SENTENZA DEL 21 DICEMBRE 1994

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DI SEGUITO LA CORAGGIOSA, ESEMPLARE SENTENZA EMESSA DA TRE GIUDICI INCORRUTTIBILI, SENTENZA INAPPELLABILE PER QUALUNQUE ONESTO AVVOCATO, MA NON PER L'IMPUTATO PRINCIPALE ED UN SUO SODALE, CHE ATTRAVERSO I LORO AVVOCATI SONO RIUSCITI AD OTTENERE DALLA CORTE DI APPELLO UNA SENTENZA ASSOLUTORIA OVE SI ATTESTA CHE ESISTE AGLI ATTI  "MATERIALE PROBATORIO DI ESAURIENTE VALENZA AI FINI DECISIONALI..." CHE INVECE DIMOSTRA TUTTO IL CONTRARIO: OMISSIONI D'ATTI D'UFFICIO, FALSITA' E CURRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI!.

I COMUNICATI DELL'EX PRESIDENTE DALLA USL/BA 14 DI ACQUAVIVA DELLE FONTI EMESSI

CONSUETUDINE DEI POLITICI DEL MALAFFARE, ALL'INDOMANI DEGLI AVVISI DI GARANZIA

 

MANCANO LE VIDEO REGISTRAZIONE DEL TG 3 PUGLIA E DELLA ALTRE TV PRIVATE

 

 

Come è cambiato il Mondo! Ricordo che i miei genitori mi dicevano che dicendo bugie riguardo a qualcuno si rischiava di veder arrivare i carabinieri e finire al riformatorio. Adesso si può denunciare per iscritto e pubblicare in Internet. Sei hai scritto la verità, riceverai minacce di morte o, in alternativa, una tranquilla e agiata vecchiaia in uno dei lontani paradisi fiscali ben conosciuti da evasori, corrotti e corruttori!

         PARAGRAFI EVIDENZIATI IN VERDE = DIRITTO                                                                                 PARAGRAFI EVIDENZIATI IN GIALLO = FATTO

                                                                                                                                                                                           

 

N. 395/94 Reg. Gen.                                                                                                     N. 962  Reg. Sent.
N. 2945/92 P.M.                                                                                                             Depositata in Cancelleri
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                             

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Il giorno 21          del mese  di        dicembre        millenovecento 94

IL TRIBUNALE DI BARI

sezione   Terza composto dai Signori Magistrati:

  1. Dott. Michele CRISTIANO                                                          Presidente

  2. Dott. Francesca LA MALFA                                                        Giudice                           

  3. Dott. Stefano SERNIA                                                                     "

con la presenza del DottTOSTO

Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Sig.   Calabrese Segretario
ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

nella causa penale  di   primo grado

CONTRO

  1. MADARO Nicola, n. a Sammichele di Bari il 22.7.36, ivi res. Via Don Minzoni, cn; lib. pres., dif. Avv. Gaetano Contento di fid.;

  2. VAVALLE Saverio, n. Bari 27.12.48, res. Acquaviva trav. Lucarelli c.n.; lib. pres., dif. Avv. Gaetano Scamarcio di fid.

IMPUTATI:

del reato di cui agli artt. 117, 317 C.P. perché, in concorso tra loro e con il Senatore Silvio Cirielli - deceduto - il primo in qualità di Pubblico Ufficiale, quale Presidente della USL BA/14 e, quindi, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, il secondo contribuendo materialmente con la sua condotta alla realizzazione dell'evento lesivo, costringendo ed inducendo Broglio Montani Mario a dare, quale condizioni per poter partecipare ad una gara per la fornitura alla USL BA/14 di macchine da scrivere elettriche e di altro materiale per ufficio, una somma pari al 20% dell'importo complessivo della predetta fornitura, e ciò facendogli chiaramente intendere, nel corso di un incontro appositamente organizzato, che senza il loro intervento non avrebbe potuto utilmente partecipare alla gara, ottenendo, quindi, dopo l'avvenuta fornitura da parte del Broglio Montani e la corresponsione ad opera della USL BA/14 di quanto dovutogli quale corrispettivo, previa ripetuta e perentoria richiesta da parte del Vavalle, il pagamento della somma "promessa" pari a lire 2.500.000. In Acquaviva delle Fonti in epoca antecedente e prossima al 27.12.82.


 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: il P.M.: concesse le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, condannarsi gli stessi alla pena di tre anni di reclusione ciascuno e pene accessorie; entrambe le difese: assolversi gli imputati per non aver commesso il fatto__________________________________________________________________________________________________________

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto Emesso in data 21/2/94 il GIP presso questo Tribunale dispose la citazione di Madaro Nicola e Vavalle Saverio perché venissero giudicati del reato loro in concorso ascritto in epigrafe; alle udienze del 27/10 e del 21/12 si è quindi proceduto alla celebrazione del dibattimento, alla presenza di entrambi gli imputati, assistiti da difensori di fiducia, assumendo le prove indicate dalle parti (per il P.M.: testimonianza della p.o. Broglio Montani Mario, di Dalena Anna, all'epoca dei fatti sua segretaria, e del brig. CC Toscano Berardo; per le difese: testimonianza del dott. Palmisano Giuseppe, direttore di ragioneria dell’ospedale di Conversano; acquisizione di documentazione relativa alla gare in oggetto ed ad altri contratti di fornitura in passato stipulati dalla USL BA/14 col Broglio Montani) e, in quella del 21/12/94, anche la testimonianza disposta d'ufficio ex art. 507 cpp, di Marangelli Giovanni, all'epoca legale del Broglio Montani.

Terminata l'istruttoria dibattimentale il Tribunale, ricevute le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza come da dispositivo che si allega

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MOTIVI DELLA DECISIONE

In esito alla svolta istruttoria dibattimentale, è convincimento del Tribunale che gli imputati siano raggiunti da prove di colpevolezza in ordine al reato loro ascritto, sicché se ne impone la condanna.

Dette prove poggiano fondamentalmente sulla deposizione della persona offesa, riscontrata e confortata da altra prova testimoniale e da prove documentali che attestano che la gara cui egli prese parte fu caratterizzata da alcune stranezze procedimentali che non trovano altra spiegazione - nell'implausibilità e insufficienza logica di quella offerta dall'imputato Madaro - che quella della veridicità della deposizione della predetta p.o., Broglio Montani Mario.

In ordine al valore della deposizione del teste in parola si è accentrata la critica difensiva, imperniata in primis sull’asserita esistenza di un preteso principio normativo di valutazione della prova, secondo il quale andrebbe affermata la insufficienza della deposizione della parte lesa - in virtù della sua posizione di denunziante dei fatti per cui è processo - a fungere da prova sufficiente alla condanna; in secondo luogo, si afferma l'inattendibilità del teste, in forza di alcune asserite imprecisioni della sua deposizione e del contrasto con quelle rese da altri testimoni, in parte indotti dalla difesa, in parte escussi d'ufficio dal Tribunale.

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A prescindere, per il momento, dal rilievo che la deposizione del Broglio non e affatto l'unica prova di responsabilità valutata dal Tribunale e che la stessa appare comunque confortata da altri elementi di valutazione (nel mentre il contrasto con le altre prove testimoniali o e - in taluni casi - apparente e quindi irrilevante o - in un altro caso - si risolve addirittura in un giudizio di inattendibilità dell'altra deposizione) occorre in via preliminare rilevare che il principio affermato dalla difesa non trova alcun conforto nella normativa esistente, nel mentre la sua applicazione condurrebbe ad esiti assolutamente aberranti a tutto beneficio di chi avesse cura di scegliere, per i propri crimini, vittime isolate in assenza di ulteriori testimoni.

Pur nella piena coscienza che la difficoltà concreta pervenire alla prova non consenta di abbassare la soglia del livello di certezza necessario alla condanna, devesi comunque ritenere che il legislatore, ferma la funzione di garanzia propria del processo, non abbia inteso vanificare le esigenze di difesa sociale che, astrattamente tutelate dalla funzione preventiva generale della norma penale, possono poi concretamente realizzarsi solo attraverso la predisposizione degli strumenti utili all'individuazione e alla punizione del responsabile del reato.

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Sicché, laddove tali ultime necessità non cozzino con evidenti e certi principi di garanzia e prudenza nell'assunzione e valutazione della prova, non appare corretto, in assenza di una specifica norma processuale che ponga limiti al giudicante, inferire a priori limitazioni al valore della prova, che non siano desumibili quanto meno dai principi generali che ispirano il sistema processuale vigente.

Volendo affrontare la questione in chiave di paradosso si potrebbe anzi rilevare come già la esplicita previsione normativa di punibilità di reati consumati in assenza di spettatori (si pensi alla violenza carnale, che solo se commessa in luogo aperto al pubblico diventa perseguibile d'ufficio per connessione col reato di atti osceni, laddove laddove la forma ordinaria di punibilità prevista dal legislatore è invece quella della querela) imponga di ritenere errata la prospettazione difensiva: a meno di non voler pensare (per tornare all'esempio tratteggiato) che il legislatore del 1930 abbia inteso immaginare, nella formulazione della norma, ipotesi di violenza carnale consumate solo ed esclusivamente in luoghi privati, chiusi al pubblico, ma in presenza di più persone non partecipanti al reato (pena la incompatibilità con l'ufficio di testimone).

A confutazione della succitata infondata tesi ermeneutica, piuttosto che ricorrere alla ricerca di altri paradossi, appare invece opportuno, muovendo dalle esigenze di garanzia

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 dell'imputato e del diritto di difesa sottese alla natura stessa del processo e connaturate alla sua ratio essendi, procedere ad un esame obiettivo del diritto positivo, premettendo quindi alcune considerazioni in ordine al valore probatorio della testimonianza, quale la stessa appare essere stata disciplinata ed intesa dal legislatore del codice repubblicano, sottoponendo ad esame serio e sereno la normativa vigente, anche alla luce di quella precedentemente in vigore, di cui l'attuale è palesemente diretta espressione (anche nel senso che il Legislatore ha avuto cura di precisare, in alcune norme ad hoc, principi in ordine alla cui vigenza era insorta controversia nel vigore del precedente codice di rito: si pensi alle norme in tema di valutazione degli indizi e della chiamata in correità).

Sia il Legislatore del codice del 1930, sia il Legislatore repubblicano hanno dedicato scarsissima attenzione alla definizione del valore processuale delle singole fonti di prova, rifiutando il sistema della prova legale a favore di un sistema fondato sul c.d. principio del libero convincimento del Giudice: principio che, non espressamente enunciato nel codice previgente, ha trovato invece più esplicita formulazione in quello del 1988, come si desume dalla lettura degli artt.192 co.1° , 189 e 193 cpp che, affidando alla motivazione del giudice ed alla sua discrezionalità non solo la valutazione della prova, ma anche l'individuazione

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dell’ammissibilità di prove atipiche e la sua libertà dai limiti posti dalle prove legali, ha chiaramente sancito la tendenziale libertà del giudice di fronte alla valutazione del fatto.

A scanso di equivoci e di erronee interpretazioni, è bene precisare che questo Giudicante non confonde la libertà di convincimento con l'arbitrio, ed è per contro pienamente conscio dei limiti che il Legislatore pone alla libertà del suo convincimento (basti pensare, a tal fine, oltre che alle regole di assunzione della prova stabilite sotto sanzione di nullità, anche agli espressi divieti di cui agli artt. 225 bis co. 2°; 226 quinquies; 313 co 2°; 304 co. 4°codice del 1930 e a quelli di cui agli artt.191; 192 co. 2°, 3° e 4°; 188; 195 co. 3°; 197; 198 co. 2°; 63 e 63; 195 co. 4° nuovo cpp).

Tanto premesso, è tuttavia opportuno rilevare che ogni qualvolta il Legislatore ha posto dei limiti alla libertà di convincimento del Giudice, ciò ha fatto non tanto imponendogli un determinato risultato conoscitivo, quanto piuttosto proibendogliene uno considerato potenzialmente errato (in genere, a causa dell'inaffidabilità del procedimento di assunzione della prova) o, invece "politicamente" od "eticamente" sgradito, perché conseguente alla violazione di ritenuti irrinunciabili principi di civiltà giuridica o di diritti fondamentali della persona nella formazione della prova (cosi, ad esempio, a tutela della libertà e riservatezza

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delle comunicazioni private, sancendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche non legalmente disposte, o delle dichiarazioni rese dall'imputato detenuto alla p.g. senza assistenza di difensore o, ancor peggio, sotto tortura).

Se deve quindi affermarsi che il Legislatore non ha inteso costringere il Giudice ad un determinato risultato conoscitivo, "in positivo" in presenza di determinati mezzi di prova (nel che, appunto, si sostanziano i regimi ti prova legale: si pensi alla disciplina civilistica della confessione o del giuramento decisorio), può viceversa asserirsi che, in talune altre ipotesi (a parte i casi in cui ha, come detto, stabilito di precludergliene uno determinato), ha autorizzato (e di certo non costretto) il giudicante a ritenere provato il fatto sol perché rappresentatogli da un unico mezzo di prova dotato di adeguata capacità significativa, e purché non sussistano fondate ragioni che consiglino di svalutarne il valore.

Tale è, appunto, l'ipotesi della testimonianza che, come suol dirsi "fa prova sino a prova contraria": principio che può ritenersi valevole sia per il vecchio che per il nuovo rito_____________________

Il fondamento di tale asserto è rinvenibile in un'attenta interpretazione delle norme di cui agli artt.348, co. 2° e 3°, e 348 bis cpp del 1930 da un lato e, dall'altro, di cui agli artt. 196 , 197 e 198 co. 2° cpp del 1988.

Dette norme, ed in particolare gli artt. 348 (vecchio rito)

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 e 196 (codice vigente) sopra menzionati, riconoscono a tutti, senza alcuna distinzione di età, sesso, censo, razza, cultura o altra condizione personale, la capacità di testimoniare e cioè di contribuire, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del Giudice; l'importanza ed il significato di tale disciplina emergono in tutta la loro chiarezza sol che si considerino la diversa disciplina dettata in tema di valutazione della c.d. "chiamata di correo" ed il regime giuridico delle dichiarazioni rese da chi, nello stesso od in altro processo, rivesta il ruolo di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato.

Infatti, i commi 2 e 3 dell'art.348 cpp (1930) e l’art.197 cpp (1988) inibiscono assolutamente - sotto pena di nullità nel rito previgente, a pena di inutilizzabilità nel nuovo - l'assunzione del ruolo di testimone all'imputato e a chi rivesta, anche in altro procedimento, il ruolo di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato.

E' noto come nella vigenza del codice del 1930 sia stata per lungo tempo opinione di dottrina e giurisprudenza che il divieto di cui ai commi 2 e 3 dell'art.348 fosse espressione del principio "nemo tenetur se detegere", e mirasse quindi unicamente a salvaguardare l'imputato dalla eventualità di vedersi costretto all'alternativa tra il confessare il reato, e subirne la conseguente pena, o commettere invece il reato di falsa testimonianza (col rischio di cumulare a quella per il

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reato già commesso anche la pena per quello di falsità nel processo). _________________________

La migliore giurisprudenza e dottrina non mancarono però di rilevare che l'art.348 si prestava anche ad un'ulteriore interpretazione, specie se letto in relazione all'art.348 bis (lo stesso vale per la lettura degli artt. 196, 197 e 210 del nuovo cpp): il riconoscimento a tutti senza alcuna distinzione, della capacità di testimoniare, salvo solo al Giudice di valutarne l'attendibilità (inciso non riprodotto nell’art. 196 nuovo cpp, ma rinvenibile nell'obbligo di valutazione motivazione assegnato al giudicante in via generale nel 1° co. dell'art. 192 ncpp), e l'esclusione di tale capacità in testa all'imputato (od indagato o indiziato anche solo di reato connesso), al quale pure era ed è riconosciuta la possibilità di rendere dichiarazioni destinate ad avere un qualche rilievo probatorio (atteso che potevano e possono essere rese anche nel dibattimento, luogo deputato alla formazione della prova) indicavano chiaramente - in presenza di mezzi di prova aventi la medesima natura storico-rappresentativa - da un lato, il favore con cui il Legislatore aveva considerato la prova testimoniale, sottoposta solo alla valutazione di attendibilità del Giudice - e quindi, una volta superato positivamente tale vaglio, idonea a fornire, di per se sola, la prova del fatto oggetto della deposizione - e, dall'altro lato, il disfavore ed il

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sospetto con cui il Legislatore aveva invece considerato le dichiarazioni rese da chi, essendo chiaramente interessato all'esito del processo (dipendendone il proprio onore e la propria libertà), non poteva non presumersi avrebbe tentato di influire sull'esito dello stesso, anche mentendo ed accusando altri______________________________________________________________________

L'esattezza di tale interpretazione trova ora conferma nel chiaro enunciato dell'art.192 co. 3° e 4° ncpp, che afferma insufficienza della c.d. "chiamata di correo" a fondare, di per se sola la prova di quanto affermato dal "chiamante", stabilendosi la necessità del conforto di ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità; disposizione, invece, non riprodotta nell’art. 196 ncpp in ordine alla capacità a testimoniare, sicché il valore della prova testimoniale è dalla legge sottoposto - come già era nel vigore del codice del 1930 - unicamente alla valutazione del suo intrinseco ad opera del Giudice (art. 192 co. 1°): a chiusura del sistema, l'art.197 ncpp esclude la capacità di testimoniare in capo all'imputato del medesimo reato o di reato connesso o collegato, sicché appare ora agevole affermare che ciò’che distingue normativamente il valore della testimonianza da quello della chiamata in correità (le quali, si rammenta, hanno identica natura storico-rappresentativa, sicché non è in una diversa natura che può identificarsi la ratio della diversa disciplina di valutazione) è proprio

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l’insufficienza di quest'ultima a fondare, di per se sola, la prova di quanto al Giudice rappresentato dal soggetto dichiarante il quale, per la propria particolare posizione processuale, cui e connaturato un interesse a mentire (tant'è che anche ai soggetti aventi con lo stesso comunanza di interesse, quali il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, l'art.197 inibisce la capacità a testimoniare), è reputato dal Legislatore tendenzialmente inaffidabile, sicché le dichiarazioni da quegli rese dovranno essere sottoposte a pregnante verifica, con l'ausilio di elementi di riscontro non meramente interni - come è per la testimonianza - ma anche esterni.

Ad un'interpretazione in tal senso si presta anche il 2°co. dell'art.19e ncpp, che esclude che il teste possa venire obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, non solo in adesione al principio "nemo tenetur se detegere", ma anche per la considerazione del palese interesse che quegli avrebbe, in tal caso, a mentire.

Il Legislatore ha quindi operato una valutazione difforme ed opposta dell'affidabilità - da un lato - della testimonianza e - dall'altro - della chiamata in correità, ritenendo astrattamente affidabile la prima e non la seconda, e così ponendo una vera e propria presunzione di attendibilità del teste e di inattendibilità del coimputato dichiarante.

Tali presunzioni, è bene osservare, sono entrambi semplici,

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o dell’uomo, ben potendo il Giudice disattendere una deposizione testimoniale (tale essendo il senso della riserva di valutazione dell'attendibilità del teste, di cui all'art.348 del codice previgente, e del potere-dovere di valutazione della prova sancito dall'art.192 co. 1° ncpp) o, invece ritenere attendibile la chiamata di correo (ma, si badi bene, solo in forza dell'ausilio di elementi di riscontro esterni).

La contrapposizione delle differenti discipline di valutazione dettate per la testimonianza e per la chiamata di correo già svela implicitamente il perché, il fondamento delle presunzioni sopra accennate; per quel che attiene alle dichiarazioni rese da chi ricopra la veste di persona imputata (o, per l'estensione operata dall'art.6l co. 2° ncpp, di persona sottoposta ad indagini), tale fondamento e sicuramente da ricercare nell'interesse a mentire che, come già detto, tale soggetto ha sicuramente, ove si considerino i suoi importantissimi interessi coinvolti nel procedimento ed esposti a gravissima compromissione in caso di una sentenza sfavorevole______________________________

Diversamente, e all’opposto, è a dirsi in ordine all’attendibilità della testimonianza, presunta in astratto.

Detta presunzione, semplice o dell'uomo, poggia innanzitutto sulla normale terzietà del teste rispetto all'esito del processo, che si presume generalmente a lui indifferente.

Tanto vale, nella considerazione effettuata dal legislatore,

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anche con riferimento alle dichiarazioni rese dalla parte offesa, pur se costituita parte civile, atteso che l'art. 197 ncpp (come già l'art.348 codice previgente) non ne esclude la capacità a testimoniare, mentre l'art. 208 ncpp positivamente sancisce che possa testimoniare, limitandosi, in tale ipotesi, ad escluderne l'esaminabilità (evidentemente perché inutile) come parte privata________________

Avendo il legislatore avuto cura di individuare, attraverso la disciplina delle incompatibilità, le ipotesi più comuni e ricorrenti i in cui, in virtù della sua posizione processuale, un soggetto non appaia assistito dalla presunzione di "fides" che è propria del testimone, devesi pertanto ritenere che, laddove tali incompatibilità non abbia previsto, ammettendone quindi la capacità a testimoniare, la deposizione resa dal suddetto soggetto processuale debba essere valutata alla stregua di qualsiasi altra deposizione testimoniale, e quindi col solo limite della verifica della ricorrenza delle condizioni sottese alla presunzione astratta di attendibilità del teste; sicché, alla previsione della capacità a testimoniare consegue sempre e necessariamente la sufficienza dei criteri valutativi valevoli per la prova testimoniale in genere, potendosi al più ammettere (sul punto meglio si dirà oltre) la necessità di una più approfondita verifica (ma sempre ab intrinseco, trattandosi comunque di soggetti capaci all'ufficio di testimone) delle deposizioni rese dai soggetti

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 che, pur capaci a testimoniare, in virtù della loro posizione processua1e (è il caso, ad esempio, della parte civile) si trovino in una posizione di potenziale conflitto di interessi rispetto all'obbligo di dire il vero.

Tale presunzione poggia evidentemente su di un complesso di regole di esperienza dal Legislatore ritenute astrattamente valide ed affidabili.

La prima, come accennato, è quella della normale terzietà del teste, e cioè della sua mancanza di interesse all’esito del processo nei confronti di uno specifico imputato; la seconda e che, non avendo la parte offesa interesse ad accusare un innocente, il suo desiderio di "vendetta" in sede giustiziale ben è compatibile con la veridicità della sua deposizione.

D'altra parte, l'unico interesse a mentire che potrebbe essere "istituzionalmente" proprio del denunziante, è quello a tener fermi - con la propria deposizione - i fatti denunziati onde non incorrere in responsabilità penale per calunnia, laddove risultasse la falsità di quanto denunziato.

Tale interesse, proprio di ogni soggetto che abbia sporto denunzia, non e però di tale rilevanza da condurre alle conseguenze prospettate dalla difesa in ordine alla necessità' di riscontri esterni o, comunque, ad una valutazione di sospetto nei confronti del denunziante.

Potrebbe ancora una volta ricordarsi che il legislatore non

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 ha previsto alcuna incompatibilità del denunziante all'ufficio di testimone, e trarsene le già cennate conseguenze in ordine ai criteri di valutazione da adottarsi; potrebbe altresì osservarsi che un simile interesse a mentire di natura "istituzionale", perché connesso al ruolo od alla veste processuale del teste, e ipotizzabile in capo a chiunque, nel corso del processo e prima del dibattimento, abbia reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato, e che ciononostante il codice ne riconosce la capacità a testimoniare ipotizzando altresì, tramite il rilievo probatorio dato alle dichiarazioni lette per contestazione, la possibile maggiore attendibilità di quanto dichiarato fuori dal dibattimento rispetto a quanto oggetto di testimonianza in giudizio.

Senza schermarsi dietro interpretazioni formalistiche, può tuttavia osservarsi che ad ogni forma corrisponde in genere una sostanza. E cioè una regola di esperienza che, nel caso in esame, poggia sul rilievo che, per mentire, anche in occasione di una denunzia, occorre avere uno specifico interesse in tal senso; sicché l'esame dell'attendibilità del teste, che necessariamente investe la verifica in ordine alla sussistenza o meno, in capo allo stesso, di un interesse a mentire, concreta un procedimento di valutazione dotato di adeguata efficacia garantista, dovendo chiaramente avere ad oggetto anche l'eventuale interesse dei denunziante - in tale sua

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veste processuale - a denunziare il falso in danno di taluno. _________________________________

Sicché, ne consegue, l'eventuale pericolo "inquinante" discendente dalla posizione del teste che sia anche denunziante è solo apparente e non reale, in quanto concretamente evidenziabile - se esistente - e verificabile in base ai normali criteri di valutazione della testimonianza: sicché la possibilità di fornire una risposta negativa alla domanda in ordine all'interesse del teste ad accusare falsamente qualcuno (anche al momento della denunzia), è sufficiente anche ad accertare positivamente l'insussistenza di quell’interesse "istituzionale" a mentire che si è tratteggiato a proposito della posizione del teste che abbia sporto denunzia in ordine ai fatti oggetto della sua deposizione: così sottolineandosi altresì la diversità di posizione rispetto ai soggetti processuali nei cui confronti è stabilita l’incompatibilità all'ufficio di testimone, essendo questi ultimi casi in cui l'interesse a mentire e talmente radicato e connaturato alla posizione processuale del soggetto, che il legislatore ha prudenzialmente escluso la possibilità, e sufficienza di una verifica umana della concreta insussistenza del suddetto interesse a mentire, che ha invece presunto iuris et de iure, sancendo la necessita del c.d. "riscontro esterno".

Anche la presenza di un astrattamente più inquinante

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 interesse, quale quello del risarcimento del danno, non è ritenuto dal Legislatore tale da inficiare l'attendibilità del dichiarante, che può quindi essere assunto come teste, attesa la chiara dizione dell'art. 208 c.p.p.___________________________________________________________________

Ne consegue che è certamente lecita l'assunzione, in qualità di teste, della parte civile, nonostante la stessa sia processualmente e concretamente parte, in quanto portatrice di un interesse diretto all’esito del processo; e la Cassazione ha più volte ribadito il concetto, traendone le logiche conseguenze in tema di valutazione della prova, asserendo la non necessarietà di riscontri esterni alla deposizione della p.c., ma solamente il bisogno di una verifica più approfondita della attendibilità intrinseca della sua deposizione e, verrebbe da aggiungersi, del peso che la motivazione economica può avere sui suoi comportamenti processuali: il che non vuol dire altro che anche questa deposizione testimoniale va sottoposta al tipo di verifica che è proprio della testimonianza, dove la presenza o meno di un interesse a mentire, e la possibilità o meno di escludere che lo stesso abbia influenzato o meno la deposizione del teste, attengono al regime di valutazione proprio di quella categoria di prova.

Se tanto è vero, a maggior ragione è lecita l'assunzione in qualità di teste della persona offesa dal reato che non si sia costituita parte civile, e che pertanto non abbia manifestato alcun interesse economico diretto in relazione

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 all’oggetto della causa; e la mancata previsione, da parte del legislatore, di limiti alla sua attendibilità (espressamente previsti, invece, laddove ritenuti necessari, come nel caso della deposizione del coimputato), comporta che anche la deposizione della persona offesa sia una normalissima testimonianza, e come tale debba essere sottoposta alle regole di valutazione proprie del suddetto mezzo di prova: regole di valutazione che, come si è detto, ne presumono (iuris tantum) l'attendibilità quale esito di una verifica compiuta meramente ab intrinseco. ____________________

La presunzione di generale attendibilità della deposizione (e la conseguente sufficienza, ai fini del giudizio di attendibilità, dell'esito positivo di una verifica condotta ab intrinseco) poggia infatti non solo sui principi già enunciati, ma anche su altre regole di esperienza tra cui quelle - più volte verificata, e che costituisce il fondamento della vita umana di relazione – che, normalmente, chi comunica a terzi un fatto dice la verità (c.d. principio di affidabilità, sul quale si fonda la normale vita di relazione), e che mente solo se a tanto abbia sufficiente interesse (c.d. principio di normalità); e ciò specialmente se dal suo mendacio possano scaturire conseguenze sfavorevoli per sé (incriminazione per falsa testimonianza) o per altri (ingiusta condanna dell’imputato o ingiusto sacrificio delle ragioni della parte lesa). (c.d. principio si responsabilità):

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 riconoscendo alla parte-civile la capacità di testimoniare, il Legislatore ha quindi ritenuto che, in astratto (e salvo diverse valutazioni nel caso concreto), l'interesse meramente economico della stessa non sia tale da poterla motivare ad un mendacio dalle sì gravi conseguenze per sé e per gli altri.

Detti principi pur essendo espressione dell'id quod plerumque accidit, conoscono invero numerose eccezioni, specialmente in un momento storico come quello attuale, in cui la coscienza dei valori collettivi o pubblici, nonché l'adesione agli stessi, è nei singoli fortemente appannata e ridotta. Ciò soprattutto nelle ipotesi di testimonianze rese a favore dell'imputato: ed invero, se è immediatamente ed a tutti percepibile l'odiosità e l'offensività della deposizione di chi falsamente accusi taluno di un reato, non altrettanto è invece a dirsi per ciò che attiene alla dichiarazione di chi mentisca per scagionare taluno, atteso il prevalere di meccanismi di solidarietà amicale o familiare su quelli di solidarietà civica - dei quali è espressione il dovere del cittadino di dire il vero' - la cui lesione, specialmente nell'attuale contesto storico e sociale, raramente viene avvertita nella sua offensività di interessi comuni.

Tali considerazioni permettono, comunque, di spiegare perché la presunzione di attendibilità della testimonianza, stabilita dal Legislatore, sia solamente generica e "iuris tantum", e quindi suscettibile di prova contraria e sottoposta, quanto

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 alla sua concreta ed effettiva operatività, al prudente apprezzamento del Giudice, all'esito della verifica che questi avrà effettuato della stessa. ___________________________________________

Verifica, e bene ribadire, che non abbisognando di elementi di riscontro esterni, potrà essere limitata all'esame dell1attendibilità intrinseca della deposizione.

Non sarà pertanto necessario che il Giudice rilevi l'esistenza di elementi - altrimenti accertati con i caratteri della certezza - i quali confortino la veridicità di quanto dichiarato dal testimone; fermo restando che l'eventuale presenza di elementi di tal genere potrà sicuramente rafforzare il giudizio di attendibilità della deposizione, e conseguentemente permettere di ritenere di scarso rilievo eventuali incongruenze di valore non decisivo. ___________________________________________

Necessario e sufficiente sarà per contro che detta deposizione - in omaggio ai principi c.d. di affidabilità, normalità e responsabilità - sia stata resa da persona realmente terza rispetto alle parti, della quale non possa affermarsi alcun apprezzabile interesse a mentire, e che sia stata resa edotta delle responsabilità conseguenti all'ipotesi di un'eventuale mendacio; su tali punti dovrà vertere l'indagine del Giudice, almeno "in negativo", nel senso cioè di verificare che dagli atti non emerga nulla che possa far dubitare della normale operatività dei principi su richiamati.

In omaggio ai criteri c.d. della linearità e della

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 completezza, il Giudice dovrà poi verificare che la deposizione resa dal teste sia internamente logica e coerente priva di contraddizioni (sia intrinseche sia con quanto eventualmente precedentemente dichiarato: indicativa, in tal senso, la disciplina delle contestazioni di cui all'art. 500 ncpp e 462 co. 2° codice previgente), né sia in inspiegabile contrasto con altre deposizioni testimoniali dotate di pari attendibilità o con elementi aliunde accertati con i caratteri della certezza.

La testimonianza, inoltre, dovrà essere dotata di adeguata capacità dimostrativa del fatto da provarsi; questa sarà tanto maggiore quanto meglio il teste sia stato in grado di assistervi e rappresentarselo e, quindi, riferirlo poi al Giudice (indicativa, in tal senso, la possibilità di indagine sulla pienezza delle facoltà mentali e fisiche del teste, prevista dall'art.196 co.2° ncpp) e quanto più il fatto oggetto della deposizione sia "significativo" di ciò che con la testimonianza si intende provare. ___________________________________________________________________________

Infine, sicuramente, giova all'attendibilità della testimonianza che il tatto sia analiticamente esposto (in base alla regola di esperienza che insegna che la menzogna è normalmente lacunosa ed incompleta, per l'impossibilità di attribuire ad un fatto inventato la ricchezza di particolari che sono propri, invece, degli accadimenti reali): per lo stesso motivo, gli artt. 194 co. 3° e 499 ncpp – come già invero

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 disponeva l'art. 349 codice previgente - dispongono che i testi siano esaminati su fatti determinati e rispondano a domande specifiche; l'intera disciplina della assunzione della prova testimoniale è infatti - e chiaramente - orientata ad assicurare la genuinità delle risposte (come indicato dal divieto di domande che possano nuocere alla loro sincerità o che abbiano contenuto suggestivo - artt. 49 ncpo e 343 codice previgente - e dalla previsione di un potere di intervento censorio del Giudice in ipotesi di scorrettezze in tale assunzione). _______________________________________________

Tutto ciò attiene, tuttavia, ad un momento precedente a quello dell'effettuazione della verifica dell'attendibilità del testimone, anche se è chiaramente finalizzato a facilitare e rendere possibile e fruttuosa detta verifica, attraverso la preventiva eliminazione di alcune delle più frequenti ed identificabili cause di inquinamento della genuinità della deposizione._________________________

All’efficace effettuazione della verifica in parola sono sicuramente finalizzate alcune norme relative all 'assunzione della testimonianza (prevedendosi l’ammissibilità, ad esempio, di indagini circa l'eventuale comunanza di interesse del teste con una delle parti: cfr. art. 194 co. 2°), anche se il compito di evidenziare eventuali motivi di dubbio sull'attendibilità del teste e sulla completezza della sua percezione o conoscenza dei fatti riferiti è affidato - nel

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nuovo codice – principalmente alle parti, e cioè ai soggetti che più hanno interesse alla completa effettuazione di tale verifica e, per la loro maggiore conoscenza dei fatti (si pensi all'istituzionale ignoranza del giudice in ordine a tutto quanto non contenuto nel fascicolo per il dibattimento maggiormente sono in grado di evidenziare particolari rilevanti - ai fini della suddetta verifica - all'attenzione del giudice, che altrimenti mai potrebbe coglierli.

E' infatti il contraddittorio tra le parti nell'assunzione della prova testimoniale che dà la garanzia della profondità della verifica: quanto più pieno è il contraddittorio, tanto più completa e affidabile la suddetta verifica, e conseguentemente affidabile ed attendibile il teste che l'abbia superata; è l'esigenza di assicurare la pienezza di tale contraddittorio, ad esempio, che impone l'esame diretto del teste ad opera delle parti e, pertanto, anche l'esame in ipotesi di testimonianza "de relato", del teste "fonte" (art.195 co. 1° e 7°; art. 203 ncpp e art. 349 u.c. codice previdente) qualora le parti lo ritengano necessario.

Se tale è la disciplina della valutazione della prova testimoniale, ne consegue che il Giudice intanto potrà ritenere provato un tatto sulla base della sola testimonianza, in quanto la stessa soddisfi, in concreto e pienamente, in esito all'assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, tutte le condizioni sopra menzionate, ed alla cui

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ricorrenza il Legislatore ha inteso subordinare l’effettiva operatività della già indicata presunzione di affidabilità del teste. ______________________________________________________________

Tale è, infatti, la funzione della verifica demandata al Giudice e la ragione dell'obbligo di motivazione impostogli dalla legge (art.192 co. 1 ncpp); ove il Giudicante dovesse invece verificare il difetto di anche una sola delle condizioni alla cui ricorrenza il Legislatore ha subordinato il valore di prova della testimonianza, sorgerebbe in tal caso la necessità di superare tale deficienza.

E ciò in due possibili modi: o in via logica (ad es.: il teste ha astrattamente un interesse a mentire, ma in concreto può escludersi, per determinate ragioni, che ne sia rimasto condizionato; oppure: il teste contraddice quanto precedentemente dichiarato, ma si tratta di particolari secondari e la confusione può pertanto essere con certezza collegata all'appannamento dei ricordi per il trascorrere del tempo), o in via fattuale. mediante ricorso ad ulteriori elementi di prova atti a confermare l'attendibilità della testimonianza; ed infatti, essendo venuto meno uno dei presupposti di "autosufficienza" della prova testimoniale, che la differenziano dalla chiamata di correo, appare logico che anche una testimonianza "debole" debba essere assoggettata allo stesso regime di valutazione previsto per le dichiarazioni di chi rivesta la posizione di imputato.

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Non ogni contraddizione, incoerenza o incongruenza, tuttavia, vale di per se ad inficiare l'attendibilità del teste, essendo numerose le ipotesi in cui le suddette "deficienze" della prova abbiano una spiegazione che assolutamente non implichi la mendacità del teste o la sua inattendibilità per grave debolezza della percezione o del ricordo.____________________________

Sebbene generalmente si sia adusi a riporre una non ragionevole aspettativa nelle capacità mnemoniche del teste (abitudine la cui origine va probabilmente ricercata nello atteggiamento di inconscia cancellazione della dimensione cronologica del processo cui, nel vecchio rito, il Giudice era portato dalla lettura di dichiarazioni precise ed analitiche, rese in istruttoria e di apparente vivezza ed attualità, ma spesso risalenti anche a molti anni prima, allorché il ricordo dei fatti era particolarmente fresco), va tuttavia rimarcato come appartenga alla esperienza comune - e non solo alle scienze psicologiche - il rilievo che i ricordi sono soggetti a rapido affastellamento che cancella la ordinata successione degli eventi, i quali perdono la loro prospettiva cronologica e, spesso, anche la loro individualità, confondendosi, alla fine, in impressioni nascenti dalla rielaborazione che il teste naturalmente è portato a compiere dei propri ricordi, selezionando di ciò che gli è accaduto, solo i tratti più rilevanti e, spesso, più il loro significato e le loro

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 conseguenze che la loro oggettività individuale. _________________________________________

Tanto sicuramente deve generalmente indurre a prudenza nella valutazione della testimonianza, attesa la estrema difficoltà di distinguere, nel racconto reso dal teste, quanto sia stato oggetto di reale percezione e quanto, piuttosto, rielaborazione sintetica di una pluralità di dati correttamente percepiti (nella migliore delle ipotesi) ma ormai dissoltasi nella loro individualità a favore della ricostruzione soggettiva degli eventi operata dal soggetto narrante.__________________________

Se tutto ciò è vero, è vero altresì che non sempre è necessario, ai fini della valutazione della penale responsabilità dell'imputato (e cioè ai fini dell’esatta ricostruzione della sua condotta, onde valutarne l’eventuale illiceità giuridica o ai fini della valutazione delle capacità percettive del teste (ai fini del giudizio di attendibilità soggettiva del medesimo, e quindi al di fuori di eventuali dubbi circa la sua sincerità) procedere ad una particolareggiata ricostruzione degli eventi e del loro ordinato succedersi; spesso, infatti, pur in mancanza di sufficiente precisione, la narrazione compiuta dal testimone può contenere gli elementi necessari ai fini delle valutazione sopra cennate: così, ad es., la deposizione in cui il teste - del quale il Tribunale possa valutare positivamente le capacità intellettive - ricordi che 1' imputato, in più

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occasioni, si sia portato alla sua presenza, minacciandolo con un'arma ove non avesse consegnato una determinata somma di danaro, contiene sicuramente elementi sufficienti alla definizione della condotta ascrivibile all'imputato, e ciò anche se il teste non sia in grado di ricordare le date in cui tanto avvenne, né le specifiche minacce ricevute di volta in volta, ne cosa egli abbia risposto o fatto in ognuna di dette occasioni. __________________________________________________________

Potrà semmai osservarsi come tanto possa rendere più difficile alla difesa ed al giudice la verifica dell'attendibilità del teste, laddove la possibilità di verificare la congruenza logica di una deposizione attraverso il vaglio dei suoi particolari viene ad essere fortemente compromessa nel caso in cui la deposizione si appalesi poco articolata; ma tanto non vale di certo ad affermare la liceità di dubbi in ordine alla sincerità della deposizione medesima (a meno che tale povertà di particolari non debba essere ritenuta sospetta e non riconducibile all'appannamento del ricordo in dipendenza del trascorrere del tempo), potendo semmai giustificare un esame quanto più possibile approfondito degli eventuali interessi a mentire di cui possa essere portatore, o della possibilità che il suo ricorso possa essere suscettibile di rilevante modifica per effetto di suggestionabilità (auto od etero indotta): verifica i cui elementi, stando alla vigente normativa, dovranno però essere

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 per lo più offerti dalle parti, cui è demandato il controesame del teste, anche in virtù della loro maggiore conoscenza dei fatti; laddove, è appena il caso di sottolinearlo, non solo la deposizione del Broglio è apparsa articolata e ricca di particolari (come meglio oltre si dirà), ma nemmeno le parti hanno processualmente evidenziato rilevanti motivi di dubbio in ordine alla sincerità del teste._____

Infine, una veloce confutazione della tesi, sostenuta da uno dei difensori, che la lettura dell’art. 500 co. 4° c.p.p. legittimasse il principio che, a seguito della operazione di contestazione al teste, la deposizione di quest’ultimo debba essere necessariamente valutata con l’apporto di elementi di riscontro. Invero, la norma dice tutt’altro, e cioè che gli elementi di riscontro siano necessari non già a munire di credibilità la deposizione la deposizione resa dal teste nel dibattimento, ma semmai quella resa nella fase delle indagini, per il privilegio che il legislatore riconosce alle prove assunte in contraddittorio delle parti, ritenendo proprio il contraddittorio come il miglior procedimento maieutico della verità. E’ semmai vero che il contrasto tra quanto affermato dal teste nelle indagini, e quanto difformemente dallo stesso riferito nel dibattimento, possa ingenerare, se non chiarito, dubbi i ordine alla sincerità del teste; ma questo è tutt’altro problema, che trova soluzione nelle già esposte

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 regole di valutazione della prova testimoniale e, nel caso specifico, non assume rilievo alcuno, atteso che il teste Broglio Montani è caduto in minime contraddizioni rispetto a quanto affermato nelle precedenti fasi del processo, e di dette contraddizioni ha fornito adeguatissime e convincenti spiegazioni (come meglio oltre si osserverà).____________________________________________

Il regolare svolgimento del dibattimento ha garantito alle parti la concreta possibilità di far emergere l'eventuale falsità dei testi, o comunque la sussistenza di un interesse degli stessi a mentire; ed è bene sin d'ora osservare come la difesa non sia riuscita, con le proprie produzioni testimoniali e documentali, ad intaccare l'attendibilità del teste Broglio Montani, la cui deposizione ha invece trovato conferma logica in diversi riscontri di natura testimoniale e documentale.

In primo luogo, va osservato che la deposizione resa dal Broglio Montani soddisfa appieno tutte le condizioni di attendibilità intrinseca che si è avuto cura di elencare in precedenza. ______________

Non è dato riscontrare alcuna incoerenza o incongruenza o illogicità o inverosimiglianza dei fatti esposti dal teste, i quali sono tutti tra loro retti da perfetta consequenzialità logica e cronologica, e non in contrasto - quanto alla loro oggettiva verosimiglianza - con alcuna regola di esperienza, tale da poter far apparire insolito e quindi sospetto quanto

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esposto dal teste; questi - edotto con la pronunzia della formula di rito, degli obblighi su di lui incombenti quale teste e delle conseguenze connesse alla falsa deposizione - riferisce fatti e circostanze caduti sotto la sua cognizione diretta, consistenti per buona parte in dichiarazioni e comportamenti degli stessi imputati, e tutte dotate di immediata e chiara significatività in ordine al fatto reato contestato; il processo non ha infine offerto alcun motivo di dubitare ne della capacità del teste di correttamente percepire i fatti, ne di correttamente ricordarli ed elaborarli in sede espositiva; assolutamente nulla è dato ipotizzarsi, infine in ordine a ragioni di malanimo del teste nei confronti degli imputati, od in ordine a diverse ragioni che possano averlo indotto prima ad una denunzia, e poi ad una deposizione falsa.________________________________________________

Tanto appare evidente da una rapida disamina del contenuto della deposizione resa in dibattimento dal Broglio Montani.

Questi ha infatti esposto di essere stato concessionario esclusivista della Olivetti per la zona di Putignano e di aver successivamente rinunziato perché stanco di essere oggetto di richieste (di tangenti) da parte dei clienti, decidendo di mettersi in proprio così sperando di avere una maggiore libertà contrattuale, negatagli dalle prassi accondiscendenti in uso alla Olivetti; aveva quindi fatto domanda di inserimento nell’albo dei fornitori di tutte le

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 UU.SS.LL. ed altre strutture pubbliche della Provincia, senza tuttavia essere mai invitato ad alcuna gara pubblica finchè nel 1982 non venne a sapere (avendone poi conferma presso l'ufficio economato: cfr. folio 46 trascr. ud. 27/10/94) che la USL di Acquaviva - di recente istituzione, ed alla quale aveva inviato delle offerte per forniture - aveva indetto una gara per l'acquisto di macchine per uffici, invitando tre concessionarie Olivetti ma omettendo di inviare l'invito anche alla sua ditta ("Stile Ufficio"). Si era pertanto recato dal Madaro, presidente della USL, a lamentarsi del mancato invito alla gara (che, a quanto si evince dal tenore della deposizione, in quel momento non sapeva già conclusa, avendo appreso solo dell'invio degli inviti: cfr. foll. 47-48) e a rappresentare che le tre ditte invitate erano tra loro collegate per essere i rispettivi titolari compartecipi dl una società in Bari (la "System"); avendo il Madaro affermato che tanto non gli risultava, egli aveva salutato, rappresentando che si sarebbe rivolto al CORECO (cfr. folio 36 trascr. Ud. 27/10/94); quello stesso pomeriggio, verso le ore 17-17.30, aveva ricevuto una telefonata del senatore Cirielli, il quale lo aveva invitato per il pomeriggio seguente presso la sua abitazione; li recatosi alla data fissata, vi aveva incontrato il Madaro ed il Vavalle, oltre naturalmente al Cirielli; questi, mostrando di sapere della conversazione intrattenuta dal Broglio col Madaro il giorno precedente, dapprima in modo velatamente allusivo

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 ("dobbiamo fare un discorso costruttivo, lei cosa e disposto a fare?": cfr. foll.15-16 trascr. ud. 27/10/94), di poi in maniera sempre più trasparente ed esplicita <"allora lei non ha capito niente", in risposta all'offerta del Broglio di regalare qualche calcolatrice portatile: cfr. folio16; "lasci stare, questi sono problemi, ce li vediamo noi", in risposta al monito del Broglio che rappresentava la possibilità che l'illecito venisse scoperto: cfr. folio16; "senta ma lei non faccia 1' ingenuo, si faccia i calcoli": in risposta al Broglio che rappresentava di non avere contabilità in nero, e che quindi avrebbe avuto difficoltà a pagare tangenti: cfr. folio 20 nonché folio 49; infine sbattendo i pugni sul tavolo, dato che il Broglio la tirava per le lunghe: "basta, lei signor Broglio è disposto a dare il 20%?": cfr. folio 17), aveva fatto intendere al Broglio Montani che gli sarebbe stato assennato il contratto di fornitura se avesse pagato una somma pari al 20% del valore dello stesso. __________

Il Broglio aveva quindi dimostrato una riluttante disponibilità, piegato dalla necessità di pagare i suoi fornitori e dalle esigenze economiche derivanti dai ritardi con cui gli enti pubblici lo pagavano, e si era informato in ordine alle modalità di pagamento; il Cirielli gli aveva assicurato che, se avesse accettato, avrebbe ricevuto invito a partecipare alla gara, l'avrebbe vinta, ed a fornitura

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effettuata avrebbe immediatamente ricevuto il mandato di pagamento, dopodiché avrebbe dovuto versare nelle mani nel Vavalle (indicato come "il consigliere", in ragione della sua qualifica di membro del CdG della USL). __________________________________________________________

Il Madaro ed il Vavalle avevano partecipato a tutto l'incontro senza mai profferire parola, muti spettatori del colloquio intercorso tra il teste ed il senatore Cirielli. __________________________

Verso la metà di Novembre era arrivato l'invito da carte dalla USL; nonostante si fosse impegnato a pagare il 20% del valore, il che avrebbe quasi annullato il suo utile, aveva però deciso di inviare un'offerta non "gonfiata", sebbene il Cirielli gli avesse suggerito di non preoccuparsi dei prezzi e di "farsi i suoi calcoli", ed aveva anzi formulato un'offerta recante sconti dal 4 al 16%; dopo 20 giorni era quindi pervenuta una telefonata dall'ufficio tecnico della Usi, che lo informava che aveva vinto la gara, che la delibera di aggiudicazione era stata già adottata e resa immediatamente esecutiva, sicché poteva eseguire la fornitura, dopodiché - eseguito il collaudo - sarebbe stato immediatamente pagato.____________________________________________________________________________

Ed infatti, consegnate le macchine il 19 o il 20/12/82, ed eseguito il collaudo il 2l/12, già il 23/12 venne informato che il mandato poteva essere incassato il giorno successivo presso la Cassa Rurale di Cassano Murge; per difetto di contante, il 24/12 gli venne fatto un assegno circolare, che non riuscì a cambiare in contanti presso le banche di cui era

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correntista, perché già chiuse essendo vigilia di Natale (giorno in cui, essendo semifestivo, è noto che le banche facciano orario ridotto alle prime ore del mattino); tornato in ufficio, la segretaria gli comunicava che il geometra Vavalle aveva telefonato da Casamassima; lo aveva quindi richiamato, rappresentandogli l'impossibilità di pagare, perché le banche erano chiuse e non aveva potuto cambiare l'assegno; rimasero quindi d'accordo che avrebbe adempiuto all'impegno assunto dopo Natale. La mattina del 27/12 prima delle ore 9.00, il Vavalle aveva richiamato, ma lui aveva cercato di prendere tempo, anche perché intendeva ottenere la presenza dei Carabinieri al momento del pagamento, nonostante il suo legale, l'avv. Marangelli, gli avesse consigliato di piegarsi alla richiesta concussiva; aveva pertanto detto di non potersi portare in Casamassima, ma il Vavalle aveva superato l'ostacolo affermando che sarebbe stato lui a venire a Putignano; con l'intento di precostituirsi una prova, aveva quindi consegnato il danaro alla segretaria, in modo da avere una scusa per pagare con un assegno, cosi' lasciando una traccia documentale dell'operazione; ma il Vavalle, una volta giunto, si era opposto a tale mezzo di pagamento, sicché, fattasi consegnare la busta col danaro dalla segretaria, egli aveva versato al Vavalle circa due milioni e mezzo di lire in contanti (cfr. foll. 21-24).

A domande della Difesa e del Tribunale, il teste ha

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precisato che il suo ufficio constava di un unico locale separato in due ambienti (uno riservato a lui, un altro alla segretaria) da un pannello di truciolato; ed ha altresì ammesso di aver stipulato - senza mai pagare tangenti, forse grazie alla sua amicizia con il dott. Palmisano, dirigente amministrativo capo del servizio economico finanziario – con la USL di Acquaviva anche altri contratti di fornitura, ma tutti per importi minimi (circostanza confermata, oltre che dal teste Palmisano Giuseppe, indotto dalla stessa difesa, anche dalla certificazione costituente il prodotto documento n. 13 prodotto dalla difesa, dal cui esame risulta che gli unici anni in cui il Broglio ricevette mandati di pagamento di un certo - minimo - rilievo furono il 1988 – lire 12.653.000 suddivisi in ben quattro mandati, e quindi relativi a più forniture - ed il 1990, per lire l8.299.000, suddivisi in tre mandati), essendo sempre rimasto tagliato fuori dalla aggiudicazione delle commesse più rilevanti economicamente; di aver ricevuto, alcuni mesi dopo i fatti per cui è processo (ma ai CC aveva dichiarato nel 1984, mal ricordando a causa del tempo trascorso ed atteso che non aveva avuto modo di controllare le date), dal Vavalle - che lui all'epoca non sapeva essere anche consigliere comunale, ma solo membro del CdG della USL - la richiesta di una tangente in cambio dell'assegnazione di un'altra fornitura, e di aver rifiutato (cfr. foll. 24 e 66 segg); e di aver continuato con la USL per

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anni un servizio di assistenza, retribuito sempre però alle stesse condizioni, sicché alla fine il corrispettivo non copriva più i costi, e di aver ciò fatto per assicurarsi, nonostante la concorrenza, una presenza tra i fornitori delta USL; ha precisato di non aver fatto nomi nell'esposto presentato al giudice delegato alla procedura fallimentare, in quanto ciò gli era stato sconsigliato dall'avv. Marangelli e da altre persone (che gli avevano suggerito che i nomi avrebbe potuto sempre farli nel momento in cui lo avessero chiamato a dare chiarimenti (cfr. folio 30) in forza della considerazione che quello era il modo in cui andavano le cose, e che in mancanza di prove c'era il rischio di essere denunziati per calunnia.

Ha precisato di conoscere il dott. Palmisano (addotto dalla difesa come teste a discarico) sin dai tempi in cui lo stesso era dirigente del servizio ragioneria dell’Ospedale di Conversano, pur negando di essersi rivolto allo stesso (che forse all'epoca dei fatti era già stato trasferito alla USL 14), atteso che aveva pensato di lamentarsi direttamente col Madaro, il quale era colui che aveva il potere di invitarlo alla gara (cfr. folio 25); sicché solo in un momento successivo - forse (il teste infatti non era sicuro della circostanza, e più che altro ha formulato una supposizione: cfr. foll. 34-35) - aveva raccontato al Palmisano di quanto avvenuto; ha inoltre puntualizzato che con l'arrivo del

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Palmisano i suoi rapporti con la USL erano migliorati, nel senso che i pagamenti erano normalmente intervenuti nei 90 gg. assegnati dalle leggi regionali (mentre prima aveva normalmente dovuto fare causa per ottenere il pagamento di quanto dovutogli). ______________________________________

Il teste ha altresì chiarito che il colloquio col Madaro avvenne nell'ottobre del 1982 (per la precisione, nella terza decade del mese: cfr. folio 46) e, a contestazione della Difesa, ha spiegato di aver indicato il mese di novembre ai CC, allorché lo interrogarono, in quanto in quel momento non aveva avuto modo di consultare e controllare la documentazione che conservava alla rinfusa in un magazzino, sicché, trattandosi di eventi risalenti a molti anni prima, aveva mal ricordato la data; per lo tesso motivo aveva mal collocato nel tempo la seconda richiesta fattagli dal Vavalle, ai CC indicata come avvenuta nel 1984, mentre invece si trattava di alcuni mesi dopo i fatti per cui è processo; ha riconosciuto di aver offerto la propria disponibilità, su richiesta del Palmisano, per la campagna elettorale del Madaro (c-fr. folio 39), ma giusto perché gli era stato chiesto, e senza concretamente operare alcunché (come peraltro riconosciuto anche dal teste Palmisano), gettando tutto il materiale propagandistico che gli era stato consegnato._______________________________

Così riassunta la deposizione del Broglio Montani, occorre rilevare come la stessa, conformemente a quanto preannunziato,

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si presenti retta da una profonda coerenza interna, in virtù della non contrarietà dei fatti esposti a norme di esperienza. e della loro consequenzialità logica e cronologica.

Il teste ha inoltre fornito più che convincente spiegazione di tutte le discordanze (in realtà minime) con le dichiarazioni precedentemente rese, evidenziando come tutte le imprecisioni in cui era incorso in occasione dell'audizione da parte della P.G. erano dovute al gran tempo trascorso dai fatti, e come la maggiore precisione dimostrata in occasione del dibattimento sia conseguente alla ricerca da lui successivamente fatta dei documenti attinenti alla gara, la cui consultazione gli aveva permesso di meglio collocare nel tempo lo svolgersi ed il succedersi degli eventi. Ed invero, non può non condividersi il rilievo della estrema difficoltà di ricordare con precisione nel loro ordinato e puntuale succedersi, eventi risalenti a più di dieci anni prima del momento in cui viene assunta la deposizione del teste; non è pertanto per via di eventuali imprecisioni (per altro di ridotta rilevanza) o discordanze (minime) con precedenti dichiarazioni, che può revocarsi in dubbio l'attendibilità del teste di accusa.

Ne questa può ritenersi contraddetta in maniera significativa da altri elementi di prova addotti dalle parti.______________________________________________________________________________

Può cosi rilevarsi che inutilmente si contesta al teste che la fornitura in relazione alla quale il Vavalle lo avrebbe

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avvicinato - ricevendo il rifiuto di cui si è detto -- non era destinata alla USL (come il teste ha ammesso di aver dichiarato alla P.G.), ma al Comune di Acquaviva; ed infatti, ammesso pure che la fornitura de quo sia quella di cui alla delibera G.M. Comune di Acquaviva n. 613/82 (che invero, è di alcuni mesi precedenti i fatti: cfr. il primo documento di quelli prodotti dalla difesa all'udienza del 21/12/94) di cui si discute, sicché è probabile che il Broglio sia stato avvicinato dal Vavalle per un sondaggio in relazione a diversa fornitura forse mai neppure deliberata formalmente) atteso che il teste ha chiarito che egli all'epoca conosceva il Vavalle unicamente come membro del CdG della USL, sicché, non avendogli quegli precisato a chi fosse destinata la fornitura, egli aveva dedotto (il che è del tutto comprensibile, e quindi il teste attendibile) che si trattasse di un contratto da stipularsi con la USL. E la circostanza che il Vavalle fosse consigliere comunale è non solo affermata dal Broglio Montani, e non smentita assolutamente dalla parte, ma confermata dal teste Toscano Berardo, ufficiale di P.G. che svolse le indagini, e che ha altresì confermato che fu lui stesso a chiedere al Broglio - e non già questi di sua iniziativa*, il che ha la sua rilevanza nella valutazione dell'attendibilità del teste - se vi fossero stati altri episodi similari a quello per cui e processo.___________________________________________________________________________

Ne appare di decisivo rilievo la circostanza che brig.

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Toscano abbia dichiarato che, a quel che gli sembra, all'epoca dei fatti il partito di cui era rappresentante il Vavalle fosse al1'opposiz nel C.C. di Acquaviva; a parte il rilievo che il teste si è espresso, sul punto, in termini di dubbio ("non faceva carte, non ricordo questo": cfr. folto 65), non può di certo ignorarsi quanto la cronaca (fonte primaria di esperienza e di fatti notori) insegna in ordine alla frequente cogestione del potere nelle PP.AA. da parte delle opposizioni; massima di esperienza che può ritenersi rafforzata in quelle ipotesi in cui il partito di opposizione in questione (il P.S.I., stando al Berardo) sia stato normalmente partito di maggioranza, e quindi storicamente ben inserito nelle leve del potere amministrativo per decenni, si da rendere del tutto verosimile forme di cogestione, specie se finalizzate alla realizzazione di illeciti lucri, norma di esperienza (ancora una volta!) insegnando come la amministrazione della cosa pubblica fosse sovente organizzata secondo criteri spartitori non del solo potere, ma anche delle risorse, attraverso collaudati meccanismi "tangentizi" cui non sfuggivano, per principio, anche forniture di non particolare rilievo, essendo più che altro importante l'affermazione del "principio" della assoggettabilità a "tangente" di ogni fornitura; la spontanea assoggettazione a tale principio fungendo da parametro di verifica dell'affidabilità dell'impresa fornitrice anche in relazione a future forniture.

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Per gli stessi motivi testé elencati, nemmeno vale a colorare di inverosimiglianza la deposizione del Broglio l'eventuale sussistenza di una inimicizia politica tra il Cirielli ed il Madaro riferita dal teste Palmisano Giuseppe (cfr. foll. 80 segg.), che ha ricordato che alla morte del Cirielli il Madaro non si recò ai di lui funerali, e di una discussione polemica nata tra il Cirielli, che premeva perché la sede della USL fosse allocata in locali da prendersi in fitto da un suo genero, ed il Madaro che si opponeva a tanto perché il locali non erano idonei; il regime disegnato, infatti, prescinde da comunanze o simpatie politiche, essendo solo incentrato sulla realizzazione di fini utilitaristici e di potere: e potrebbe semmai rimarcarsi come la deposizione del Palmisano dipinga un Cirielli sicuramente proclive all'assoggettamento dell'amministrazione della cosa pubblica a fini privati, e di un'opposizione mossa dal Madaro solo in relazione alla idoneità nei locali, e non già per ragioni di ostilità di principio a simili metodi di gestione.

Infine, anche ammesso che il Cirielli all'epoca (31/8/82 delibera n. 517) in cui venne deliberato l'acquisto a trattativa privata delle macchine per ufficio non fosse più membro del CdG già da diversi mesi, come riferito dal Palmisano (la certificazione costituente il documento n.11 prodotto dalla difesa attesta invece che il Cirielli presentò

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 le dimissioni con lettera 26/8/82, e che delle stesse il CdG prese atto solo il 21/10/82), si tratterebbe comunque di circostanza di assai dubbia rilevanza, sia perché il Cirielli in imputazione è chiaramente indicato come concorrente esterno, sia perché è noto come l'asservimento delle PP.AA. ai partiti non si realizzi sempre per particolare "sensibilità" alle esigenze estranee (ai fini istituzionali dell'Ente) che porti ad uno spontaneo adeguamento interno, ma eterodirezione dall'esterno ad opera dei "referenti" politici; sicché non vi è alcun motivo di meraviglia nella circostanza che il senatore Cirielli abbia attivamente preso parte alla "trattativa" con il Broglio, pur se risultasse che all'epoca egli non era più membro del CdG della USL BA 14: e d’altronde è lo stesso Vavalle, nel corso del suo esame, a definire la indiscussa statura ed autorità politica del Cirielli affermando che "è notorio che Cirielli era il padrone, essendo un senatore voleva egemonizzare tutto (cfr. foll. 110-111 trascr. ud. 27/10/94).

Tutto quanto sopra esposto permette peraltro di spiegare sia perché non sia implausibile il racconto del Broglio Montani, e non debba meravigliare il comportamento attribuito agli imputati, nonostante l'esiguità (relativa: si tratta pur sempre di somme da rapportarsi ai valori di ben dodici anni fa) del valore della "tangente" imposta, sia perché il Broglio – tranne che nel solo anno 1988, e fermo restando il rilievo che

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si trattò della vincita di due distinte gare, ciascuna singolarmente di modesto ammontare - non risulta aver più ricevuto commesse di rilievo; e, ancor più, spiega e conferma ciò che il teste in particolare sottolineava, e che cioè, sino a quel momento, non aveva ricevuto inviti a partecipare a gare, non avendo ancora mostrato – con l'adesione all'imposizione formulatagli - la sua disponibilità al pagamento di "tangenti"; e come d'altra parte, non avendo più, dopo quel primo episodio (per cui è processo), mostrato la propria disponibilità a quel sistema, non ricevette praticamente più alcuna commessa dl rilievo.

Stando alla difesa - e, in verità, anche ad una iniziale non sufficientemente vagliata impressione del Tribunale (ed invero, l'immediatezza che è propria del dibattimento non sempre assicura la ponderazione delle valutazioni) che conseguentemente (ed erroneamente) ritenne necessario disporre poi l'assunzione ex 507 c.p.p. della deposizione del teste Marangelli, come meglio oltre si dirà - la parola del Broglio sarebbe poi contraddetta da quella del teste Palmisano Giuseppe, all'epoca dei fatti a capo del Servizio - Economico Finanziario della USL BA 14, a partire dal novembre 1981; in realtà, la lettura attenta delle due deposizioni dimostra che non v'è alcuna insanabile o sospetta contraddizione tra le stesse.

Il Palmisano ha infatti dichiarato di aver ricevuto dal

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Broglio Montani, tra la fine del mese di ottobre e 1’inizio di quello Novembre del 1992, delle lamentele in ordine alla gara per cui è processo, cui non era stato invitato, mentre invece erano stati invitati tre concessionari (NDR- Concessioari Esclusivisti Olivetti) tra l'altro tra loro collegati, sicché l'offerta poteva essere pilotata; e di aver quindi riferito la notizia al Presidente Madaro che, preoccupato della possibile fondatezza della notizia, in occasione della seduta del CdG destinata all'aggiudicazione della gara, rappresentò le circostanze di cui sopra al Comitato, che decise di riaprire i termini invitando altre tre ditte (NDR- ... a parole ma i documenti "probatori" considerati agli atti dove sono???') l'unica delle quali a rispondere fu quella del Broglio Montani; ha infine confermato che il Broglio non si era mai visto aggiudicare alcuna fornitura di importo rilevante: ha affermato di aver presentato il Broglio al Madaro – che prima non si conoscevano, stando a quanto il Broglio gli avrebbe riferito – solo nel 1985, in occasione delle elezioni regionali, cui il Madaro si era candidato, ed in favore della cui elezione egli aveva chiesto al Broglio di adoperarsi, senza che peraltro il Broglio si fosse troppo sbilanciato.

Alla luce della suddetta deposizione può osservarsi, in primo luogo, che volendo trarne conclusioni in ordine alla attendibilità dei testi, dovrebbe affermarsi che il Palmisano è un teste di attendibilità inferiore al Broglio in quanto, mentre di quest’ultimo non risulta alcun interesse a mentire in danno degli imputati (ne gli stessi sono stati

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assolutamente in grado di indicarlo: cfr. foll. 104 e 114), del Palmisano risulta un rapporto col Madaro che, a prescindere da quello discendente dalla sua qualifica di funzionario della USL di cui il Madaro era Presidente, si estrinsecò attivamente nella ricerca di collaborazioni alla di lui campagna elettorale.

Compiuta la suddetta premessa, può poi comunque osservarsi che, in realtà, il contrasto con quanto asserito dal Broglio è inesistente, o comunque del tutto superabile in via prettamente logica.______

Ed invero, per quel che attiene il contenuto del colloquio che il teste avrebbe avuto col Broglio circa le sue lamentele in ordine alla gara, occorre rilevare come il Broglio si sia espresso in termini di incertezza sul punto, non ricordando se si era o meno confidato col Palmisano; sicché è del tutto compatibile con la deposizione che egli possa aver espresso al Palmisano solo generiche lamentele, senza narrare del colloquio avuto col Madaro o che con questi intendeva avere (non essendo possibile affermare, sulla base della deposizione del Palmisano, la data precisa del suo colloquio col Broglio); e nulla di più facile che il Broglio possa attualmente non ricordare (si richiamano cui le osservazioni svolte in premessa in ordine agli effetti del tempo sulla precisione della deposizione) di aver richiesto al Palmisano di parlare al Madaro, specie se a tanto poi egli abbia

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proceduto personalmente, si da avvertire come ormai superfluo l'intervento del Palmisano. Come, in realtà, altrettanto plausibile è che il Palmisano possa aver inteso lo sfogo del Broglio - o ricordato oggi, a distanza di ben dodici anni - come una richiesta di intervento presso il Madaro, laddove invece il Broglio aveva magari solo inteso esprimere una lamentela indignata. _________________

Se vera, la circostanza che il Broglio abbia celato al Palmisano di aver già in precedenza conosciuto il Madaro è agevolmente spiegabile in relazione alla non ostendibilità pubblica delle ragioni della precedente conoscenza, dal Broglio chiaramente a tutt'oggi vissute con sofferenza e sentimento di dignità offesa (come è chiaramente desumibile dalla visione del nastro della videoregistrazione del dibattimento).

Nulla di più naturale infine, anche a voler credere al Palmisano, che il Madaro, ricevuta dal Palmisano comunicazione delle lamentele espresse dal Broglio, in un momento in cui stando alla deposizione di quest'ultimo già c'era stato l'incontro con il Cirielli, e quindi la perfezione del reato, non ne abbia fatto menzione al Palmisano (atteso che ciò sarebbe praticamente equivalso alla confessione della commissione del reato), ed abbia anzi manifestato convinta preoccupazione per quanto il funzionario gli comunicava, cosi fornendogli altresì spunto formale per giustificare la

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 riapertura della gara e l'invito al Broglio Montani. ________________________________________

E d'altronde, agli occhi del Madaro, la giustificazione in parola era di si poco conto, che della stessa non si fece alcuna menzione nel testo della delibera con la quale, in data 12/11/82 (doc. n. 2 dif.), il CdG dispose la riapertura dei termini e l'invito di altre ditte, ed in cui testualmente e laconicamente si affermava "rilevato che è apparso opportuno, in considerazione della fornitura, ampliare la partecipazione alla trattativa privata invitando altre ditte concessionarie esclusiviste e rivenditori autorizzati Olivetti". E lo stesso Madaro – avvertendo evidentemente l’incongruenza di una siffatta motivazione – nel corso del suo esame ha affermato di non essersela "bevuta eccessivamente questa storia" del collegamento tra i tre invitati (cfr. folio 97), ma di essersi motivato alla riapertura perché tra le suddette tre ditte invitate c’era un concessionario che gli aveva fornito l’arredo per il suo ufficio, sicché per evitare eventuali future contestazioni, aveva preferito estendere l’invito anche ad altri fornitori; motivazione della quale però non fece alcun cenno a nessuno (ed infatti nemmeno il Palmisano la riferisce), nel mentre di quella della "storia" del collegamento tra i fornitori già invitati non si fece menzione nella motivazione della delibera perché si trattava solo di voci, e c’era il rischio di dare causa a contestazioni: e che infine aveva comunque ritenuto opportuno estendere gli inviti

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in quanto lo suggeriva l’elevatezza del valore della commessa di cui prima non si era reso conto.

A prescindere dalla assoluta implausibilità di tale ultima argomentazione (ed invero, dalla motivazione della delibera 517/82, con cui fu bandita la gara, risulta che l'oggetto della commessa era stato individuato proprio in base ad una valutazione economica, sicché appare ben strano che fosse ignoto il valore approssimativo della fornitura da assegnarsi), occorre rilevare come una esaustiva motivazione delle ragioni della riapertura della gara si sarebbe sicuramente imposta se l'intento fosse stato quello di assicurare la regolarità della procedura ed evitare l'insorgenza di contestazioni, che sarebbero state sicuramente legittime da parte nelle ditte che avevano già inviato le loro offerte in una gara i cui termini erano già scaduti, e che venivano riaperti senza adeguata motivazione, introducendo ulteriori concorrenti prima non legittimati. _________________________

Sicché, è proprio il rilievo della mancata formulazione di opposizioni di sorta da parte delle tre ditte originariamente invitate che rafforza la attendibilità del Broglio Montani in ordine al collegamento tra le stesse, nel mentre la immotivata riapertura della gara adduce importanti elementi di riscontro alla deposizione nella p.o.., manifestando con chiarezza la strumentalità della suddetta riapertura a consentire la partecipazione del Broglio Montani alla gara, e quindi il

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pagamento, da parte dello stesso, della somma pattuita.

Ed invero, nella rappresentazione fornita dal Broglio Montani, la riapertura dei termini, con invio anche a lui dell'invito a partecipare alla gara, si poneva come tassello logicamente necessario del piano concussivo, che altrimenti non avrebbe potuto trovare attuazione, essendo la riapertura dei termini condizione necessaria alla partecipazione alla gara, alla sua vittoria, e quindi al pagamento della fornitura ed al conseguente pagamento della 'tangente" in mani del Vavalle.

Sicché, la mancanza di diverse plausibili spiegazioni in ordine ai motivi di tale riapertura non può non fungere da riscontro logico e fattuale alla deposizione del Broglio Montani, la cui attendibilità - sinora peraltro intatta – risulta conseguentemente rafforzata.

Ciò è tanto più vero ove si consideri la deposizione resa da DALENA Vita Anna, all'epoca dei fatti segretaria del Broglio Montani, la quale ha sia confermato di aver ricevuto, prima della feste natalizie del 1982, la telefonata di una persona qualificatasi come senatore, sia che alcuni giorni dopo il Broglio le disse che, per assicurarsi la fornitura all'ospedale di Acquaviva di macchine per ufficio avrebbe dovuto versare una percentuale (cfr. foll. 52-53 trascr. ud. 27/10/94); la Dalena ha altresì confermato di aver ricevuto, in prosieguo di tempo, dopo alcuni giorni, un'ulteriore

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telefonata da parte di persona di cui non ricorda il nome, che aveva lasciato detto di richiamarlo presso l'ospedale di Casamassima, cosa che in effetti il Broglio Montani fece appena rientrato in ufficio; dopo alcuni giorni venne in ufficio una persona che probabilmente spese lo stesso nome utilizzato dall'interlocutore telefonico, e che comunque ne aveva la stessa voce; prima dell'arrivo di questa persona (che la teste ha dichiarato non essere sicura di poter riconoscere nel Vavalle) il Broglio le aveva consegnato una busta con una somma di danaro, pregandola di conservarla lei; detta busta aveva ad un certo punto ripreso dopo che era giunta la persona che aveva telefonato nei giorni precedenti, e che non ricordava se avesse telefonato altre volte in quella giornata.

Fatta eccezione per quelle che sono lacune del ricordo della teste, occorre rilevare come la deposizione in parola coincida perfettamente con quella del Broglio Montani in ordine ai contatti intercorsi col Vavalle e prodromici al pagamento della "tangente"; sicché, anche per questo verso, occorre rilevare come il principale teste di accusa veda confermata la propria attendibilità, atteso che non vi e alcun motivo di dubitare della attendibilità della Dalena, non essendo ipotizzabile alcun interesse della stessa a mentire in ordine a fatti risalenti a tanto tempo addietro, laddove attualmente non ha più nessun rapporto di lavoro col Broglio Montani, essendo lo stesso fallito: sicché nemmeno per tal verso appare 

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ipotizzabile un qualsiasi tipo di collegamento tra la teste e la p.o., che possa far ipotizzare una ragione di insincerità della prima a favore della seconda. ___________________________________

E nemmeno la Dalena ed il Broglio Montani possono essere contraddetti dalla certificazione prodotta dalla Difesa del Vavalle in ordine all'orario di ufficio dallo stesso osservato nei giorni 24 e 27/12/82. Ed invero, posto che nessun ufficio pubblico è una prigione da cui sia impossibile evadere senza il necessario assenso del capoufficio, essendo ben noto invece come siano comuni le assenze dei pubblici dipendenti dal posto di lavoro nel corso della giornata, la certificazione in parola non può tradursi altro che nell'attestazione di quello che era l'orario di servizio da osservarsi in quei giorni, e della mancata esistenza agli atti di richieste di permessi ad allontanarsi dall'ufficio; il che lascia del tutto irrisolta la verifica dell'impossibilità per il Vavalle di allontanarsi dall'Ospedale ove svolgeva funzioni amministrative (e non mediche o sanitarie); possibilità che, conformemente a quella che è verificatissima massima di esperienza, deve ritenersi sicuramente sussistente.

Quanto al contenuto delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso dei rispettivi esami, occorre rilevare come si sia trattato di difese assolutamente generiche e prive di alcuna capacità di convincimento.

Quanto al Vavalle, questi si è limitato ad affermare di non

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aver mai conosciuto il Broglio Montani, né di averlo mai sentito in vita sua, per telefono o con altro mezzo: il Madaro, oltre a quanto già osservato, ha supposto che il Broglio Montani possa essere strumento di qualche complotto in suo danno, ordito da non si sa chi, né per quale motivo.

Sicché, concludendo, l'unico elemento a militare inequivocamente contro la deposizione del Broglio Montani è offerto dalla deposizione resa all'udienza del 2l/12/94 dal teste Marangelli Giovanni, il quale, ammesso di essere stato in passato il legale del Broglio Montani in relazione ad alcune vicende, ha escluso, a differenza di quanto da queqli deposto, di aver mai dallo stesso ricevuto confidenze in ordine a richieste "tangenti" ricevute dal Cirielli o da altri in relazione ad una gara per un contratto di fornitura; tale deposizione impone pertanto un esame comparato della attendibilità dei testi, o la verifica di ragioni di inconsapevoli menzogne, essendo del tutto naturale, altrimenti, in presenza di deposizioni contrastanti e nello stesso valore (in quanto egualmente attendibili) pervenire ad un esito assolutorio per insufficienza della prova di colpevolezza. ________

Potrebbe in primo luogo ipotizzarsi che, a distanza di dodici anni dai fatti, il Marangelli non ricordi l'episodio, il che sarebbe ben probabile sé il teste fosse persona che, come ha affermato il Broglio Montani, riteneva del tutto

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naturale adeguarsi a tale tipo di pretese concussive, ritenendole rientranti nella norma dei rapporti tra imprenditori e pubblici poteri. ______________________________________________________

La verifica di tale ipotesi, tuttavia, in quanto fondata su un aspetto della personalità del Marangelli affermato proprio dal Broglio Montani, finirebbe pur sempre per poggiare sulla deposizione di quest'ultimo, che invece occorre verificare più compiutamente ed approfonditamente di quanto sinora fatto.

Può quindi osservarsi che non solo le parti non sono riuscite ad evidenziare processualmente alcun interesse del teste a mentire, ma nemmeno il Tribunale, in via logica, è in grado di ipotizzarne alcuna, o di rinvenirne traccia o anche solo sospetto sintomatica in eventuali incongruenze o incoerenze della sua deposizione che, come già si è avuta modo di osservare, assolve in pieno ai criteri di linearità e completezza.

Gli stessi imputati hanno escluso motivi di rancore del Broglio nei loro confronti; ed il Broglio Montani, peraltro, nella sua deposizione non ha manifestato animosità nei confronti degli stessi che in fin dei conti ha relegato in un ruolo secondario in una vicenda di cui sentiva come principale responsabile - ed oggetto della sua tuttora vivissima indignazione (basta ascoltare le registrazioni fonografiche del dibattimento) - il Cirielli, assegnando invece al Madaro ed al Vavalle il ruolo di muti spettatori dell'incontro col

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 Cirielli, ed al Vavalle anche quello di incaricato della riscossione di quanto peraltro già pattuito.

Il Broglio ha più volte sottolineato di non avere animosità nei loro confronti, evidenziando che lui non avrebbe nemmeno voluto che il processo si facesse; ed invero, è del tutto pacifico (in quanto implicito anche nelle numerose domande rivoltegli dai difensori) che il teste non ebbe a presentare alcuna denunzia contro gli odierni imputati, essendosi limitato a rappresentare quanto occorsogli solo allorché gli venne notificata la citazione a comparire davanti al tribunale per l'audizione ex art. 15 l.f. nell'ambito di una procedura fallimentare, depositando in detta sede un memoriale in cui dava ragione della sua attività aziendale._____________________________________________________

Ne appare possibile ipotizzare che il Broglio Montani potesse avere un qualche interesse, in quella sede, a rappresentare di essere stato vittima di una concussione. In verità, ciò appare assai difficilmente affermabile; l'unico interesse che ragionevolmente poteva animare il Broglio Montani ad una falsa accusa era quello di evitare la dichiarazione di fallimento: ma in relazione al suddetto scopo le circostanze denunziate nell'esposto-memoria al tribunale erano chiaramente inconferenti, atteso che lo stato di insolvenza non poteva di certo essere ritenuto conseguenza (non imputabile al debitore fallendo) della concussione (di sole lire 2.500.000 circa) subita dieci anni prima!

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Sicché, appare del tutto infondata l'ipotesi che il Broglio Montani possa essersi motivato ad accusare il Vavalle ed il Madaro a fini strumentali ed utilitaristici, e quindi anche a scopo di inventarsi circostanze false; e l'unico rilevabile movente dell'esposto presentato dal Broglio Montani rimane pertanto quello evidenziato dall'esame diretto dello stesso nel corso del dibattimento, e cioè la dignità ferita di un imprenditore che si vede prossimo al fallimento dopo aver cercato per tutta la sua vita di lavorare onestamente ed in maniera pulita, e che ancora soffre l'umiliazione di aver dovuto piegarsi, unica volta nella sua vita (circostanze tutte in ordine alle quali la difesa non ha fornito alcun diverso elemento di valutazione), all'imposizione del pagamento di una tangente.

A riscontro dell'attendibilità sul punto del Broglio Montani, della sua onestà imprenditoriale, vi è poi il rilievo che effettivamente egli non approfittò del "patto" intercorso col Cirielli, non "caricando" i prezzi, tant’è che la sua offerta risultò effettivamente la più bassa tra quelle pervenute, col più forte ribasso sul prezzo di listino, e la più vantaggiosa anche in relazione alle prestazioni accessorie (prevedendo, altresì, una garanzia di dodici mesi sul buon funzionamento delle macchine fornite, con a carico del fornitore le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni, laddove le altre offerte o non prevedevano nulla sul punto, o

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prestavano garanzia di soli sei mesi). _________________________________________________

Già si e visto poi come le dichiarazioni del Broglio Montani trovino riscontro logico e fattuale e nella stessa "stranezza" della procedura di gara che portò all'assegnazione della fornitura, e nella deposizione della teste Dalena Vita; sicché, deve necessariamente concludersi, la deposizione resa dalla p.o., si manifesta generalmente di grande attendibilità.

In una valutazione comparativa di quest'ultima con quella resa dal teste Marangelli, va invece osservato che quest'ultimo non appare dotato di altrettanta credibilità.

Già si è anticipato che se il Broglio Montani è generalmente credibile, ben deve altresì credersi che il Marangelli possa essersi espresso nei termini ricordati dalla p.o. e, avendo manifestato una certa indifferenza etica e morale alla concussione in atto, anche potuto non serbarne il ricordo; sicché del teste Marangelli dovrebbe dubitarsi senza necessità di ipotizzarne una cosciente falsità.

Tale ultima ipotesi non può peraltro neppure escludersi, essendo ravvisabile un palese interesse del teste a mentire in ordine all'oggetto stesso del testimoniale richiestogli: ed invero, specie nel momento storico attuale, caratterizzato dall'insorgere della coscienza civile contro i fenomeni corruttivi e degenerativi dell'amministrazione della cosa pubblica che hanno caratterizzato i decenni passati (e che la cronaca icasticamente riassume nel termine "tangentopoli"), è

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sicuramente di poca edificazione morale professionale per un legale essere riconosciuto quale assenziente ad un simile sistema; checché ne pensino le difese costituitesi nel presente giudizio, occorre sottolineare che gli avvocati ed i procuratori giurano di adempiere ai propri doveri non solo con lealtà, onore e diligenza, ma anche (disposizione spesso negletta) per i fini della giustizia (art.12 u.c. L.1578/33), la cui violazione può integrare ipotesi di responsabilità disciplinare ai sensi dell1art. 38 della legge citata. ________________________________________________________________

Ne consegue che, a fronte di un a comprovata attendibilità del Broglio Montani, ed ad un comprovato interesse a mentire del Marangelli, e comunque di una sua inattendibilità soggettiva, non sussiste alcuna ragione di porre in dubbio la credibilità del teste di accusa, la cui parola pertanto merita pieno credito, in esito alla verifica positivamente compiuta in ordine alla ricorrenza di tutte le condizioni implicitamente stabilite dal legislatore a fondamento della presunzione di attendibilità del teste. _______________________________________________________________

Tanto osservato in ordine all'attendibilità del Broglio Montani, occorre quindi rilevare come i comportamenti dallo stesso ascritti agli imputati integrino appieno un concorso nella vicenda concussiva attivata dal Cirielli.

Quanto al Madaro, occorre rilevare come non debba trarre in inganno la sua apparente passività nella vicenda, atteso che

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la stessa è solo il frutto di un errore di prospettiva ottica da parte di chi voglia ricostruire la vicenda alla luce solo di quanto direttamente percepito dal Broglio Montani. _________________________

Invero, tanto per cominciare, il Cirielli non avrebbe avuto modo di contattare il Broglio Montani se non fosse stato informato dal Madaro del colloquio che lo stesso aveva avuto con l'odierna p.o.; ed il Madaro non avrebbe avuto motivo ai parlarne al Cirielli se non allarmato dalla minaccia formulata dal Broglio di rivolgersi al Coreco; il che esaustivamente dimostra l'interesse diretto del Madaro agli esiti della gara.

Tanto non basta, ovviamente, a configurare la partecipazione nel reato; univocamente significativi di un concorso nel reato sono però la partecipazione del Madaro (e del Vavalle) all'incontro tra il Cirielli ed il Broglio, in cui il primo palesò al secondo esplicitamente, alla presenza degli odierni imputati, la richiesta concussiva (e difficilmente lo avrebbe fatto se non previo accordo con le altre persone presenti, altrimenti pericolosi testimoni di un grave delitto) e, ancor di più, la necessità della riapertura dei termini della gara, di cui lo stesso Madaro si fece zelante promotore in CdG, e senza il cui intervento mai si sarebbero potute realizzare le condizioni acchè il Broglio Montani partecipasse alla gara e, vincendola, fosse messo nelle condizioni di adempiere all'imposizione già precedentemente fattagli dal Cirielli alla presenza degli odierni coimputati.

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Quanto al Vavalle, il suo ruolo è di maggiore e plastica evidenza: in ordine alla sua presenza in occasione del colloquio della p.o. col Cirielli, valga quanto già osservato in ordine alla posizione del Madaro; rispetto a quest'ultimo, poi, il Vavalle assunse un ruolo di maggiore evidenza (ma non di maggiore importanza), prestandosi a fungere da esattore materiale della somma pattuita, dapprima sollecitando per telefono a più riprese il Broglio Montani, di poi portandosi di persona presso il di lui ufficio, e qui facendosi consegnare la somma, non senza aver ricordato alla p.o. che la stessa si era obbligata a pagare in contanti, e perciò rifiutando accortamente la consegna di un assegno.

Le modalità esecutive delle condotte ascritte ai due imputati sono tali, anche in considerazione della loro contestuale presenza nel momento in cui il Broglio Montani venne fatto oggetto di esplicite richieste atte ad indurlo al pagamento dell’indebita "tangente", da imporre cogentemente di ritenere la piena consapevolezza, sotto il profilo della coscienza e volontà del fatto tipico, della condotta posta in essere nei confronti del Broglio Montani, e delle ragioni per cui lo stesso si prestava a consegnare la somma di danaro "pattuita"; i due imputati non potevano non essere coscienti della loro qualifica soggettiva, dell'abuso della stessa conseguente alla prospettazione di un vantaggio (peraltro dovuto, immotivata essendo stata l'esclusione dei Broglio, che

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ne aveva tatto richiesta, dal novero delle ditte invitate alla gara) ed all'implicita minaccia di un danno (in conseguenza della certa esclusione dalla gara) - sia l'uno che l'altro procurabile dai soggetti agenti in virtù del potere decisionale di cui erano investiti in conseguenza del loro ufficio pubblico di consigliere e presidente del C.di G. della USL - per l'ipotesi in cui lo stesso non avesse versato la somma pretesa a titolo di tangente; sussiste pertanto con certezza la pienezza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma, sia sotto il già visto profilo della coscienza e volontà della condotta, sia della consapevolezza della sua abusività ed illiceità.

In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti per cui è processo, occorre rilevare come la stessa appaia correttamente sussunta nella fattispecie di cui all'art. 116-317 c.p.

Preliminare all'ulteriore disamina del punto è l'accertamento della qualifica di pubblici ufficiali in capo agli odierni imputati; la stessa può ritenersi assolutamente pacifica, atteso che, nelle rispettive qualità di presidente e membro del C.dG. della USL BA14, gli stessi indubitabilmente concorrevano alla formazione della volontà della P.A. di appartenenza, così realizzando una delle condizioni che, a mente dell'art. 357 c.p., sono sufficienti all'integrazione della qualifica di p.u.

A riprova della circostanza che il fatto commesso non sia

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riconducibile a diversa fattispecie – ed, in ipotesi, a quella della corruzione, come spesso (ma non nel caso in oggetto) si deduce dalla difesa in casi del genere - occorre svolgere una riflessione sul contenuto del delitto contestato e sulla nozione al "abuso" del potere o della qualifica; a tal fine può osservarsi come 1’ipotesi di reato di cui all’art. 317 c.p. costituisca - in relazione all'ipotesi dell'abuso dei potere (che può farsi rientrare nella categoria dell'abuso di ufficio) e non in relazione a quella dell'abuso della qualità - una fattispecie speciale rispetto a quella di cui all'art. 323 co. 2° c.p., atteso che quest'ultima norma genericamente sanziona qualsiasi abuso dell'ufficio a scopo patrimoniale, laddove la fattispecie di cui all'art. 317 c.p. sanziona ipotesi particolari in cui l'abuso dell'ufficio (o anche dei poteri) si traduca non già nello strumento diretto di arricchimento (proprio o altrui), ma nel mezzo per indurre o costringere taluno al compimento di un atto comportante la dazione o promessa di un'utilità in favore del p.u.

Ne consegue che appare del tutto legittima 1’indagine della nozione di "abuso" del potere o della qualità condotta anche alla luce dell'elaborazione compiuta in relazione alla fattispecie di cui all'art. 323 c.p.

A tal fine, va quindi osservato che il giudizio in ordine all'abusività della condotta necessariamente discende da una valutazione condotta alla luce dei principi che regolano i

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poteri ed i doveri della P.A. nella amministrazione e gestione della res publica, con la necessaria avvertenza che la nozione di "abusività" (il cui contenuto è svelato dall'oggetto giuridico del reato, e cioè in primis l'imparzialità e la correttezza della P.A.) non coincide necessariamente con la categoria del vizio di eccesso di potere; ben può infatti accadere che il perseguimento di un fine o danno ingiusto sia realizzato dal p.u. proprio adottando un provvedimento che ad altri sarebbe spettato di adottare (e che probabilmente adottato con diverso contenuto), o violando le norme procedimentali previste dalla legge, proprio a garanzia del corretto esercizio dei poteri pubblici: laddove si tenga presente che un "potere" - e cioè la giuridica possibilità di determinare unilateralmente effetti nella altrui sfera giuridica - sussiste anche in difetto di discrezionalità, e sia configurato dalla legge come conseguenza necessaria di una determinata situazione di fatto o di diritto, da accertarsi dal p.u. proprio – però, ed a scanso di errori o di abusi - con il rispetto (ad esempio) di un determinato procedimento.

E' pertanto abusivo - agli effetti della legge penale ex artt. 323 e 317 c.p. - non solo il comportamento tenuto direttamente in eccesso di potere, ma anche quello tenuto in violazione di norme sulla competenza, in violazione di legge, in carenza assoluta di potere, quando tanto venga effettuato al fine di ingiustamente ledere o favorire taluno: e ben può

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affermarsi che, quanto meno, il comportamento contestato agli odierni imputati possa essere ricondotto direttamente alla categoria della violazione di legge, e mediatamente, ed in via astratta, a quello dell'eccesso dì potere, in quanto idoneo a realizzare - oggettivamente - uno sviamento del potere (di gestione dei tempi e modalità della gara o comunque delle procedure di trattativa privata) dalla sua causa tipica, essendo stato detto potere strumentalizzato non già al perseguimento dell'interesse pubblico, ma a quello degli autori del reato, disposti a riaprire i termini della gara ed ad aggiudicarla al Broglio Montani qualunque fosse stata l’offerta dallo stesso avanzata, e comunque non di certo nella convinzione che così facendo la P.A. avrebbe conseguito una migliore tutela bel proprio interesse.

Laddove poi, nel caso in ispecie, si intenda dubitare della ravvisabilità dell'abuso del potere, non può comunque di certo dubitarsi della confugurabilità di un abuso della qualità di pubblico ufficiale, atteso che è di tutta evidenza che gli imputati intanto poterono esercitare sul Broglio Montani un potere coercitivo o di induzione, in quanto - in virtù della loro qualifica di membri del C.dG. - erano investiti di pubbliche competenze in ordine all'oggetto della richiesta della p.o., sicché questa non poteva non comprendere come l’accoglimento della sua legittima pretesa discendesse dal soddisfacimento o meno di quella dei pubblici ufficiali

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 investiti di decidere sulle sue istanze. _________________________________________________

D’altronde ritenuta l’attendibilità del Broglio Montani, non v’è ragione di non credere che lo stesso non avesse fatto richiesta di partecipare alla gara; sicché, atteso che, (stando alla stessa parola del Madaro), la USL usava invitare chi ne facesse richiesta o che comunque era iscritto nell’albo dei fornitori (NDR- FALSO GROSSOLANO: I Concessionari Esclusivisti. proprio perchè "esclusisivisti di zona" sono iscritti solo ed esclusivamente agli Albi dei Fornitori degli Enti Locali aventi sede legale nel proprio territorio)  era ingiusta la sua precedente esclusione dall’invito, essendo egli un rivenditore autorizzato Olivetti ed avendo la gara ad oggetto l'acquisto proprio di macchine per ufficio prodotte da quella Società; ed era quindi dovuto il suo invito e la riammissione in termini, l'esclusione essendo errore della P.A.; conseguentemente, è del tutto inammissibile la prospettabilità delle fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, atteso che 1) il Broglio Montani aveva diritto ad essere invitato e quindi, 2) era dovuta la sua riammissione in termini; considerato inoltre che l’offerta presentata dal Broglio Montani era realmente la più vantaggiosa, e che quindi egli avrebbe avuto comunque diritto di vincere la gara, la pretesa della consegna della somma di danaro deve qualificarsi - pur sempre nell'ambito di fattispecie tutte illecite - del tutto senza causa, nel senso civilistico del termine, e cioè non già come "corrispettivo" di una controprestazione (atteso che l’aggiudicazione della commessa al vincitore legittimo della gara è un atto dovuto), ma come vero e proprio frutto di

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un'imposizione o induzione la cui efficacia conseguiva unicamente al metus rei publicae potestatis connesso al potere degli imputati di influire sulle modalità della gara.

Va infatti a tal fine rammentato che, per la perfezione del reato di cui all’art. 317 c.p., è sufficiente che il p.u. si faccia promettere il danaro o la diversa utilità, il cui effettivo perseguimento realizza solo il momento consumativo di un reato di per se già perfetto; sicché a nulla rileva - ai fini dell'individuazione della sussistenza o meno di uno stato di costrizione o induzione che, nel momento in cui il Broglio Montani consegnò la somma di danaro, egli avesse già vinto la gara e avesse ricevuto il pagamento della fornitura; rileva invece che nel momento in cui detta promessa effettuò non era libero di determinarsi a fronte della prospettazione implicita della definitiva esclusione dalla gara, e della rappresentazione della sua possibilità di ammissione alla stessa come conseguenza dell’esercizio della libera volontà e dell’arbitrario potere degli imputati.

Con tutta evidenza, è parimenti da escludersi l'altra astrattamente ipotizzabile fattispecie di reato, e cioè quella di corruzione per atto conforme a doveri di ufficio, atteso che la stessa si caratterizza - come tutti gli atti di corruzione - per la libertà dell'atto dispositivo costituente controprestazione dell'atto (lecito o illecito) del p.u.: laddove, nel caso in oggetto, conformemente a quanto descritto

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nella fattispecie di concussione, l'atto dispositivo è stato invece coartato, o comunque fortemente sollecitato in maniera incompatibile con quella libertà di volere del privato (che costituisce l'elemento necessario della corruzione per atto conforme ai doveri di ufficio), chiaramente posto davanti all'alternativa tra il piegarsi e vedere offeso il suo diritto a partecipare alla gara.

Il fatto contestato non appare particolarmente grave, attese le forme dell'induzione (in difetto ai minacce espresse o di atti di arrogante tracotanza) e quelle di partecipazione dei prevenuti, i quali prestarono - sia pur sempre con abuso delle rispettive qualifiche e poteri - un'attività complementare ed integrativa (ma comunque necessaria alla consumazione del reato) rispetto a quella più specificamente induttiva o coercitiva ascrivibile, sia pure col loro assenso, principalmente al Cirielli; la somma di danaro estorta non era poi di particolare rilevanza (sia pure nel 1982, lire 2.500.000 non costituivano una somma di valore ingente), specie ove si considerino quelli che l'esperienza odierna dimostra essere stati gli ammontari correnti delle "tangenti" percepite dai pubblici amministratori in relazione all’assegnazione di gare pubbliche; la stessa gara era in definitiva di modesto valore, rispetto a quello su cui più di frequente si accentrano gli appetiti dei cattivi amministratori.

Tanto considerato, e ritenuta l'applicabilità

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ex art. 2 co. 3° c.p. della normativa sopravvenuta (L. 86/90) perché in concreto più favorevole al reo, il Tribunale ritiene di poter riconoscere l’attenuante speciale di cui all’art. 323 bis c.p. giudicando di particolare tenuità i fatti per cui è processo.___________________________________

I fatti sono assai risalenti nel tempo, e gli imputati non risultano essersi macchiati di ulteriori illeciti nel lungo arco temporale intercorrente tra l'odierna pronunzia e la data di commissione del delitto loro contestato; già si è detto della particolare tenuità del fatto; tutto ciò permette di valutare di apprezzabile tenuità la loro capacità a delinquere, e conseguentemente di ritenere gli stessi meritevoli delle attenuanti generiche.___________________________________________________

Non è dato rilevare particolari motivi che impongano una differenziazione delle pene da infliggersi a ciascuno degli imputati: pur vero che il Vavalle abbia tenuto una condotta più manifestamente contraria alla norma, incaricandosi della riscossione materiale della somma estorta, e altrettanto vero che il ruolo del Madaro nell'economia dell'illecito è stato di altrettanta e fondamentale importanza nel realizzare le condizioni perché il "patto" imposto al Broglio Montani potesse trovare esecuzione con reciproca "soddisfazione". ________________________________________

 

A seguito della novella introdotta dalla L. 86/90, il reato di concussione è punito con la sola pena detentiva, sicché non va irrogata anche quella pecuniaria prevista all’epoca dei

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fatti; anche per tal verso, infatti, la nuova normativa è più favorevole al reo e ne va conseguentemente disposta l’applicazione. ____________________________________________________________________________________

Pertanto, ritenuto irrogabile il minimo della pena edittale, e calcolate sullo stesso le riduzioni conseguenti all’applicazione delle ritenute attenuanti (e precisato che la riduzione per le generiche non si concede al massimo, atteso che i motivi posti a fondamento della concessione delle stesse, parzialmente coincidono, in relazione al rilievo assunto nella valutazione della capacità a delinquere dalla tenuità del fatto, con quelli che già giustificano il riconoscimento dell’attenuante speciale), si stima congrua, per ciascuno degli imputati, la pena di anni uno e mesi undici di reclusione (p.b. anni quattro recl. ridotti di un terzo ex art. 323 bis c.p. = anni due mesi otto recl., ulteriormente ridotti ex art. 62 bis c.p. ad anni uno e mesi undici di reclusione). Ex art. 31 e 37 c.p., alla condanna per reato commesso con abuso di poteri consegue altresì l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata pari a quella della pena principale. _____________________________________________

Le pene come sopra irrogate possono essere condizionalmente sospese; infatti, tenuto conto della valutazione già espressa in ordine alla ridotta capacità a delinquere degli imputati, appare possibile l’espressione di un giudizio prognostico positivo in ordine al loro futuro comportamento, in termini di

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 non recidività nel delitto; sicché appare legittimo, anche in considerazione della ridotta gravità del fatto, concedere anche il benefizio della non menzione della condanna nel certificato del casellario. ____________________________

Segue la condanna alle spese del processo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p, dichiara Madaro Nicola e Vavalle Saverio colpevoli del delitto loro in concorso ascritto e, ritenuta la ricorrenza della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. e delle attenuanti generiche, li condanna alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali, e dichiara entrambi gli imputati interdetti dai pubblici uffici per durata pari a quella della pena detentiva come sopra inflitta.___________________________________________________________________________________________

Dispone che l'esecuzione della pena principale e di quella accessoria rimanga sospesa, nei confronti di entrambi gli imputati, per la durata di anni cinque alle condizioni di legge, e che della presente condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario. Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni quarantacinque.

Bari, lì 21/12/94.

 

IL GIUDICE ESTENSORE

 

 

    ILPRESIDENTE