di Polizia Giudiziaria.
Con rapporto del 28.1.88 i CC.
verbalizzanti, nel riferire l'esito di tali indagini, denunciavano Madaro Nicola come
presidente del Comitato di Gestione e il titolare della ditta ZEMA Elio, per falso in atto
pubblico, concorso in interesse provato in atto di ufficio e concorso in falso per
soppressione.
Riferivano in particolare che il
24.11.87, si erano recati presso gli ufficio del Genio Civile di Bari, per acquisire in
copia la lettera con la quale la USL BA/14 aveva richiesto un elenco di venti ditte
iscritte nell'albo nazionale costruttori, categorie H1 ed H2, per invitarle a partecipare
alla licitazione privata per l'arredamento degli uffici USL di Acquaviva delle Fonti.
Nella circostanza, gli stessi
verbalizzanti acquisivano la copia dell'elenco inviato alla USL per la gara relativa,
unitamente alla lettera di trasmissione del genio Civile, ritirata a mano il 22.10.82 dal
Madaro.
Nell'esaminare l'elenco in questione,
si rilevava che in corrispondenza del n. 16, al posto di altro nominativo, era stato
scritto a macchina "Elio Zema - Via Imbriani n. 30".
In sostanza, i verbalizzanti
esprimevano l'opinione che quest'ultimo nominativo fosse stato artatamente sostituito ad
altro precedente.
A seguito di tale circostanza, in
data 24.11.87, veniva disposto il sequestro in originale dell'elenco delle ditte custodito
presso la USL.
Il 25 novembre successivo i CC. si
recavano presso la USL per eseguire il provvedimento di sequestro ma qui apprendevano che
la licitazione privata cui tale elenco si riferiva, non era mai andata in porto.
In effetti, da un controllo
successivamente eseguito, ci si rendeva conto che i documenti acquisiti presso il Genio
Civile di Bari, si riferivano ad una gara di appalto diversa da quella oggetto della
indagine.
A questo punto, i verbalizzanti,
chiedevano, invece, al coordinatore amministrativo della USL, Palmisano, la copia
delll'elenco delle ditte da invitare per la licitazione privata per l'arredamento e
l'attrezzatura di un poliambulatorio nel Comune di Adelfia per l'importo di 330 milioni.
In tal modo veniva acquisita copia
della lettera di richiesta dell'elenco unitamente alla copia dell'elenco stesso.
Anche in quest'ultima copia al n. 16
figurava il nominativo della ditta Zema Elio, chiaramente ribattuto su altro sottostante.
In data 30.11.87 i CC. tornavano
presso l'ufficio del genio Civile ed acquisivano copia dell'elenco delle ditte relativo
alla gara di appalto per i lavori di arredamento e attrezzature del poliambulatorio di
Adelfia ed accertavano così che al n. 16 di tale elenco, non figurava il nominativo della
ditta Zema Elio come in quello già acquisito in copia presso la USL, ma altro nominativo
e precisamente quello della ditta O.M.E.C. di Taranto di Via De Cesare n. 6/A.
Disposto il sequestro in originale
dell'elenco già acquisito in copia presso la USL BA/14, non era possibile eseguirlo
giacche l'originale di tale elenco non veniva più rintracciato presso gli uffici della
USL, nonostante che solo qualche giorno prima di tale elenco fosse stata consegnata copia
ai verbalizzanti. Appariva quindi assai probabile che l'originale di detto documento fosse
stato nel frattempo soppresso.
Con nota del 5.2.88 il P.M. formulava
nuove imputazioni a carico dei prevenuti e, successivamente, disposto lo stralcio degli
atti relativi all'imputato Mastrogiacomo Antonio, nel frattempo eletto al parlamento a
seguito delle elezioni politiche svoltesi nel giugno '87, si procedeva alle contestazioni
con mandato di comparizione.
Detto mandato non veniva notificato a
Cirielli Silvio, nel frattempo deceduto, mentre tutti gli altri imputati, negavano ogni
addebito protestando la loro innocenza.
In particolare, il Madaro, contestava
l'accusa d'interesse provato in atti d'ufficio sostenendo, da un lato, che la decisione di
istituire un poliambulatorio in Adelfia era stata perfettamente legittima e ribadendo,
dall'altro, che la scelta della ditta Zema era stata effettuata concordemente da tutti i
componenti del Comitato di gestione sulla base di obiettivi criteri di convenienza e
dell'elenco inviato dall'ufficio del genio Civile.
Confermava comunque il Madaro che
nonostante le approfondite ricerche, l'originale dell'elenco inviato dal Genio Civile non
era stato rinvenuto.
Avanzava, inoltre, il sospetto che,
l'eventuale falsificazione dell'elenco fosse stata effettuata direttamente presso
l'ufficio del Genio Civile e non presso la USL.
L'imputato Busto Giuseppe precisava
di essere stato nominato componente del Comitato di gestione solo il 24.12.82 e di non
aver quindi potuto partecipare alla delibera istitutiva del poliambulatori.
Spinelli Vito con apposita memoria
indicava con esattezza le delibere alle quali aveva partecipato e, insieme agli altri
imputati, si riportava alla memoria difensiva presentata dal Madaro.
Infine, al termine dell'istruttoria,
il P.M. concludeva come da requisitoria in atti.
L'attento esame dei fatti e
comportamenti sopra descritti, permette di costruire la vicenda processuale nel modo
seguente: il Comitato di gestione della USL BA/14, senza attendere l'esecutività della
delibera assembleare n. 23/82, istituiva dei poliambulatori, nel settembre '82 approvava
l'utilizzazione di quota parte del fondo sanitario Regionale 1980 per l'acquisto
dell'arredamento e delle attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e successivamente,
pur in presenza di una sospensione dell'esecuzione di tale delibera disposta dal
CO.RE.CO., in data 3.2.83 autorizzava l'acquisto di attrezzature ed arredamenti col
sistema della licitazione privata.
Orbene, sulla base di tali rilievi è
già possibile evidenziare un comportamento sicuramente illegittimo da parte dei
componenti del Comitato di Gestione che, abusando delle loro funzioni, hanno nella
circostanza agito con eccesso di potere. Certo l'istruttoria svolta non ha potuto
acquisire la prova che sin dall'inizio tale comportamento sia stato assunto allo scopo di
recare vantaggio a terzi e, ciò nonostante, non può dubitarsi della sicura ricorrenza di
un'ipotesi delittuosa prevista dalla legge.
La mancanza di prova in ordine alla
presunta volontà di arrecare vantaggio a terzi, non impedisce infatti di far rientrare
detto comportamento nell'ambito di applicazione dell'art. 323 C.P., per la cui
sussistenza, è richiesta soltanto la coscienza e volontà di agire al di là dei limiti
consentiti dalle facoltà discrezionali del pubblico ufficiale.
Ne deriva allora che l'imputazione di
interesse provato ascritta ai prevenuti al capo A) della rubrica, va modificata in quella
di abuso innominato prevista dall'art. 323 C.P.; tuttavia, l'entrata in vigore della legge
26.4.1990 n. 86, pone alcuni problemi per effetto della verificatesi successione di leggi
penali.
Invero la nuova legge disciplina ex
novo il reato di abuso di ufficio individuando come elementi costitutivi, oltre all'abuso
di ufficio anche al fine di procurare a se e ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare
un danno ingiusto. Inoltre, punisce tale comportamento con la reclusione fino a due anni,
in modo sicuramente più grave rispetto a quanto stabilito nella precedente formulazione
dell'art. 323 (reclusione fino a due anni o multa da L. 100.000 a L. 2.000.000).
E' allora evidente che, per effetto
del 3° co. dell'art. 2 C.P., nella precedente formulazione dell'art. 323, va individuata
la legge più favorevole al reo e, conseguentemente, a seguito del P.P.R. 12.4.90 n. 75,
dall'imputazione così modificata, i primi dieci imputati, ad eccezione del Cirielli,
vanno prosciolti per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.
A ben vedere, però, l'istruttoria
svolta ha evidenziato anche altri tipi di comportamento da parte dei componenti del
Comitato di gestione, anch'essi rivelatori di altrettante sicure violazioni di legge.
In particolare, la decisione di
utilizzare parte del fondo sanitario regionale per l'acquisto di arredamenti ed
attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e Sammichele, non può sicuramente ritenersi
conforme alla legge.
In primo logo perché, la delibera
istitutiva dei poliambulatori non era ancora diventata esecutiva e, in secondo luogo,
perché la decisione dell'acquisto di beni strumentali effettuata assai prima
dell'individuazione dei locali dove dovevano essere installati, ha comportato
necessariamente la loro mancata utilizzazione per un notevole lasso di tempo (circa due
anni), con evidente spreco di denaro pubblico che poteva essere destinato al
soddisfacimento di ben più urgenti necessità.
Da qui l'imputazione di peculato per
distrazione contestata ai prevenuti al capo B) della rubrica.
A seguito però dell'entrata in
vigore della legge 86/90 la figura del peculato per distrazione, non è più prevista come
reato nella nuova formulazione dell'art. 314 C.P.; occorre quindi anche qui risolvere il
problema della successione delle leggi nel tempo.
Orbene, secondo il principio
stabilito dal 2° co. dell'art. 2 C.P., "nessuno può essere punito per un fatto che,
secondo lal egge posteriore, non costituisce reato", per cui in ordine alla
distrazione del pubblico denaro così realizzata, deve pronunciarsi sentenza di non
doversi procedere perché il fatto non è più previsto come reato.
Nè d'altra parte sembra possibile
ricomprendere siffatto comportamento, nella fattispecie aggravata dall'abuso di ufficio
prevista dalla nuova formulazione dell'art. 323 C.P., pur astrattamente possibile perché
trattasi di legge più favorevole al reo (3° co art. 2 C.P.).
Invero, poiché non è dato conoscere
in atti se la decisione di acquistare gli arredamenti e le attrezzature, si a stata
realmente presa sin dal primo momento allo scopo di arrecare un vantaggio patrimoniale a
terzi, di tale fattispecie non risulterebbero esistenti gli elementi costitutivi richiesti
dalla legge.
Per quanto riguarda il falso di
cui al capo C) della rubrica, sulla base delle risultanze istruttorie, è
del tutto pacifico che l'inserimento nell'elenco predisposto dall'ufficio
del genio Civile della ditta Zema, è stato effettuato attraverso la
cancellazione e la sostituzione del precedente nominativo (ditta O.M.E.C.)
esistente sull'originale dell'atto (cfr. allegato n. 10 del rapporto dei
CC.). Tale sostituzione si deve ritenere sicuramente effettuata dopo la
formazione del documento originale, giacche nella copia conservata presso
l'ufficio del genio Civile al posto della ditta Zema figura ancora la
ditta O.M.E.C. Il fatto poi
che tale elenco sia stato ritirato a mano dallo stesso imputato Madaro,
presidente del Comitato di gestione, costituisce un serio indizio a suo
carico in ordine alla materiale esecuzione del falso contestato.
Non altrettanto provata sembra
invece, la colpevolezza degli altri componenti del Comitato di Gestione, in ordine alla
materiale partecipazione alla falsificazione dell'atto ovvero, alla sua consapevolezza.
Invero, è ben possibile che essi, in
assoluta buona fede, abbiano ritenuto che l'inserimento della ditta Zema nell'elenco fosse
stato direttamente effettuato dall'ufficio firmatario e conseguentemente che nessun
sospetto abbiano avuto sull'eventuale falsificazione dell'atto; per conseguenza da tale
imputazione essi vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.
Il Madaro, invece, per le
considerazioni sopra svolte, a seguito del D.P.R. 12.4.90 n. 75, va prosciolto dalla
medesima imputazione perché estinta per intervenuta amnistia.
Nei confronti dello stesso Madaro ad
analoga conclusione deve giungersi in ordine al falso per soppressione contestato al capo
E) della rubrica.
Invero, l'unica persona interessata a
far scomparire la prova del falso consumato, era proprio il Madaro, al quale quindi, è
stato esattamente imputato il reato de quo.
Occorre ora esaminare un altro
aspetto della vicenda che pur essendo direttamente connesso con il capo D) della rubrica,
implica una diversa formulazione della relativa imputazione.
Si tratta in particolare, del
comportamento assunto dai prevenuti e soprattutto dal Madaro che, consapevole della
falsificazione effettuata, ha ciò nonostante procurato l'assegnazione della gara per la
licitazione privata degli arredi e delle attrezzature per il poliambulatorio di Adelfia,
alla ditta Zema.
Già si è detto come non risultino
acquisite agli atti prove della consapevolezza di tale falsificazione da parte degli altro
componenti il Comitato di gestione e,per conseguenza, in ordine a tale vicenda nessuna
accusa può muoversi nei loro confronti.
Diversa è invece la posizione del
Madaro e naturalmente dello Zema, effettivo beneficiario del provvedimento. Il Madaro
infatti, perfettamente consapevole della consumata falsificazione, con l'atto che
assegnava alla ditta Zema, ha sicuramente preso un interesse provato in un atto del suo
ufficio.
Il relativo capo di imputazione va
pertanto modificato nel modo seguente: del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 324
C.P., per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato in un atto del loro
ufficio facendo in modo di aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle illecite condizioni di
cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di arredamenti ed attrezzature
sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia.
Da tale imputazione i prevenuti, ad
eccezione del Madaro e dello Zema, vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.
Quanto alla posizione degli altri due
imputati, di fronte alle considerazioni sopra svolte in ordine alla sussistenza a loro
carico di sufficienti indizi di colpevolezza, occorre anche qui riportarsi ai criteri
stabiliti dall'art. 2 C.P., in conseguenza della modifica legislativa già ricordata.
E' noto infatti che, secondo l'art.
20 della legge 86/90, l'art. 324 C.P. è stato abrogato, tuttavia occorre esaminare se il
comportamento posto in essere dai prevenuti, possa eventualmente rientrare nell'ambito di
applicazione della nuova fattispecie prevista dall'art. 323 (abuso di ufficio).
Già si è detto che tale imputazione
sussiste nella forma aggravata di cui al capoverso, allorché il Pubblico Ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio abusa del suo ufficio al fine di procurare a se o ad
altri, in ingiusto vantaggio patrimoniale.
Astrattamente quindi, la fattispecie
in esame, potrebbe tranquillamente rientrare in tale previsione, sussistendone tutti gli
elementi costitutivi, ma tale operazione, sarebbe di fatto ostacolata dalla circostanza
che l'attuale normativa prevede una pena sicuramente più grave rispetto alla precedente
(la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni, di contro la
reclusione da sei mesi a cinque anni a alla multa da L. 200.000 a L. 4 milioni, stabilita
in precedenza).
Dovrebbe quindi a questo punto
applicarsi per effetto del disposto del 3° co. dell'art. 2 C.P., la legge più favorevole
al reo e cioè la precedente formulazione dell'art. 324 C.P.
Così facendo però, si darebbe vita
ad una terza norma incriminatrice che, nella parte precettiva farebbe riferimento alla
nuova legge e, nella parte sanzionatoria, a quella precedente, comportamento questo
assolutamente vietato dall'interprete secondo la dottrina dominante e la costante
giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 20.5.1953 in Riv. It. di Diritto Pen. 1954, 2°,
485).
Non potendo trovare applicazione per
le ragioni sopra esposte il terzo comma dell'art. 2 C.P., di fronte ad una esplicita
abrogazione della precedente normativa, occorre rifarsi al principio generale sancito dal
2° co dello stesso art. 2, ritenendo che il comportamento posto in essere dai prevenuti,
non sia più previsto dalla legge come reato.
Nei confronti del Cirielli, deceduto
nelle more dell'istruttoria, in ordine all'abuso in atti di ufficio -così come
derubricato al capo A)- va dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto
per intervenuta morte del reo.
Analogamente a quanto disposto per
gli altri imputati, relativamente agli altri reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 152
C.P.P., va pronunciata sentenza di non doversi procedere per non aver commesso il fatto.
P.Q.M.
VISTI gli artt. 242 D.L. 271/89 - 374
C.P.P. e segg. precedentemente in vigore, DICHIARA chiusa la formale
istruzione e,
su difformi richieste del P.M.
DICHIARA
non doversi procedere nei
confronti di MADARO Nicola, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni,
PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito, VAVALLE Saverio, VENEZIA Luigi, BUSTO
Giuseppe in ordine al reato p. e p.dagli artt. 81 cpv 110, 323 C.P., per
avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, in qualità di componenti il Comitato di Gestione della
U.S.L. BA/14, abusando dei poteri inerenti le loro funzioni, disposto
l'approvazione delle delibere relative all'acquisto di attrezzature
sanitarie ed arredi da destinare ai poliambulatori di Adelfia e
Sammichele, senza che le delibere istitutive dei predetti poliambulatori,
fossero munite della necessaria esecutività; - così derubricata e
modificata l'originaria imputazione di cui al capo A) - per essere
il reato estinto per intervenuta amnistia.
DICHIARA N.D.P. nei confronti dei
medesimo prevenuti, ad accezione del Cirielli, in ordine alla imputazione di cui al capo
B), perché trattasi di di fatto non più previsto dalla legge come reato.
DICHIARA N.D.P. nel confronti di
CIRIELLI Silvio, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni, PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito,
VAVALLE Saverio, VENEZUA Luigi e BUSTO Giuseppe in ordine alla imputazione loro ascritta
al capo C) per nona aver commesso il fatto.
DICHIARA N.D.P. nei confronti di
MADARO Nicola e ZEMA Elio - quest'ultimo relativamente al concorso contestatogli al capo
F) - in ordine all'imputazione ascritta al capo C), per essere il reato estinto per
intervenuta amnistia.
DICHIARA N.D.P. nei confronti dei
prevenuti dal n. 2 al n. 9, in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 324 C.P. per
avere, nelle qualità come sopra precisate, in concorso tra loro, preso un interesse
privato in un atto del loro ufficio facendo aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle
illecite condizioni di cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di
arredamenti ed attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia - così modificata
l'originaria imputazione di cui al capo D) - per non aver commesso il fatto.DICHIARA
N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola e ZEMA Elio -quest'ultimo relativamente al concorso
contestatogli al capo F), in ordine alla medesima imputazione, così come
modificata, perché trattasi di fatto non più previsto dalla legge come reato.
DICHIARA N.D.P. nei confronti di
MADARO Nicola in ordine alla imputazione a lui ascritta al capo E) perché il reato
estinto per intervenuta amnistia.
DICHIARA N.D.P. nei confronti di
CIRIELLI Silvio in ordine alle imputazioni a lui ascritte al capo A), così come
modificato e al capo B) della rubrica, per essere i reati estinti per intervenuta morte
del reo.