L'Esposto Denuncia del 26 Marzo 1985 e l'evoluzione:

Il mandato d'arresto richiesto il 5 Febbraio 1988 dal P.M. Nicola Magrone per la

gravità dei reati ed il rischio di inquinamento delle prove e la risposta del

Giudice Istruttore dott. Giovanni Leonardi

dopo oltre 9 mesi  (17 Novembre 1988) per disporre la semplice comparizione

 
ALLA PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI - ROMA
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI
AL CO.RE.CO - BARI
AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONE PUGLIA - BARI
ALL'ASSESSORE ALLA SANITA' REGIONE PUGLIA - BARI
AL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI USL BA/14  - ACQUAVIVA DELLE FONTI
 

Oggetto: Acquisto di attrezzature per un importo di L. 1.075.000.000/ per arredare ambulatori mai autorizzati dalla Regione e a tutt'oggi inesistenti.

I sottoscritti Savino Vito, Jeva Giuseppe, Caporusso Filippo, Mallardi Francesco, De Santis Carlo, componenti del gruppo comunista in seno all'assemblea dell'USL BA/14,

P R E M E S S O

che i 55 mila abitanti della USL BA/14 sono serviti da un grosso presidio ospedaliero dipendente dalla autorità ecclesiastica e classificato Ospedale Generale Regionale "Miulli" con annessi poliambulatori regolarmente convenzionati con la USL BA/14 (alle. 1),

E S P O N G O N O

8/6/81: Il Comitato  di Gestione con Delibera n. 66 istituisce un poliambulatorio per ogni Comune della USL, Acquaviva compreso, che fruisce dei poliambulatori dell'Ospedale Regionale convenzionato e classificato "Miulli" (alleg. 2).

13.7.82: l'Assemblea, in violazione dell'art. I della legge 12 del'82, invece di procedere alla determinazione della pianta organica provvisoria alla data del 30.4.81, approva (con l'astensione del gruppo comunista) con deliberazione n. 23 la istituzione di 5 poliambulatori, uno per ogni comune della USL, e relativa pianta organica (all. 3).

24.8.82: la S.P.C., esaminando la deliberazione assembleare n. 23 dell'82, chiede "elementi integrativi  di giudizio alla competente USL, allo scopo di acquisire le determinazioni di pertinenza dell'Assessorato Regionale alla Sanità e interrompe l'esecutività del provvedimento.

17.9.82: il Comitato di Gestione, con deliberazione n. 560 approva (in violazione dell'art. 8 L.R. 51/80) l'utilizzazione della quota in conto capitale del  Fondo Sanitario Regionale 1980 (L. 350 milioni) per l'arredamento e le attrezzature di un inesistente e mai autorizzato poliambulatorio di Adelfia (all. 4).

15.11.82: il CO.RE.CO. sospende l'esecutività della delibera del Comitato di Gestione USL BA/14 n. 560/82 chiedendo gli estremi di esecutività della mai approvata delibera assembleare n. 23/82 (all. 5).

2.06.83: il CO.RE.CO. senza che fossero stati forniti gli estremi di esecutività della delibera n. 23/82 dell'Assemblea USL, in quanto non era stata (non è stata) mai approvata, "stranamente" vista per presa d'atto la deliberazione n. 75 del Comitato di Gestione del 2.3.83, autorizzando la licitazione provata per l'arredamento e la fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia. Fra l'altro, tale licitazione fu aggiudicata stranamente alla ditta Elio ZEMA, ditta che no tratta apparecchiature sanitarie (all. 6).

7.06.83: il Commissario di Governo esaminando la deliberazione del Consiglio Regionale n. 474/83 che ipotizzava un solo poliambulatorio nell'USL BA7!$, osserva :...per la USL BA/14 si esorbitava dai limiti propri di determinazione ricognitica creando organici poliambulatori...." e ne sospendeva, quindi, l'esecutività per vizi di legittimità e chiedeva chiarimenti (all. 7).

Dunque, ne la deliberazione n. 23/82 dell'Assemblea USL BA/14 che istituiva i cinque poliambulatori, ne la deliberazione n. 560/82 del Comitato di Gestione con cui si utilizzava la quota in conto capitale 1980 per l'acquisto di arredo e attrezzature per il poliambulatorio di Adelfia, ne la delibera del Consiglio Regionale n. 474/83 che ipotizzava un solo poliambulatorio nella USL BA/14 sono mai state approvate.

Ciò nonostante, il Comitato di gestione provvedeva all'acquisto di attrezzature e arredamenti per i poliambulatori di Sammichele e di Adelfia, poliambulatori ancor oggi inesistenti, per una spesa complessi di L. 1.075.000.000 (delibera del Comitato di Gestione n. 446 del 9.7.83, n. 464 del 5.8.83, n. 597 del 30.9.83, n. 707 dell'8.11.83, nn. 405 e 406 del 4.7.84 che non si trasmettono in allegato).

Tutto ciò, a parte i profili di illegittimità amministrative, potrebbe, a parere degli esponenti, rivestire estremi di carattere penale nei confronti dei componenti del Comitato di Gestione della USL BA/14 per aver sperperato denaro pubblico per L. 1.075.000.000 per attrezzare poliambulatori non solo mai autorizzati dalla Regione e, quindi, non in grado di funzionare mancando la relativa pianta organica; ma anche, poliambulatori che a tutt'oggi non esistono; usurpando deliberatamente le precise competenze dell'Assemblea dell'USL, giusto art. 8 della legge regionale 51/80.

I sottoscritti fanno presente, inoltre, che questa loro iniziativa è il risultato di una serie di ripetute azioni tendenti al rispetto delle direttive nazionali e regionali per l'utilizzazione delle quote in conto capitale del Fondo Sanitario Nazionale, azioni che sono state ignorate da una maggioranza sorda e manovrata. L'assemblea ha, infatti, ignorato considerazioni si semplice buon senso per quanto riguarda l'assurdità dell'acquisto di attrezzature sanitarie soggette all'obsolescenza, per le quali non esistevano, e non esistono, poliambulatori e che giacciono quindi inutilizzate, a deteriorarsi, in locali di fortuna, così come documentato da denunzie del gruppo comunista che invitavano l'assemblea a fare il suo dovere.

I sottoscritti rassegnano pertanto quanto sopra alle SS.LL. in indirizzo per quanto di specifica competenza e si dichiarano a totale disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti necessari.

Bari 26/3/1985

f.to: Savino Vito - Jeva Giuseppe - Caporusso Filippo - Mallardi Francesco - De Santis Carlo


Al Sostituto Procuratore della Repubblica - Bari
dott. Carlo Curione

I sottoscritti Savino Vito, Caporusso Filippo, Jeva Giuseppe, venuti a conoscenza delle notizie in ordine all'esposto del gruppo comunista dell'USL BA/14 inviate dal Presidente del Comitato di Gestione dell'USL BA/14 geom. Nicola Madaro, dichiarano quanto segue:

Le notizie fornite dal Presidente del Comitato di Gestione dell''USL BA714, lungi dal dimostrare "l'adamantina coerenza alla normativa ed il rispetto delle varie competenze", offrono validi riscontro a quanto sostenuto dal gruppo del P.C.O.: si è sperperato più di un miliardo per arredare poliambulatori inutili, mai autorizzati dalla Regione, le cui attrezzature sono state acquistate senza le prescritte approvazioni del CO.RE.CO, e senza che a tutt'oggi, cioè a tre anni di distanza, esistano le strutture pronte ad accoglierle.

Ma, al fine di documentare lo scempio di pubblico denaro ed i motivi che hanno spinto il Comitato di Gestione ad esautorare l'Assemblea dell'USL, è opportuno delineare il contesto e le dinamiche campanilistiche-clientelari in cui sono avvenuti i fatti segnalati dal P.C.I.: una USL di 55.000 abitanti, comprendente più di 5 Comuni con  al centro Acquaviva sede di Ospedale Ecclesiastico classificato Regionale (cioè capace di servire 1 milione di abitanti) e con annessi 19 ambulatori (di cui al BURP n. 66 del 27/7/81 che si allega) a carico della Regione, che paga a piè di lista il personale ed i cui introiti vanno sottratti al calcoli della retta. Per questo motivo l'Assessore Regionale alla Sanità con nota 24/12282/116/16 inviata al Presidente del Comitato di Gestione dell'USL BA714 il 13/7/1982 - prot. arr. n. 4803 del 10.7.82 (in allegato) - chiariva che le strutture pubbliche al fine dell'assistenza specialistica, sia per quanto attiene il profilo funzionale, sia per il termine di giorni 3 previsto dal comma 3° dell'art. 3 della L. 12 del 26/1/1982.

Dunque, dal 1982 il Comitato di Gestione sapeva che i 19 ambulatori dell'Ospedale Convenzionato Miulli "facevano capo alle strutture pubbliche al fine dell'organizzazione specialistica" erano, cioè, al servizio della popolazione della BA/14 ed erano in grado di soddisfare qualsiasi sua richiesta (cfr. nota del Miulli allegata).

Perché l'Assemblea non è mai stata investita delle localizzazioni degli ambulatori di Adelfia e Sammichele, con un vero e proprio abuso di potere?

La risposta è semplice: perchè non erano sicuri di ottenerne il voto favorevole, essendo un parte della stessa maggioranza e tutta l'opposizione convinta dell'inutilità di creare dei doppioni di ambulatori pubblici, che già esistevano e funzionavano al di sotto del loro regime ottimale presso l'Ospedale Miulli.

Per quale motivo, inoltre, vecchi, consumati ed esperti amministratori come Madaro, Cirielli e Ferrante hanno ignorato che un atto amministrativo è eseguibile solo dopo "la presa d'atto" del competente Organo di Controllo?

La risposta è facile: tentare di realizzare qualche opera, anche se inutile, nei rispettivi paesi come segno tangibile del loro potere utendi et abutendi della cosa pubblica, temendo di non essere più riconfermati in occasione delle ultime elezioni amministrative.

Delineato il contesto e le dinamiche alla base della distrazione di più di 1 miliardo di denaro pubblico da impieghi più fruttuosi e produttivi, dando il via, per esempio, al processo di integrazione fra pubblico e strutture convenzionate di cui alla L. 833 (il PCI aveva proposto, per esempio, l'acquisto di una TAC da dare il gestione all'Ospedale Convenzionato Miulli, sprovvisto di questa necessaria attrezzatura), passiamo ad esaminare le argomentazioni del Presidente Madaro, argomentazioni che aggravano le posizioni del Comitato di Gestione, il cui comportamento, più che colposo, appare deliberatamente doloso.

Madaro afferma che non esiste violazione dell'art. 8 della L.R. 51 e che la localizzazione dei poliambulatori e l'acquisto di attrezzature impegnavano un solo esercizio, perché l'Assemblea approva i programmi che impegnano più esercizi; ma è Lui stesso poi, che fornisce la prova che gli esercizi impegnati sono il 1980, 1982 L. 300.000.000, 1983 L. 600.000.000 ed il 1985 e dà ragione al gruppo PCI.

Madaro non contesta l'evidenza dei fatti e non può negare che solo nel marzo 1985 il Commissario di Governo vistò la deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 10.6.83 che autorizzava un solo poliambulatorio nella USL BA714 e che è solo dopo i chiarimenti dati dal Consiglio regionale nella seduta del 28/2/1985 (dopo la denuncia del gruppo comunista dell'USL BA/14) che il CO.RE.CO. prende atto della delibera A.G. 23/82 "nei limiti dell'organico per il poliambulatorio previsto dalla delibera n. 474/83 del  Consiglio Regionale".

Non può negare allora che sarebbe stato legittimo e lecito dare il via alle procedure di arredamento di un solo poliambulatorio a partire dal marzo 1985 e che tutto quanto è stato fatto prima , costituisce un abuso di potere in atti di ufficio.

Non spetta a noi indagare, ma è ben "strano" che il CO.RE.CO prende atto di deliberazioni che presuppongono l'approvazione della delibera A.G. 23/82 sopraggiunta solo nel marzo 1985. Qualcuno, certo, avrà omesso di ricordare che lo stesso CO.RE.CO. aveva sospeso l'esecutività della deliberazione 23/82.

Per difendersi dall'accusa di spreco e sperpero il Presidente afferma che "nulla vieta di distribuire in due Comuni la pluralità delle branche riconosciute, anziché allocarle tutte e solamente in un Comune.

Ma una se pur sommaria lettura delle fatture dimostra che sono state acquistate illegittimamente dotazioni per Medicina, Chirurgia, Cardiologia, Ostetricia-ginecologia, Oculistica e Pediatria oltre a pezzi inutili e di puro antiquariato; il che significa che si è comprato per due poliambulatori e che l'approvazione delle deliberazioni A.G. 23/82 nel marzo '85 nei limiti di un solo poliambulatorio non sana sotto il profilo amministrativo l'acquisto di metà dotazione e integra forse un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Questo non significa distribuire in due comuni la pluralità delle branche riconosciute, ma sperperare denaro pubblico specialmente se si considera la presenza nell'USL BA/14 di ben 19 ambulatori del Miulli, pubblici a tutti gli effetti!

Se poi si considera che le fatture, pagate senza che vi sia stato collaudo, erano comprensive di  fornitura e posa in opera, si chiede dove e come possa essere stato messo in opera dal momento che il materiale giace ammucchiato, essendo gli edifici ancora in fase di rudimentale apprestamento (crf. foto allegate) e come le ditte abbiano potuto sottoscrivere l'attestazione "di essersi recata sul posto ove debbono essere installati gli arredi e gli attrezzi e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi, tali da consentire il ribasso che sta per fare" (punto 2 della lettera d'invito alle ditte).

La conferma dell'illegittimità commessa sta in un altro atto della USL BA714: nell'inventario e situazione patrimoniale al 31/12/1985 approvati dal Comitato di gestione con delibera n. 1 del 15.1.1986, col voto contrario del componente comunista, mancano sia i due immobili di Adelfia e Sammichele, in cui dovrebbero funzionare i due poliambulatori, che le stesse attrezzature per un valore di 1 miliardo e 75 milioni. Lo stesso presidente Madaro, nel replicare all'osservazione del componente comunista, deve ammettere: "...le attrezzature dei due detti poliambulatori non sono state riportate nell'inventario generale in quanto all'epoca dell'inventario stesso (dicembre '85!) non risultavano installate nei poliambulatori (delibera CO.GE. n. 48 del 15.1.1986).

Quindi, sono state pagate le ditte per una messa in opera mai avvenuta e senza alcun collaudo per le attrezzature come, invece, prevedeva la stessa lettera di invito alla licitazione privata.

Quando, invece, il Presidente Madaro è costretto a sfuggire all'evidenza dei fatti, ricorre al falso: la decisione di utilizzare L. 355.115.000 per l'inesistente poliambulatorio di Adelfia da parte del Comitato di Gestione (delibera n. 560 del 17/9/1982) è ben precedente alla delibera della G.M. n. 450 del 19/7/83 del Comune di Adelfia, con cui si approvava il progetto di ristrutturazione dello stabile da adibirsi a poliambulatorio comunale (come precedente a tale deliberazione è anche la deliberazione CO.GE. n. 75 del 3.2.83). Se si aggiunge che l'importo del progetto generale all'epoca dell'approvazione (29/7/83) era di L. 361.646.506 (compreso l'arredamento), si può capire che la quota in conto capitale del F.S.R./80 concesso alla USL BA/14, poteva essere utilizzato per la ristrutturazione e completamento dello stabile di Via Rossini in Adelfia da destinarsi a sede del poliambulatorio comunale.

E qui cade l'altra giustificazione avanzata da Madaro sulla frettolosità a spendere dei solleciti regionali e del pericolo di perdita del valore di acquisto: il contributo poteva e doveva essere utilizzato per il completamento delle strutture sanitarie, dall'entrata in vigore della L. 833 questo compito era demandato alle USL ed i finanziamenti avvenivano, ed avvengono, tramite i contributi in conto capitale del F.S.N.

L'altro falso del Presidente Madaro sta nell'affermazione dell'imminenza della disponibilità di locali idonei: basti sapere che il Consiglio Comunale di Sammichele di Bari ha approvato solo il 26/1/1985 la I° perizia suppletiva e di variante dei due primi lotti dei lavori di costruzione del poliambulatorio comunale e che non sono stati reperiti ancora i finanziamenti per detti lavori; lo stesso Comitato di gestione della USL BA/14 ha incaricato con delibera n. 650 del 27/9/1985 di redarre il progetto per il 4° lotto dei lavori per il completamento dei poliambulatorio di Sammichele. Così come falso è affermare che l'Assemblea del 27/8/85, con delibera n. 32, ha riconosciuto (con voto favorevole del gruppo comunista) l'imminenza dell'avvio dei due poliambulatori, vero è, invece, che il gruppo comunista ha proposto il possibile e miglior utilizzo della attrezzature acquistate (come si evince dalla richiesta di convocazione del 25/6/85 in allegato) e che fossero rispettate le competenze della USL per quanto riguarda il completamento e la gestione delle strutture sanitarie.

I sottoscritti fanno presente, pertanto, che questa loro iniziativa è il risultato di una serie di ripetute azioni tendenti al rispetto delle direttive nazionali e regionali per l'utilizzazione delle quote in c/capitale del F.S.N., azioni che sono state ignorate da una Assemblea sorda e manovrata da Cirielli, Ferrante e Madaro. L'Assemblea ha, infatti, ignorato considerazioni di semplice buon senso per quanto riguarda l'assurdità dell'acquisto di attrezzature soggette all'obsolescenza,per le quali non esistevano, e non esistono, poliambulatori e che giaccio inutilizzate, a deteriorarsi in locali di fortuna, così come documentato da denunzie del gruppo comunista che invitavano l'Assemblea a fare il suo dovere.

I sottoscritti, infine, di dichiarano a totale disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti necessari.

f.to Savino Vito - Caporusso Filippo - Ieva Giuseppe

 


 I° FEBBRAIO 1988 - IL G.I. DOTT. GIOVANNI LEONARDI

TRASMETTE GLI ATTI ALLA PROCURA

 

 

 

 


  5 FEBBRAIO 1988 - IL P.M. NICOLA MAGRONE CHIEDE L'ARRESTO

 

 

Le ritrasmetto gli atti (V. Sua nota 1/2/88) pregandola di procedere formalmente nei confronti dell'imputato n. 1 anche per i reati di cui ai capoversi C, D, E,  nonchè nei confronti dell'imputato n. 11 per il reato di cui al capo F).

A mio parere, la gravità dei fatti, la spregiudicatezza dell' "operazione", la dimostrata attitudine dell'imputato ad inquinare ed addiritturra a sottrarre elementi di prova, l' entità del favore concesso allo Zema, impongolo la contestazione dei reati all'imputato n. 1 con mandato di cattura.

Mi riservo di esprimermi sulle modalità di contestazione del reato allo Zema.

5/2/88

firmato:  Nicola Magrone

 


17 NOVEMBRE - IL G.I. DOTT. GIOVANNI LEONARDI,

BONTA' SUA, DISPONE LA COMPARIZIONE

 

 


18 MAGGIO 1990 - DOPO BEN 18 MESI -

IL G. I. EMETTE LA "MOLTO BENEVOLA" SENTENZA

 

N. 1057/A/87 Reg. gen.                                                                                                                                    N. 208/A/86 Reg. G. G.I.
Proc. della Repubblica
  DOTT. MAGRONE

TRIBUNALE DI  B A R I

UFFICIO ISTRUZIONE

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di  Bari Dott. Giovanni LEONARDI
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

 

 

C O N T R O

  1. MADARO NICOLA n. Sammichele 22.7.36 ivi res. Via Don Minzoni c.n.;
  2. CIRIELLI SILVIO n. Bari 9.3.25 res. Acquaviva Via Giovanni 23° n. 23 - DECEDUTO -;
  3. CRISTANTIELLI ELIGIO n. Casamassima 13.10.38 ivi res. P.za Plebiscito n. 22;
  4. GARGANO GIOVANNI n. Adelfia 25.6.31 ivi res. Via Indipendenza n. 12;
  5. PASTORE VINCENZO n. Tirana (Albania) 11.3.43 res. Casamassima Via Galilei n. 4;
  6. SPINELLI VITO n. Sammichele 5.10.29 res. Via Buonarroti n. 7;
  7. VAVALLE SAVERIO n. Bari 27.12.48 res. Acquaviva Trav. Lucarelli c.n.;
  8. VENEZIA LUIGI n. Bari 15.1.28 res. Cassano M. V.le della repubblica c.n.;
  9. BUSTO GIUSEPPE n. Acquaviva 7.12.52 ivi res. 1° Trav. Maselli Campagna c.n.;
  10. ZEMA ELIO n. Bari 20.2.41 ivi res. Via Matteotti n. 38.

IMPUTATI

dal 1° AL 9°: A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv 324 C.P., per avere, in qualità di componenti del Comitato di gestione dell'USL BA/14, al fine di favorire la ditta aggiudicatrice, preso interessi in atti di ufficio, facendo in modo che fossero approvate deliberazioni per l'acquisto di attrezzature sanitarie e arredi da destinare ai poliambulatori dei Comuni di Adelfia e Sammichele;

B) del delitto di cui agli artt. 81-314 C.P. per avere, nelle qualità innanzi indicate, disponendo l'utilizzo delle somme di L. 330.0000.000 e 600.000.000, assegnate dal fondo sanitario per l'acquisto di attrezzature e arredi - non necessarie e non adeguatamente utilizzabili - da destinare ai poliambulatori di Adelfia e Sammichele, distratto somme di denaro dalla P.A.  -   Acc.to in Bari denunzia del 26.3.85 data delle delibere;

C) del delitto p.e p. dagli artt. 110-81 cpv 477 C.P. per avere, in concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di cui al capo D), falsificato l'elenco delle 20 ditte (compilato dal genio Civile di Bari e da questo inviato alla USL BA/14, idonee alla partecipazione a due gare di appalto per la fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia e per l'arredamento degli uffici della USL BA/14 (appalti per un valore di 330.000.000 e di L. 211.528.250.), sostituendo la ditta Zema (che non figurava e non aveva titolo alla partecipazione della gara) ad altra ditta, che, invece, avendone titolo legittimamente figurava in quell'elenco.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110-324 per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato negli atti di ufficio del Madaro facendo aggiudicare le gare di appalto di cui al capo A) alla ditta Elio Zema pur nelle illecite condizioni di cui al capo C);

il 1°: E) del delitto p. e p. dall'art. 490 C.P. per avere distrutto e comunque sottratto dagli archivi di ufficio, la copia originale (falsificata come da capo C) dell'elenco delle 20 ditte abilitate alle gare di cui allo stesso capo C), inviato dal genio Civile di Bari alla USL BA/14;
Acc.to in bari e Acquaviva dal 23.11. all'8.1.88.
 
il 10°: F) di concorso nel delitto di cui al capo C) D);
Acc.to in Bari e Acquaviva dal 23.11.87 all'8.1.88)

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Letta la requisitoria del P.M. in data 19.10.89 con la quale chiede:
A) dichiari il G.I. chiusa la formale istruzione;
B) rinvii a giudizio gli imputati dinanzi al Tribunale di Bari perché vi rispondano dei reati loro ascritti;

OSSERVA

Con esposto del 26.3.85 tali SAVINO Vito, JEVA Giuseppe, CAPORUSSO Filippo, MALLARDI Francesco e DE SANTIS Carlo, componenti del gruppo comunista in seno alla assemblea della USL BA/14 di Acquaviva delle Fonti, denunciavano alcune irregolarità commesse dai componenti del Comitato di gestione della predetta USL.

In particolare, assumevano che in data 8.6.81 con delibera n. 66, il Comitato di gestione aveva deciso l'istituzione di un poliambulatorio per  ogni comune della USL, compreso il Comune di Acquaviva che già fruiva dei poliambulatori dell'Ospedale Regionale convenzionato "Miulli".

Inoltre, con la stessa delibera, individuate le attrezzature necessarie per il funzionamento dei poliambulatori, si autorizzava il presidente della USL ad avanzare all'Assessorato competente istanza di finanziamento per L. 5.807.500.000, in ragione di  L. 1.161.500.000 per ogni poliambulatorio.

Successivamente, in data 13.7.1982, con la delibera n. 23, l'assemblea della USL aveva approvato l'istituzione dei cinque poliambulatori sopra indicati, ma l'organo di controllo sospendeva l'esecutività del provvedimento chiedendo elementi integrativi di giudizio. Nel frattempo, il Comitato di Gestione della USL, con la delibera n. 560 del 17.9.82, approvava l'utilizzazione della quota in conto capitale del fondo sanitario regionale 1980, per l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature di un poliambulatorio in Adelfia, nonostante questo non fosse ancora formalmente autorizzato.

Il 15.11.82 il CO.RE.CO. sospendeva l'efficacia della delibera 560/82 chiedendo gli estremi di esecutività della delibera assembleare. 23/82 che in realtà non era mai stata ottenuta.

Il successivo 2 giugno 1983, lo stesso CO.RE.CO., pur in mancanza degli estremi di esecutività richiesti, vistava per presa d'atto la deliberazione n. 75 del Comitato di gestione del 3.2.83 che autorizzava la licitazione provata per l'arredamento e la fornitura di attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia, licitazione che poi veniva aggiudicata alla ditta Elio Zema i Bari.

Secondo i denuncianti, quindi, ne la deliberazione n. 23/82 dell'assemblea della USL BA/14, ne la deliberazione n. 560/82 del Comitato di gestione, ne ancora la delibera del Consiglio regionale n. 474/83 erano mai state approvate.

Ciò nonostante il Comitato di gestione provvedeva ugualmente all'acquisto di attrezzature e arredamenti per i poliambulatori di Sammichele le e di Adelfia che successivamente non venivano neppure utilizzate per carenza di locali idonei.

La spesa relativa, pari a circa un miliardo, era stata quindi sostenuta senza preventiva autorizzazione e con evidente distrazione di pubblico denaro.

Disposte indagini in ordine al contenuto dell'esposto, con rapporto del 7.5.85, i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti confermavano i fatti posti a base della denuncia.

In data 7.2.86 il P.M. interrogava, a conferma dell'esposto presentato, uno dei firmatari, precisamente il Savino, il quale confermava in toto quanto già denunciato.

Con nota del 24.3. 86 il P.M. disponeva la prosecuzione dell'istruttoria col rito formale, ipotizzando nel caso di specie, i reati di interesse provato in atti di ufficio e peculato per distrazione.

Acquisita agli atti la documentazione cui l'esposto si richiamava, ed inviate agli imputati le comunicazioni giudiziarie, in data 2.10.87 venivano disposte ulteriori indagini a mezzo dei Carabinieri di questo Nucleo di Polizia Giudiziaria.

Con rapporto del 28.1.88 i CC. verbalizzanti, nel riferire l'esito di tali indagini, denunciavano Madaro Nicola come presidente del Comitato di Gestione e il titolare della ditta ZEMA Elio, per falso in atto pubblico, concorso in interesse provato in atto di ufficio e concorso in falso per soppressione.

Riferivano in particolare che il 24.11.87, si erano recati presso gli ufficio del Genio Civile di Bari, per acquisire in copia la lettera con la quale la USL BA/14 aveva richiesto un elenco di venti ditte iscritte nell'albo nazionale costruttori, categorie H1 ed H2, per invitarle a partecipare alla licitazione privata per l'arredamento degli uffici USL di Acquaviva delle Fonti.

Nella circostanza, gli stessi verbalizzanti acquisivano la copia dell'elenco inviato alla USL per la gara relativa, unitamente alla lettera di trasmissione del genio Civile, ritirata a mano il 22.10.82 dal Madaro.

Nell'esaminare l'elenco in questione, si rilevava che in corrispondenza del n. 16, al posto di altro nominativo, era stato scritto a macchina "Elio Zema - Via Imbriani n. 30".

In sostanza, i verbalizzanti esprimevano l'opinione che quest'ultimo nominativo fosse stato artatamente sostituito ad altro precedente.

A seguito di tale circostanza, in data 24.11.87, veniva disposto il sequestro in originale dell'elenco delle ditte custodito presso la USL.

Il 25 novembre successivo i CC. si recavano presso la USL per eseguire il provvedimento di sequestro ma qui apprendevano che la licitazione privata cui tale elenco si riferiva, non era mai andata in porto.

In effetti, da un controllo successivamente eseguito, ci si rendeva conto che i documenti acquisiti presso il Genio Civile di Bari, si riferivano ad una gara di appalto diversa da quella oggetto della indagine.

A questo punto, i verbalizzanti, chiedevano, invece, al coordinatore amministrativo della USL, Palmisano, la copia delll'elenco delle ditte da invitare per la licitazione privata per l'arredamento e l'attrezzatura di un poliambulatorio nel Comune di Adelfia per l'importo di 330 milioni.

In tal modo veniva acquisita copia della lettera di richiesta dell'elenco unitamente alla copia dell'elenco stesso.

Anche in quest'ultima copia al n. 16 figurava il nominativo della ditta Zema Elio, chiaramente ribattuto su altro sottostante.

In data 30.11.87 i CC. tornavano presso l'ufficio del genio Civile ed acquisivano copia dell'elenco delle ditte relativo alla gara di appalto per i lavori di arredamento e attrezzature del poliambulatorio di Adelfia ed accertavano così che al n. 16 di tale elenco, non figurava il nominativo della ditta Zema Elio come in quello già acquisito in copia presso la USL, ma altro nominativo e precisamente quello della ditta O.M.E.C. di Taranto di Via De Cesare n. 6/A.

Disposto il sequestro in originale dell'elenco già acquisito in copia presso la USL BA/14, non era possibile eseguirlo giacche l'originale di tale elenco non veniva più rintracciato presso gli uffici della USL, nonostante che solo qualche giorno prima di tale elenco fosse stata consegnata copia ai verbalizzanti. Appariva quindi assai probabile che l'originale di detto documento fosse stato nel frattempo soppresso.

Con nota del 5.2.88 il P.M. formulava nuove imputazioni a carico dei prevenuti e, successivamente, disposto lo stralcio degli atti relativi all'imputato Mastrogiacomo Antonio, nel frattempo eletto al parlamento a seguito delle elezioni politiche svoltesi nel giugno '87, si procedeva alle contestazioni con mandato di comparizione.

Detto mandato non veniva notificato a Cirielli Silvio, nel frattempo deceduto, mentre tutti gli altri imputati, negavano ogni addebito protestando la loro innocenza.

In particolare, il Madaro, contestava l'accusa d'interesse provato in atti d'ufficio sostenendo, da un lato, che la decisione di istituire un poliambulatorio in Adelfia era stata perfettamente legittima e ribadendo, dall'altro, che la scelta della ditta Zema era stata effettuata concordemente da tutti i componenti del Comitato di gestione sulla base di obiettivi criteri di convenienza e dell'elenco inviato dall'ufficio del genio Civile.

Confermava comunque il Madaro che nonostante le approfondite ricerche, l'originale dell'elenco inviato dal Genio Civile non era stato rinvenuto.

Avanzava, inoltre, il sospetto che, l'eventuale falsificazione dell'elenco fosse stata effettuata direttamente presso l'ufficio del Genio Civile e non presso la USL.

L'imputato Busto Giuseppe precisava di essere stato nominato componente del Comitato di gestione solo il 24.12.82 e di non aver quindi potuto partecipare alla delibera istitutiva del poliambulatori.

Spinelli Vito con apposita memoria indicava con esattezza le delibere alle quali aveva partecipato e, insieme agli altri imputati, si riportava alla memoria difensiva presentata dal Madaro.

Infine, al termine dell'istruttoria, il P.M. concludeva come da requisitoria in atti.

L'attento esame dei fatti e comportamenti sopra descritti, permette di costruire la vicenda processuale nel modo seguente: il Comitato di gestione della USL BA/14, senza attendere l'esecutività della delibera assembleare n. 23/82, istituiva dei poliambulatori, nel settembre '82 approvava l'utilizzazione di quota parte del fondo sanitario Regionale 1980 per l'acquisto dell'arredamento e delle attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e successivamente, pur in presenza di una sospensione dell'esecuzione di tale delibera disposta dal CO.RE.CO., in data 3.2.83 autorizzava l'acquisto di attrezzature ed arredamenti col sistema della licitazione privata.

Orbene, sulla base di tali rilievi è già possibile evidenziare un comportamento sicuramente illegittimo da parte dei componenti del Comitato di Gestione che, abusando delle loro funzioni, hanno nella circostanza agito con eccesso di potere. Certo l'istruttoria svolta non ha potuto acquisire la prova che sin dall'inizio tale comportamento sia stato assunto allo scopo di recare vantaggio a terzi e, ciò nonostante, non può dubitarsi della sicura ricorrenza di un'ipotesi delittuosa prevista dalla legge.

La mancanza di prova in ordine alla presunta volontà di arrecare vantaggio a terzi, non impedisce infatti di far rientrare detto comportamento nell'ambito di applicazione dell'art. 323 C.P., per la cui sussistenza, è richiesta soltanto la coscienza e volontà di agire al di là dei limiti consentiti dalle facoltà discrezionali del pubblico ufficiale.

Ne deriva allora che l'imputazione di interesse provato ascritta ai prevenuti al capo A) della rubrica, va modificata in quella di abuso innominato prevista dall'art. 323 C.P.; tuttavia, l'entrata in vigore della legge 26.4.1990 n. 86, pone alcuni problemi per effetto della verificatesi successione di leggi penali.

Invero la nuova legge disciplina ex novo il reato di abuso di ufficio individuando come elementi costitutivi, oltre all'abuso di ufficio anche al fine di procurare a se e ad altri un ingiusto vantaggio o di arrecare un danno ingiusto. Inoltre, punisce tale comportamento con la reclusione fino a due anni, in modo sicuramente più grave rispetto a quanto stabilito nella precedente formulazione dell'art. 323 (reclusione fino a due anni o multa da L. 100.000 a L. 2.000.000).

E' allora evidente che, per effetto del 3° co. dell'art. 2 C.P., nella precedente formulazione dell'art. 323, va individuata la legge più favorevole al reo e, conseguentemente, a seguito del P.P.R. 12.4.90 n. 75, dall'imputazione così modificata, i primi dieci imputati, ad eccezione del Cirielli, vanno prosciolti per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.

A ben vedere, però, l'istruttoria svolta ha evidenziato anche altri tipi di comportamento da parte dei componenti del Comitato di gestione, anch'essi rivelatori di altrettante sicure violazioni di legge.

In particolare, la decisione di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per l'acquisto di arredamenti ed attrezzature del poliambulatorio di Adelfia e Sammichele, non può sicuramente ritenersi conforme alla legge.

In primo logo perché, la delibera istitutiva dei poliambulatori non era ancora diventata esecutiva e, in secondo luogo, perché la decisione dell'acquisto di beni strumentali effettuata assai prima dell'individuazione dei locali dove dovevano essere installati, ha comportato necessariamente la loro mancata utilizzazione per un notevole lasso di tempo (circa due anni), con evidente spreco di denaro pubblico che poteva essere destinato al soddisfacimento di ben più urgenti necessità.

Da qui l'imputazione di peculato per distrazione contestata ai prevenuti al capo B) della rubrica.

A seguito però dell'entrata in vigore della legge 86/90 la figura del peculato per distrazione, non è più prevista come reato nella nuova formulazione dell'art. 314 C.P.; occorre quindi anche qui risolvere il problema della successione delle leggi nel tempo.

Orbene, secondo il principio stabilito dal 2° co. dell'art. 2 C.P., "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo lal egge posteriore, non costituisce reato", per cui in ordine alla distrazione del pubblico denaro così realizzata, deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto come reato.

Nè d'altra parte sembra possibile ricomprendere siffatto comportamento, nella fattispecie aggravata dall'abuso di ufficio prevista dalla nuova formulazione dell'art. 323 C.P., pur astrattamente possibile perché trattasi di legge più favorevole al reo (3° co art. 2 C.P.).

Invero, poiché non è dato conoscere in atti se la decisione di acquistare gli arredamenti e le attrezzature, si a stata realmente presa sin dal primo momento allo scopo di arrecare un vantaggio patrimoniale a terzi, di tale fattispecie non risulterebbero esistenti gli elementi costitutivi richiesti dalla legge.

Per quanto riguarda il falso di cui al capo C) della rubrica, sulla base delle risultanze istruttorie, è del tutto pacifico che l'inserimento nell'elenco predisposto dall'ufficio del genio Civile della ditta Zema, è stato effettuato attraverso la cancellazione e la sostituzione del precedente nominativo (ditta O.M.E.C.) esistente sull'originale dell'atto (cfr. allegato n. 10 del rapporto dei CC.). Tale sostituzione si deve ritenere sicuramente effettuata dopo la formazione del documento originale, giacche nella copia conservata presso l'ufficio del genio Civile al posto della ditta Zema figura ancora la ditta O.M.E.C. Il fatto poi che tale elenco sia stato ritirato a mano dallo stesso imputato Madaro, presidente del Comitato di gestione, costituisce un serio indizio a suo carico in ordine alla materiale esecuzione del falso contestato.

Non altrettanto provata sembra invece, la colpevolezza degli altri componenti del Comitato di Gestione, in ordine alla materiale partecipazione alla falsificazione dell'atto ovvero, alla sua consapevolezza.

Invero, è ben possibile che essi, in assoluta buona fede, abbiano ritenuto che l'inserimento della ditta Zema nell'elenco fosse stato direttamente effettuato dall'ufficio firmatario e conseguentemente che nessun sospetto abbiano avuto sull'eventuale falsificazione dell'atto; per conseguenza da tale imputazione essi vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.

Il Madaro, invece, per le considerazioni sopra svolte, a seguito del D.P.R. 12.4.90 n. 75, va prosciolto dalla medesima imputazione perché estinta per intervenuta amnistia.

Nei confronti dello stesso Madaro ad analoga conclusione deve giungersi in ordine al falso per soppressione contestato al capo E) della rubrica.

Invero, l'unica persona interessata a far scomparire la prova del falso consumato, era proprio il Madaro, al quale quindi, è stato esattamente imputato il reato de quo.

Occorre ora esaminare un altro aspetto della vicenda che pur essendo direttamente connesso con il capo D) della rubrica, implica una diversa formulazione della relativa imputazione.

Si tratta in particolare, del comportamento assunto dai prevenuti e soprattutto dal Madaro che, consapevole della falsificazione effettuata, ha ciò nonostante procurato l'assegnazione della gara per la licitazione privata degli arredi e delle attrezzature per il poliambulatorio di Adelfia, alla ditta Zema.

Già si è detto come non risultino acquisite agli atti prove della consapevolezza di tale falsificazione da parte degli altro componenti il Comitato di gestione e,per conseguenza, in ordine a tale vicenda nessuna accusa può muoversi nei loro confronti.

Diversa è invece la posizione del Madaro e naturalmente dello Zema, effettivo beneficiario del provvedimento. Il Madaro infatti, perfettamente consapevole della consumata falsificazione, con l'atto che assegnava alla ditta Zema, ha sicuramente preso un interesse provato in un atto del suo ufficio.

Il relativo capo di imputazione va pertanto modificato nel modo seguente: del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 324 C.P., per avere, in concorso tra loro, preso un interesse provato in un atto del loro ufficio facendo in modo di aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle illecite condizioni di cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di arredamenti ed attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia.

Da tale imputazione i prevenuti, ad eccezione del Madaro e dello Zema, vanno prosciolti per non aver commesso il fatto.

Quanto alla posizione degli altri due imputati, di fronte alle considerazioni sopra svolte in ordine alla sussistenza a loro carico di sufficienti indizi di colpevolezza, occorre anche qui riportarsi ai criteri stabiliti dall'art. 2 C.P., in conseguenza della modifica legislativa già ricordata.

E' noto infatti che, secondo l'art. 20 della legge 86/90, l'art. 324 C.P. è stato abrogato, tuttavia occorre esaminare se il comportamento posto in essere dai prevenuti, possa eventualmente rientrare nell'ambito di applicazione della nuova fattispecie prevista dall'art. 323 (abuso di ufficio).

Già si è detto che tale imputazione sussiste nella forma aggravata di cui al capoverso, allorché il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusa del suo ufficio al fine di procurare a se o ad altri, in ingiusto vantaggio patrimoniale.

Astrattamente quindi, la fattispecie in esame, potrebbe tranquillamente rientrare in tale previsione, sussistendone tutti gli elementi costitutivi, ma tale operazione, sarebbe di fatto ostacolata dalla circostanza che l'attuale normativa prevede una pena sicuramente più grave rispetto alla precedente (la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di cinque anni, di contro la reclusione da sei mesi a cinque anni a alla multa da L. 200.000 a L. 4 milioni, stabilita in precedenza).

Dovrebbe quindi a questo punto applicarsi per effetto del disposto del 3° co. dell'art. 2 C.P., la legge più favorevole al reo e cioè la precedente formulazione dell'art. 324 C.P.

Così facendo però, si darebbe vita ad una terza norma incriminatrice che, nella parte precettiva farebbe riferimento alla nuova legge e, nella parte sanzionatoria, a quella precedente, comportamento questo assolutamente vietato dall'interprete secondo la dottrina dominante e la costante giurisprudenza (cfr. per tutte Cass. 20.5.1953 in Riv. It. di Diritto Pen. 1954, 2°, 485).

Non potendo trovare applicazione per le ragioni sopra esposte il terzo comma dell'art. 2 C.P., di fronte ad una esplicita abrogazione della precedente normativa, occorre rifarsi al principio generale sancito dal 2° co dello stesso art. 2, ritenendo che il comportamento posto in essere dai prevenuti, non sia più previsto dalla legge come reato.

Nei confronti del Cirielli, deceduto nelle more dell'istruttoria, in ordine all'abuso in atti di ufficio -così come derubricato al capo A)- va dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta morte del reo.

Analogamente a quanto disposto per gli altri imputati, relativamente agli altri reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 152 C.P.P., va pronunciata sentenza di non doversi procedere per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

VISTI gli artt. 242 D.L. 271/89 - 374 C.P.P. e segg. precedentemente in vigore, DICHIARA chiusa la  formale istruzione e, su difformi richieste del P.M.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di MADARO Nicola, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni, PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito, VAVALLE Saverio, VENEZIA Luigi, BUSTO Giuseppe in ordine al reato p. e p.dagli artt. 81 cpv 110, 323 C.P., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di componenti il Comitato di Gestione della U.S.L. BA/14, abusando dei poteri inerenti le loro funzioni, disposto l'approvazione delle delibere relative all'acquisto di attrezzature sanitarie ed arredi da destinare ai poliambulatori di Adelfia e Sammichele, senza che le delibere istitutive dei predetti poliambulatori, fossero munite della necessaria esecutività;  - così derubricata e modificata l'originaria  imputazione di cui al capo A) - per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.

DICHIARA N.D.P. nei confronti dei medesimo prevenuti, ad accezione del Cirielli, in ordine alla imputazione di cui al capo B), perché trattasi di di fatto non più previsto dalla legge come reato.

DICHIARA N.D.P. nel confronti di CIRIELLI Silvio, CRISTANTIELLI Eligio, GARGANO Giovanni, PASTORE Vincenzo, SPINELLI Vito, VAVALLE Saverio, VENEZUA Luigi e BUSTO Giuseppe in ordine alla imputazione loro ascritta al capo C) per nona aver commesso il fatto.

DICHIARA N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola e ZEMA Elio - quest'ultimo relativamente al concorso contestatogli al capo F) - in ordine all'imputazione ascritta al capo C), per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.

DICHIARA N.D.P. nei confronti dei prevenuti dal n. 2 al n. 9, in ordine al reato p. e p. dagli artt. 110, 324 C.P. per avere, nelle qualità come sopra precisate, in concorso tra loro, preso un interesse   privato in un atto del loro ufficio facendo aggiudicare alla ditta Zema, pur nelle illecite condizioni di cui al capo C), la gara di appalto relativa alla fornitura di arredamenti ed attrezzature sanitarie per il poliambulatorio di Adelfia - così modificata l'originaria imputazione di cui al capo D) - per non aver commesso il fatto.DICHIARA N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola e ZEMA Elio -quest'ultimo relativamente al concorso contestatogli al capo F), in ordine alla  medesima imputazione, così come modificata, perché trattasi di fatto non più previsto dalla legge come reato.

DICHIARA N.D.P. nei confronti di MADARO Nicola in ordine alla imputazione a lui ascritta al capo E) perché il reato estinto per intervenuta amnistia.

DICHIARA N.D.P. nei confronti di CIRIELLI Silvio in ordine alle imputazioni a lui ascritte al capo A), così come modificato e al capo B) della rubrica, per essere i reati estinti per intervenuta morte del reo.